LA CONFERENZA UNIFICATA Nella odierna seduta del 16 novembre 2006: Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con particolare riferimento all'art. 11, disciplinante le convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della finzione pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali; Considerato che, in attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso lo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili; Considerato che le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessita' di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si faccia ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003; Considerato che l'Ufficio legislativo per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio 2006, ha reso noto di accogliere la richiesta di fare ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 in luogo della richiamata direttiva; Considerato che l'argomento in parola e' stato iscritto all'ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del 20 aprile 2006; Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi l'8 novembre 2006 e' stato condiviso il testo dell'intesa indicata in oggetto che e' stata trasmessa, in data 10 novembre 2006, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni ed agli enti locali; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; Sancisce la seguente intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Art. 1. Campo di applicazione 1. Nelle more dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la presente intesa si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.