IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Belluno
  Visto   l'art.   4,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n. 342, che attribuisce alle Direzioni
provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di
determinazione  delle  tariffe minime per le operazioni facchinaggio,
in   precedenza  esercitate  dalla  commissione  provinciale  per  la
disciplina dei lavori di facchinaggio;
  Vista  la  lettera  circolare della D.G. dei rapporti di lavoro del
MLPS  n.  V/25157/70-DOC  del  2  febbraio  1995,  con  la quale sono
impartite  direttive  in materia di lavori di facchinaggio del mutato
quadro normativo e di competenze;
  Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia
di Belluno devono essere rinnovate;
  Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del
lavoro  nel  frattempo  verificatesi, nonche' delle indicazioni degli
osservatori  locali  (Camera  di commercio), in base a cui risulta un
aumento medio del 5,9 % nel biennio 2005-2006;
                              Determina
le  seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia
di Belluno per il biennio 2005-2006:
    1) Euro 15,87 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro;
    2)  aumento  della  tariffa ad economia sub 1) del 20% per lavori
aziendali  a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di
carrelli elevatori con operatore;
    3) maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte
(dalle ore 22 alle ore 6) in turni avvicendati;
    4) maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;
    5)  maggiorazione  del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni
di Natale, Capodanno, Pasqua e Primo Maggio.
  Le  maggiorazioni sub 3), 4) e 5) non sono cumulabili, in quanto la
maggiore assorbe la minore.
  Copia del presente decreto verra' trasmessa alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione.
    Belluno, 20 novembre 2006
                                    Il direttore provinciale: Bafundi