IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Raschera;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre
2002,  8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004,
6 agosto  2004,  29 novembre  2004,  25 marzo  2005,  30 giugno 2005,
12 dicembre  2005,  3 aprile  2006  e  12 luglio 2006, con i quali la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato  I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.
coop.  a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata prorogata fino
al 17 dicembre 2006;
  Considerato che il Consorzio tutela formaggio a D.O.P. Raschera con
nota  del  20 maggio  2002  ha  comunicato  di confermare l'organismo
I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest qualita' - Soc. coop. a r.l. quale
organismo  di  controllo  e  di  certificazione  ai  sensi dei citati
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta Raschera
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  la  proroga  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -
Soc. coop. a r.l. la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  2 giugno  1999,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -
Soc. coop. a r.l.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato  I.N.O.Q. -
Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l., con sede in Moretta
(Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n. 82, con decreto 2 giugno
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  Raschera  registrata  con  il regolamento della Commissione
(CE)  n.  1263/96  del  1° luglio  1996,  gia'  prorogata con decreti
10 giugno  2002,  19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003,
14 luglio  2003,  5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  6 agosto  2004,
29 novembre  2004,  25 marzo  2005, 30 giugno 2005, 12 dicembre 2005,
3 aprile  2006  e  12 luglio  2006,  e'  ulteriormente prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso.