L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione del Consiglio del 15 novembre 2006;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
  Vista  la  delibera  n.  179/03/CSP  del  24 luglio  2003,  recante
«Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte
dei  servizi  di  telecomunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 6,
lettera b),  n.  2,  della  legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 21 agosto
2003,  n.  193,  ed  in  particolare  l'allegato  A, art. 4, comma 3,
lettera e);
  Vista  la  delibera  n.  278/04/CSP  del  10 dicembre 2004, recante
«Approvazione  della  direttiva  in  materia  di  carte dei servizi e
qualita' dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1,
comma 6,  lettera b),  n.  2,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
20 gennaio  2005,  n.  15,  ed  in  particolare l'allegato A, art. 16
(Tutela dei minori);
  Vista  la  delibera  n.  216/00/CONS  del  5 aprile  2000,  recante
«Determinazione  degli  standard dei decodificatori e le norme per la
ricezione   dei   programmi   televisivi  ad  accesso  condizionato»,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
21 aprile 2000, n. 94;
  Vista  la  delibera  n.  266/06/CONS  del  16 maggio  2006, recante
«Modifiche  al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in
tecnica  digitale  di  cui  alla  delibera n. 435/01/CONS. Disciplina
della  fase  di  avvio  delle  trasmissioni  digitali terrestri verso
terminali   mobili»,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana del 24 maggio 2006, n. 119, che estende le norme
in  materia  di tutela dei minori applicate alla televisione digitale
terrestre  alla  radiodiffusione  in tecnica digitale terrestre verso
terminali mobili (DVB-H);
  Visto  il  «Codice  di autoregolamentazione Tv e minori», approvato
dalla  Commissione  per  l'assetto  del  sistema  radiotelevisivo  il
5 novembre  2002  e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
  Visto   il   «Codice  di  condotta  per  l'offerta  dei  servizi  a
sovrapprezzo  e la tutela dei minori» sottoscritto in data 18 ottobre
2004 dagli operatori di telefonia mobile H3G, Tim, Vodafone e Wind;
  Considerati   gli  esiti  dell'indagine  conoscitiva  promossa  dal
Consiglio  nazionale  degli  utenti sul tema della telefonia mobile e
minori,  i  cui risultati sono riportati nella delibera assunta dallo
stesso  CNU nella riunione del 16 ottobre 2006, dalla quale emerge la
lacunosita'  della  regolamentazione ed auto-regolamentazione vigenti
ed  i limiti di efficacia delle misure implementate dai fornitori dei
servizi al fine di precludere ai minori l'accesso ai contenuti a loro
non   destinati,   con   particolare   riferimento  alla  carenza  di
un'opportuna  ed  efficace pubblicizzazione della possibilita', per i
genitori o per chiunque eserciti, anche occasionalmente, la tutela di
minori, di disattivare i servizi a contenuto sensibile;
  Considerato  che,  alla  luce  della  normativa vigente, i principi
fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla liberta'
di  espressione  e da quella di ricevere o di comunicare informazioni
devono  conciliarsi  con il rispetto delle liberta' e dei diritti, in
particolare  della  dignita'  della  persona e dell'armonico sviluppo
fisico,  psichico  e  morale  del  minore  (art. 3, testo unico della
radiotelevisione),  essendo  esplicitamente stabilito che i programmi
trasmessi  rispettino  i  diritti  fondamentali  della  persona e non
integrino  potenziale  nocumento  allo  sviluppo  dei minori (art. 4,
comma 1,  lettera b),  testo  unico della radiotelevisione), salve le
norme  speciali  per  le  trasmissioni  ad  accesso  condizionato che
comunque impongono un sistema di controllo specifico e selettivo;
  Considerato   che   a  seguito  dello  sviluppo  della  convergenza
contenuti  video  e  trasmissioni  televisive possono essere offerti,
tramite  le reti digitali terrestri e le reti di comunicazioni mobili
e  personali, anche su appositi terminali mobili (c.d. videofonini) e
che,  pertanto,  e'  opportuno  che  siano estese a tale tipologia di
diffusione le misure precauzionali, gia' previste per la trasmissione
di   programmi   radiotelevisivi  ad  accesso  condizionato,  per  la
diffusione  di  contenuti  destinati  agli  adulti  o  che, comunque,
possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;
  Avuto  riguardo  alle segnalazioni pervenute da alcune associazioni
di  consumatori per evidenziare la relativa facilita' con cui risulta
possibile,  tramite l'apposito terminale mobile videofonino, accedere
ai  contenuti  per adulti e per rilevare come le precauzioni poste in
essere  dai  fornitori  del  servizio  spesso  non  siano in grado di
precludere   efficacemente  al  minore,  che  utilizza  il  terminale
occasionalmente o stabilmente, l'accesso ai contenuti vietati;
  Preso  atto delle proposte sottoposte all'Autorita' da un fornitore
di  servizi  audiovisivi  e  multimediali,  volte all'introduzione di
misure  intese  a  migliorare  il  livello di inibizione per i minori
all'accesso  tramite  terminali  mobili  videofonini ai contenuti per
adulti, tra le quali, in particolare, l'introduzione di uno specifico
codice d'accesso riservato ai predetti servizi;
  Ritenuta   la   necessita'   e  l'urgenza,  al  fine  di  garantire
un'equivalente protezione dei minori rispetto all'accesso a contenuti
usufruibili  con  tecnologie  diverse,  di  adottare misure minime di
sicurezza,  in  attesa  della definizione di un complesso organico di
misure  di  protezione dei minori dall'accesso a contenuti sensibili,
da adottarsi sentite tutte le parti interessate;
  Udita  la  relazione  del  commissario Stefano Mannoni, relatore ai
sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
  1. Gli operatori di comunicazioni che offrono servizi audiovisivi e
multimediali, diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri o su
reti  di  comunicazioni  mobili e personali, destinati alla fruizione
del pubblico tramite terminali mobili, il cui contenuto sia riservato
ad  un  pubblico  adulto  o,  comunque,  possa  nuocere allo sviluppo
psichico  e  morale  dei  minori,  devono  adottare nelle offerte dei
predetti  servizi  un sistema di protezione dei minori dall'accesso a
tali  contenuti  avente  un  grado  di  sicurezza  pari agli analoghi
sistemi  applicati  alla  diffusione  di programmi radiotelevisivi ad
accesso condizionato.
  2.  Gli  operatori di cui al comma 1 devono offrire agli utenti dei
servizi  audiovisivi  e  multimediali riservati ad un pubblico adulto
una  modalita/funzione  di  parental  control che consenta di inibire
stabilmente   l'accesso   del   minore,  che  usa  occasionalmente  o
permanentemente   il   terminale  mobile,  ai  contenuti  di  cui  al
comma precedente.  La  predetta  funzione dovra' risultare facilmente
attivabile/disattivabile   dall'utente  tramite  la  digitazione  sul
proprio  terminale di uno specifico codice segreto (pin), distinto da
tutti  gli  altri  codici  utilizzati  sul terminale stesso per altre
funzioni. Il codice dovra' essere comunicato con modalita' riservate,
corredato   dalle   avvertenze   in   merito   alla   responsabilita'
nell'utilizzo   e   nella   custodia   del  medesimo,  al  contraente
maggiorenne  che  stipula  il  contratto  relativo alla fornitura del
servizio.
  3.   Gli   operatori   di  cui  al  comma 1  devono  dare  adeguata
informazione della introduzione della funzione di parental control di
cui  al  precedente  comma 2  nella  pubblicita'  dei propri servizi,
diffusa  con  qualsiasi mezzo, nonche' nelle descrizioni del servizio
allegate  ai  moduli  contrattuali o presenti sui propri siti web. La
dichiarazione,  da  parte del fruitore del servizio, di aver ricevuto
adeguata   preventiva  informazione  circa  la  disponibilita'  della
funzione  di protezione deve essere oggetto di una specifica clausola
contrattuale      espressamente      e      separatamente     firmata
dall'utente/acquirente  in  sede di stipula del contratto di acquisto
del servizio.
  4.   Gli  operatori  di  cui  al  comma 1  devono  conformare  alle
disposizioni  del  presente  provvedimento  i  servizi  ed i relativi
contratti  in  essere  alla  data di entrata in vigore della presente
delibera,  prevedendo  una  adeguata informazione ai propri clienti e
specifiche  modalita'  di aggiornamento che consentano l'accertamento
della  consegna  del  codice  (pin)  di cui al precedente comma 2, al
contraente maggiorenne del contratto.
  5.  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni di cui alla presente
delibera  comporta  l'applicazione  di  quanto  previsto dall'art. 1,
comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito web
dell'Autorita'.
  La  presente  delibera entra in vigore il sessantesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2006
                                              Il presidente: Calabro'

Il commissario relatore: Mannoni