IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  prevede  che  le opere medesime siano comprese in intese
generali  quadro  tra  il  Governo e ogni singola regione o provincia
autonoma,  al  fine del congiunto coordinamento e realizzazione degli
interventi;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    il  comma 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei quali la richiesta di
assegnazione   di  risorse  per  le  infrastrutture  strategiche  che
presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e
che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei
relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo
schema tipo approvato da questo Comitato;
    il  comma 176,  che  autorizza  ulteriori  limiti  di impegno nel
biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui
alle leggi citate ai punti precedenti;
    il  comma 177  -  come  sostituito  dall'art.  1,  comma 13,  del
decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge
30 luglio  2004,  n.  191,  e poi modificato e integrato dall'art. 16
della  legge  21 marzo 2005, n. 39 - che reca precisazioni in tema di
limiti  d'impegno  iscritti  nel  bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e
visti in particolare:
    l'art.  1,  comma 78,  che autorizza un contributo annuale di 200
milioni  di  euro  per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007, per
interventi  infrastrutturali, prevedendo tra l'altro il finanziamento
di  opere  strategiche  di preminente interesse nazionale di cui alla
citata legge n. 443/2001;
    l'art.  1,  comma 85,  che integra le richiamate disposizioni sui
limiti di impegno;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002,  supplemento  ordinario),  con  la quale questo Comitato, ai
sensi  del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il
primo  programma  delle  infrastrutture strategiche, che, nell'ambito
degli  «Hub  interportuali», include il «Centro merci Novara», con un
costo complessivo di 296,963 Meuro;
  Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la
quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del
CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al
punto 1.4 della delibera stessa;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4,
comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a
corredo   della   richiesta   di   finanziamento   a   carico   delle
risorsedell'art.  13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato
-  venga  presentato  il  piano sintetico, ma esplicitando che questo
Comitato  stesso,  in  sede  di  approfondimento,  puo' richiedere la
presentazione del piano analitico completo;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n.
276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve
essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili,
cartacei  ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico
e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
  Vista  la  sentenza  n.  303 del 25 settembre 2003, con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo
2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il  quale  in relazione al disposto dell'art. 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota 15 dicembre 2005, n. 611, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la
relazione   istruttoria  del  «Centro  merci  di  Novara,  lavori  di
completamento  del  terminale ovest, stralcio funzionale, nuovo ponte
ferroviario  sul  torrente  Terdoppio», proponendo l'approvazione del
relativo progetto definitivo;
  Vista  la  successiva  nota  21 marzo 2006, n. 218, con la quale il
medesimo  Ministero  ha  trasmesso  -  tra  l'altro  -  la  relazione
istruttoria  del «Centro merci di Novara, lavori di completamento del
terminale  ovest»,  proponendo  l'assegnazione di un contributo di 21
Meuro;
  Vista  l'ulteriore  nota  28 marzo  2006,  n.  234,  con  la  quale
l'Amministrazione    sopra    citata    ha    trasmesso    il   piano
economico-finanziario e le schede ex delibera n. 63/2003, concernenti
il Centro merci di Novara;
  Considerato  che  nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione
Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, e' individuata, tra gli «hub
interportuali»,  l'infrastruttura «Centro merci di Novara», con onere
di  realizzazione da imputare per il 60% a carico del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e per il restante 40% a carico del
soggetto attuatore;
  Considerato  che  il  CUP assegnato al «nuovo ponte ferroviario sul
torrente Terdoppio» e' il seguente: G11J06000020001;
  Considerato   che   questo  Comitato  nelle  precedenti  sedute  ha
conferito  carattere  programmatico  al  quadro finanziario riportato
nell'allegato  1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di
procedere  successivamente  alla  ricognizione delle diverse fonti di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  con  delibera  in  data  odierna,  n.  75, questo
Comitato ha proceduto alla ricognizione delle risorse disponibili;
  Rilevato  che  il costo dell'intervento del cui progetto definitivo
viene   richiesta   l'approvazione  non  trova  al  momento  completa
copertura;
  Ritenuto   di   condizionare   detta   approvazione  all'assunzione
dell'impegno,  da  parte del soggetto aggiudicatore, di accollarsi il
costo residuo, autorizzando comunque il soggetto aggiudicatore stesso
ad  utilizzare,  a  tal  fine,  anche  gli  eventuali  ribassi d'asta
maturati  in  sede  di aggiudicazione dei lavori di completamento del
terminale ovest;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    a) per  quanto  concerne  i lavori di completamento del terminale
ovest:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
  che  l'intervento  relativo  al Centro merci di Novara prende avvio
nella  seconda  meta'  degli  anni '80 con l'impostazione urbanistica
generale  del  complesso  e  che sin da allora la localizzazione e la
potenzialita'  del  Centro  stesso  erano  delineate  nel  quadro del
progressivo   incremento  di  traffici  intermodali  interessanti  il
comparto  nord-occidentale italiano: direttrice nord-sud tra Sempione
e    porti    liguri,    direttrice    est-ovest   tra   Europa   sud
occidentale/Francia   e   Paesi   dell'est,   influenza   del  bacino
occidentale  lombardo  ed  in  particolare dell'area metropolitana di
Milano, pianificazione dei corridoi destinati alla percorrenza veloce
delle merci in ambito europeo, ecc.;
  che,    costituita    l'apposita    Societa'   mista   a   capitale
pubblico-privato, Centro Intermodale Merci S.p.A. (C.I.M. S.p.A.), la
realizzazione  di  un  primo  lotto  funzionale  e' stata possibile a
seguito  della  concessione  di  finanziamenti  a  valere  sul  Fondo
Investimenti Occupazione (FIO) relativo al 1989 e che la prosecuzione
dell'iniziativa e' stata assicurata dall'accesso ai fondi della legge
4 agosto  1990,  n.  240,  che  ha  individuato il Centro merci quale
struttura   interportuale  di  primo  livello  e  che  e'  stata  poi
modificata e integrata dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;
  che  in  particolare, ai sensi della richiamata normativa, e' stata
stipulata  apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture
e   dei   trasporti  e  C.I.M.  S.p.A.,  titolare  di  progettazione,
realizzazione  e  gestione  dell'infrastruttura  e  dei  servizi  per
definire  il  «programma di attuazione» inteso a portare l'interporto
ad  elevato  livello  di  efficienza  e  ad aumentare la capacita' di
trattamento  globale  del  terminale  al  di sopra della soglia delle
200.000  UTI/anno,  con  conseguente  contributo al trasferimento del
traffico pesante sul sistema ferroviario;
  che  il  programma  di  completamento  della  realizzazione  e  del
finanziamento   delle   opere  e'  stato  disciplinato  dalla  citata
convenzione  tra  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e
C.I.M.  S.p.A. in data 26 marzo 2001 e dal successivo atto aggiuntivo
del 27 dicembre 2002 e che i predetti atti individuano gli interventi
da  realizzare  con i fondi pubblici di cui all'art. 6 della legge n.
240/1990 e gli interventi da realizzare a carico di C.I.M. S.p.A.;
  che,  su istanza presentata da C.I.M. S.p.A. nel luglio 2005, e' in
corso  l'iter  per la modifica al programma d'interventi sottoscritto
nel richiamato atto aggiuntivo;
  che  il  progetto complessivo dell'interporto di Novara si articola
in  due fasi: il terminale ad ovest della tangenziale di Novara, gia'
in  parte  realizzato  e  funzionante,  ed  il terminale ad est della
medesima  tangenziale,  il  cui  progetto  preliminare e' in corso di
redazione e che costituisce l'ampliamento dell'attuale impianto;
  che  il  completamento  del  terminale  ovest  -  preliminare  alla
realizzazione  del terminale est - presuppone l'infrastrutturazione e
la  costruzione  dell'area  servizi  a  nord-est  dell'interporto, la
realizzazione del magazzino M2 e delle relative sistemazioni esterne,
la  realizzazione  del nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio
ed   il  potenziamento  dei  binari  di  raccordo  tra  Scalo  FS  di
Novara-Boschetto  ed  il  terminale,  nonche'  la  realizzazione  dei
magazzini M3 e delle relative sistemazioni esterne;
  che  per  l'attuazione  degli  interventi  in  esame  C.I.M. S.p.A.
dispone   dei   relativi  progetti  immediatamente  utilizzabili  per
l'appaltabilita'  degli  interventi finanziati e che, per la parte ad
ovest  della  tangenziale,  dispone  in  proprieta' delle aree su cui
dovranno  sorgere  le  opere  non  ancora  eseguite,  si'  che  sara'
necessario  far ricorso alle procedure espropriative - come precisato
in  seduta  - esclusivamente per le aree di sedime delle fondazioni e
degli appoggi del ponte;
  che,  per  quanto  concerne  l'aspetto urbanistico, l'interporto e'
stato  inserito  dal PRGC del comune di Novara all'interno di un'area
regolata  dal  Piano  Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.), documento
approvato  il  18 maggio  1987  dal comune di Novara e che disciplina
l'utilizzo  delle  aree  destinate al Centro, prevedendo le tipologie
dei   singoli   interventi   ed   individuando   lotti  destinati  al
soddisfacimento  degli  standard  nella  misura  minima fissata dalla
legge  regionale  5 dicembre  1977,  n.  56, e successive modifiche e
integrazioni;
  che  con delibera del Consiglio comunale 23 settembre 1998, n. 177,
il  suddetto  P.P.E.,  oggetto  di  adeguamenti  funzionali, e' stato
definitivamente   approvato   nelle   modalita'   d'intervento,   sia
viabilistiche che normative;
  che  con  delibera  del Consiglio comunale 6 maggio 1999, n. 55, e'
stata  adottata  la  variante  strutturale  relativa al perimetro del
P.P.E. interessante l'area destinata al Centro, variante poi adottata
definitivamente   con  successiva  delibera  del  Consiglio  comunale
27 settembre 1999, n. 125;
  che  con  ulteriore  delibera  in  data 26 novembre 2004, n. 65, il
Consiglio  comunale  ha  preso  atto  che  la  Giunta  regionale  con
deliberazione  30 marzo  2004,  n. 10-12107, ha approvato la suddetta
variante  strutturale  al  P.R.G.  vigente  relativa al perimetro del
P.P.E.  per  l'area destinata al centro interportuale in questione ed
ha  integrato  l'elaborato  delle  norme  tecniche  di  attuazione al
P.R.G.C. vigente;
  che  con delibera del Consiglio comunale 20 luglio 2005, n. 303, la
strumentazione   urbanistica   esecutiva   e'   stata  adeguata  alle
prescrizioni  regionali  di  cui  al  decreto V.I.A. 12 dicembre 2000
appresso specificato e alle deliberazioni conseguenti sopra citate;
  che,  per  quanto  concerne l'aspetto ambientale, la configurazione
funzionale   e  territoriale  del  Centro  e'  stata  assoggettata  a
procedura  di  V.I.A. nazionale e che il Ministero dell'ambiente - di
concerto  con  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali - ha
formulato al riguardo parere positivo, con prescrizioni, sul progetto
di completamento con decreto VIA 12 dicembre 2000, n. 5658;
  che   C.I.M.   S.p.A.  ha  ottemperato  alle  prescrizioni  dettate
nell'occasione,  come  certificato  dal  suddetto  Ministero con nota
5 giugno 2001, n. 6322/VIA/A.O.4;
  che,  per  quanto  concerne  i  vincoli  ambientali, tutte le opere
previste  all'interno  del  perimetro presentano piena compatibilita'
con  le  fasce  di  rispetto  derivanti dalla presenza, ad ovest, del
torrente  Terdoppio,  a sud del metanodotto Snam Novara - Passo Gries
e, ad est, della tangenziale di Novara;
sotto l'aspetto attuativo:
  che  il  soggetto  attuatore  dell'intervento e' Centro Intermodale
Merci  (C.I.M.)  S.p.A. - societa' costituita ai sensi della legge n.
240/1990  - nella quale oltre il 65% della componente azionaria e' di
proprieta'  di  Enti  pubblici e/o di soggetti privati con capitale a
prevalente  maggioranza  pubblica e che la societa' viene configurata
quale  soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera
g, del decreto legislativo n. 190/2002;
  che,  relativamente ai lavori di completamento del terminale ovest,
CIM  S.p.A.  ha  optato  per  proseguire  e  concludere  le procedure
ordinarie in corso ai sensi dell'art. 16, comma 2, del citato decreto
legislativo  n. 190/2002, ad eccezione dell'intervento concernente la
realizzazione  del  nuovo  ponte  ferroviario sul torrente Terdoppio,
ultima  opera  da approvare nell'ambito del citato terminale e per la
quale  la  societa'  chiede  il  ricorso  alla  procedura di cui agli
articoli 4 e 16 del suddetto decreto legislativo;
sotto l'aspetto finanziario:
  che  il costo complessivo delle opere del terminale ovest ammonta a
108.332.770,87  euro,  di cui 75.200.573,40 per lavori, 24.121.476,90
per somme a disposizione e 9.010.720,57 per acquisizione dei terreni;
  che,  rispetto  al  totale  degli investimenti previsti, sono state
realizzate   opere   per   40.102.710,75   euro,  sono  in  corso  di
realizzazione opere per 11.758.260,12 euro e devono essere realizzate
opere per 56.471.800 euro;
  che   il   piano  economico-finanziario,  allegato  alla  relazione
istruttoria  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche
nella  forma  analitica,  evidenzia un «potenziale ritorno economico»
derivante  dalla  gestione dell'opera e prevede - nella struttura del
finanziamento  -  «capitale  privato» per oltre 46 Meuro (pari al 43%
del costo delle opere), un contributo a fondo perduto, a carico delle
risorse  destinate all'attuazione del Programma, di 27 Meuro (pari al
25%  del  suddetto  costo)  ed altri contributi pubblici per oltre 35
Meuro (32% del costo totale);
  che  l'Unita'  tecnica  -  Finanza di progetto, istituita presso il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ha chiesto che il piano
stesso,  costruito su una durata di dieci anni, venisse rivisto sulla
base di indicatori in parte diversi e che, in esito a tale richiesta,
il  periodo  di  analisi  dell'investimento  e' stato portato a venti
anni,  il  capitale  privato  e'  stato scisso tra capitale proprio e
capitale  da  prestiti  commerciali o mutui ed e' stata verificata la
possibilita'  di  convertire  il  contributo richiesto a carico della
«legge obiettivo» in mutuo agevolato garantito da fondo pubblico;
  che  sono state quindi effettuate due nuove analisi di redditivita'
-  ipotizzando  nel  primo caso l'assenza di contributo statale e nel
secondo  caso  la concessione di un contributo ridotto a 21 Meuro - e
che  in  particolare  il  piano  economico  finanziario relativo alla
seconda    ipotesi,    rapportato    ad   un   periodo   di   analisi
dell'investimento  di  20  anni,  ha evidenziato, quali indicatori di
redditivita'  del  capitale  investito, un VAN di 24 k-euro ed un TIR
del 5,01%;
  che  in  definitiva  le  suddette  analisi  hanno  evidenziato come
l'investimento   di  capitale  privato  nell'opera  non  puo'  essere
considerato  remunerativo senza il concorso di un contributo statale,
ma  che  quest'ultimo puo' essere ridotto fino a 21 Meuro, garantendo
comunque agli investitori un'adeguata redditivita';
  che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pertanto
proposto  di  assegnare  ai  «lavori  di  completamento del terminale
ovest»   un   finanziamento   di  21  Meuro,  in  termini  di  volume
d'investimenti  e a valere sulle disponibilita' previste dall'art. 1,
comma 78, della legge n. 266/2005, e che - come precisato in seduta -
la  differenza  tra  il  valore delle opere previste per il terminale
ovest  ed il finanziamento cosi' proposto resta a carico del soggetto
aggiudicatore;
  che  pertanto  la  copertura del costo complessivo del terminale e'
cosi' determinata:

=====================================================================
             Tipologia finanziamento              |     Importo
=====================================================================
Contributo {legge obiettivo}                      |     21.000.000,00
Capitale privato                                  |     52.295.000,00
Altri contributi pubblici:                        |
- FIO `89 ... 4.929.920,65                        |
- Fondi regionali 2.823.876,29                    |
 - Legge n. 240/1990 1ª convenz. 11.033.532,74    |
 - Legge n. 240/1990 att. agg. 16.250.000,00      |     35.037.329,68
              Totale                              |    108.332.329,68

    b)  per  quanto  concerne il nuovo ponte ferroviario sul torrente
Terdoppio:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
  che  l'interporto  e  lo scalo di Novara Boschetto sono fisicamente
separati dal «confine idraulico« rappresentato dal torrente Terdoppio
e  che  il  collegamento con il sistema ferroviario nazionale avviene
attualmente  mediante  un'unica via di corsa che scavalca il suddetto
torrente  su  di  un  ponte  a  due campate con pila in alveo per poi
interconnettersi allo scalo ferroviario;
  che  il  potenziamento  delle capacita' di trattamento dei convogli
ferroviari, correlato alla possibilita' di disporre - all'interno del
terminale  intermodale  - di 8 binari con sviluppo superiore ai 550 m
oltre  ai  futuri  binari  intermodali  a servizio del terminale est,
verrebbe limitato dall'esistenza di un'unica via di corsa;
  che  per il futuro sviluppo dell'interporto risulta imprescindibile
la  realizzazione  di  un  nuovo ponte a 6 vie di corsa e che l'opera
presenta  delicate  problematiche  derivanti  da  vincoli  fisici  ed
idraulici, che ne condizionano fortemente l'attuazione;
  che  una prima ipotesi progettuale prevedeva la realizzazione di un
ponte  costituito  da  un  impalcato  misto  acciaio-calcestruzzo  di
larghezza  di  circa  27  m,  su  due  campate  da  17 m ciascuna per
complessivi 34 m circa, con pila centrale in alveo e spalle in sponda
e  con soletta suddivisa in due parti, destinata all'alloggiamento di
un fascio di sei binari;
  che  nell'ambito  delle prescrizioni formulate nel sopra richiamato
decreto  VIA n. 5658 del 12 dicembre 2000, concernente la valutazione
d'impatto ambientale del terminale ovest, e' stato richiesto di porre
particolare  attenzione,  «in  fase di progettazione definitiva, alla
tipologia  ed  ai  particolari  costruttivi  dei  ponti  previsti sul
Terdoppio,  prevedendo  che il progetto esecutivo sia sottoposto alla
valutazione  del  gruppo  a  suo  tempo  istituito  presso la regione
Piemonte   con  O.d.S.  prot.  n.  3049/SG  del  22 aprile  1996  del
presidente  della  giunta  regionale,  per la messa a punto del piano
dell'area critica di Novara Trecate»;
  che  il  comune  di Novara, con delibera 30 luglio 2003, n. 393, ha
formulato parere favorevole sul progetto, rilevando la coerenza dello
stesso con gli strumenti urbanistici;
  che  la  regione Piemonte, con delibera di giunta 5 agosto 2003, n.
22-10308,  ha  espresso parere favorevole sul progetto definitivo del
nuovo ponte, «fatti salvi i pareri, le determinazioni ed i nulla osta
dell'Autorita'  di  bacino del fiume Po e dell'Azienda interregionale
per   il  fiume  Po  (A.I.PO),  che  dovranno  essere  acquisiti  dal
proponente, per il prosieguo dell'iter del progetto»;
  che  la  Direzione patrimonio e tecnico della regione Piemonte, con
nota  23 luglio  2004, n. 21414/10.M, comunica che «prende atto e da'
atto»  della nota del comune di Novara in data 21 luglio 2004, con la
quale  il  comune  stesso  certifica  l'inesistenza di vincoli di uso
civico  nel  proprio  comprensorio,  come  da  decreto  commissariale
12 marzo 1936;
  che  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali ed il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, con note,
rispettivamente,  21 luglio  2004, n. ST/413/25000, e 28 luglio 2004,
n.   DSA/2004/17518,  hanno  richiamato  il  parere  favorevole,  con
prescrizioni,  gia' espresso in merito alla compatibilita' ambientale
dell'interporto, ponte incluso;
  che l'Autorita' di bacino del fiume Po, con nota 27 luglio 2004, n.
3913/CC,   ha   comunicato   il   parere   formulato   dalla  propria
Sottocommissione  Assetto  Idrogeologico,  nel  quale  non si ritiene
compatibile  la  presenza  di  pile  interne  all'alveo del torrente,
mentre  si  sollecita  un pronto adeguamento del ponte esistente, con
particolare riferimento alla rimozione della pila esistente;
  che  nella  Conferenza  di  servizi, svoltasi il 28 luglio 2004, e'
stata  recepita  la  prescrizione  dell'Autorita'  di  bacino e si e'
convenuto  di  sottoporre  il  progetto,  adeguato  secondo la citata
prescrizione,  ad  un  nuovo  esame  dell'Autorita' di bacino per gli
aspetti  idraulici e della regione Piemonte, Direzione pianificazione
e gestione urbanistica relativamente agli aspetti ambientali;
  che  il richiesto adeguamento progettuale ha determinato il ricorso
ad  una  diversa  soluzione  strutturale (il cosiddetto «impalcato in
acciaio»),  tra  l'altro in grado di garantire il franco idraulico di
rispetto;
  che,   per   soddisfare   gli   standard   di   sicurezza  di  RFI,
l'alloggiamento   dei   sei   binari   richiede  l'interposizione  di
camminamenti   pedonali  intermedi,  con  conseguente  necessita'  di
suddividere  l'impalcato  complessivo  in tre solette differenti, che
garantiscono  l'indipendenza  strutturale  delle  tre  parti,  e che,
pertanto,   dette   parti   potranno  essere  realizzate  in  momenti
differenti,  minimizzando  le  eventuali  necessita'  di interruzione
dell'esercizio  ferroviario  verso  il  terminale  ovest,  legate  al
completamento del raccordo con i binari esistenti;
  che  RFI, unico ente gestore di interferenze, ha chiesto che tra le
prescrizioni  figurino  la  sottoposizione  a RFI stessa del progetto
esecutivo, per quanto concerne il raccordo dei binari con lo scalo di
Novara-Boschetto,  e  la  predisposizione di apposita convenzione che
regoli la connessione;
  che  l'Autorita'  di bacino del fiume Po, con nota 31 gennaio 2005,
n.   411/CC,  nel  prendere  atto  che  il  progetto  definitivo  con
«impalcato in acciaio» ha recepito la prescrizione di cui alla citata
nota   del   27 luglio  2004,  ha  espresso  parere  favorevole  alla
realizzazione  del  nuovo  ponte secondo quanto previsto nel progetto
definitivo   adeguato   e  ha  ribadito,  come  gia'  evidenziato  in
comunicazioni  precedenti,  che  il  ponte  esistente  dovra'  essere
considerato  in  esercizio  transitorio,  in  attesa  del  prescritto
adeguamento;
  che  la  regione  Piemonte,  Direzione  pianificazione  e  gestione
urbanistica,  Settore  gestione  beni  ambientali, con nota 11 aprile
2005,  n. 12979/13/13.20, ha rilasciato parere preliminare favorevole
al progetto definitivo sopra richiamato, con prescrizioni;
  che  il  progetto  esecutivo dovra' essere sottoposto alla suddetta
Direzione   per   il   rilascio   della   prescritta   autorizzazione
paesaggistica   ai   sensi  dell'art.  159  del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
  che   il  progetto  definitivo  adeguato  e'  stato  approvato  dal
Consiglio d'amministrazione di C.I.M. S.p.A. il 30 giugno 2005;
sotto l'aspetto attuativo:
  che,  come  precedentemente esposto, per la realizzazione del nuovo
ponte  ferroviario in questione CIM S.p.A. ha chiesto il ricorso alla
procedura  di cui agli articoli 4 e 16 del citato decreto legislativo
n. 190/2002;
sotto l'aspetto finanziario:
  che  il  costo  originario dell'intervento, desunto dallo studio di
fattibilita',  era  stato  stimato  in 1.500.000 euro e che, rispetto
alla  versione  progettuale in cemento e con pila in alveo, del costo
di  2.157.832,86  euro,  al netto dei binari, il progetto definitivo,
nella  nuova versione «con impalcato metallico», presenta un costo di
3.373.000  euro,  di  cui  2.680.000  per  lavori  a base d'appalto e
773.000 per somme a disposizione;
  che il rilevato incremento di costo e' imputabile:
    - all'alta  incidenza  della carpenteria metallica, il cui prezzo
unitario, negli ultimi 12 mesi, e' stato oggetto di cospicui aumenti;
    - all'incremento  dei  costi delle opere fondali delle spalle del
ponte,   non   compensati   dalle  riduzioni  dei  costi  stessi  per
l'eliminazione della pila in alveo;
    - alla previsione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla messa in
sicurezza  del  ponte esistente, prescritta dall'Autorita' di bacino,
operazione  che,  comportando  la  rimozione  della pila in alveo, si
configura  in  sostanza  come  una  demolizione  completa  del  ponte
medesimo;
    - alla  quantificazione  degli oneri connessi alle indicazioni di
carattere ambientale formulate dalla regione Piemonte;
    - all'utilizzo  dell'elenco  prezzi OO.PP. della regione Piemonte
per l'anno 2004, che riporta costi superiori a quelli dell'anno 2002,
periodo di riferimento dei costi del progetto iniziale;
  che  l'opera  potra'  essere  realizzata  in  un  periodo  di tempo
compreso tra i 10 e i 14 mesi;
    che la copertura finanziaria del progetto nella versione iniziale
era  assicurata  da  2.050.000 euro provenienti dall'atto integrativo
alla  convenzione  in  corso  di  perfezionamento  e  da 108.000 euro
provenienti da fondi della Societa';
  che  nella relazione istruttoria relativa allo specifico intervento
all'esame   il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
richiamandosi  alla limitatezza dei fondi allora disponibili rispetto
al  costo della versione progettuale da ultimo approvata, ha proposto
di  approvare  il  progetto  definitivo  del ponte con esecuzione dei
lavori  articolata  nelle  tre  fasi appresso specificate e con avvio
immediato della sola prima fase:
    - realizzazione,  per  un  costo  di 2.158.000 euro, delle spalle
complete  del ponte e di due impalcati per complessive quattro vie di
corsa,  il  che  consente  comunque  di  sopperire  al  traffico  del
terminale ovest;
    - messa  in  sicurezza  (demolizione) del ponte esistente, per un
costo 250.000 euro;
    - realizzazione,   per  un  costo  di  965.000  euro,  del  terzo
impalcato  con  le  restanti  due  vie  di corsa in coincidenza con i
lavori di costruzione del futuro terminale est;
  che  tale  articolazione  risulta  comunque rispondente ad esigenze
funzionali  ed  e'  quindi  condivisibile,  anche  se  la  successiva
relazione   istruttoria,  concernente  il  complesso  dei  lavori  di
completamento    del   terminale   ovest,   e   il   relativo   piano
economico-finanziario evidenziano che il costo di detti lavori di cui
al  punto  1 della presente delibera include l'onere di realizzazione
non  solo della prima, ma anche della seconda fase di costruzione del
ponte,   onere   che  trova  quindi  copertura  nelle  disponibilita'
esistenti  (comprensive  degli importi di 2.050.000 euro e di 108.000
euro  sopra  richiamati)  e  nel  contributo richiesto a carico delle
risorse destinate all'attuazione del Programma;
  che  al  momento  quindi  non  trova  copertura  solo  il  costo di
realizzazione  della terza fase, piu' direttamente connessa ai lavori
di costruzione del terminale est;
                              Delibera:

A. Completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara
1. Concessione contributo
  1.1  Per la realizzazione dei lavori di completamento del terminale
ovest  del Centro merci di Novara e' assegnato, a completamento della
copertura  del costo, un contributo di 1,877 Meuro, per quindici anni
a  valere  sui  fondi  recati  dall'art.  1, comma 78, della legge n.
266/2005  con  decorrenza  2007:  detto  contributo,  suscettibile di
sviluppare  un  volume  di  investimenti di 21 Meuro, e' quantificato
indicando,  nel  costo  di  realizzazione degli interventi, anche gli
oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.
2. Altre disposizioni
  2.1  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera, il soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere il CUP per
l'intervento  relativo  ai  «lavori  di  completamento  del terminale
ovest»,  CUP  che  del  pari  dovra'  essere  evidenziato in tutta la
documentazione  amministrativa  e  contabile  riguardante la predetta
opera.
B. Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio
1. Approvazione progetto definitivo
  1.1  Ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto
legislativo  n.  190/2002,  come  modificato  e integrato dal decreto
legislativo  n. 189/2005, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato
da  ultimo  dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le
prescrizioni  e  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti,   anche   ai   fini  dell'attestazione  di  compatibilita'
ambientale  dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilita', il
progetto  definitivo  con  «impalcato  metallico»  del  «nuovo  ponte
ferroviario  sul  torrente Terdoppio», stralcio funzionale dei lavori
di completamento del terminale ovest del Centro merci di Novara.
  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio,  l'Intesa  Stato-regione  sulla  localizzazione  dell'opera
stessa.
  1.2  Il soggetto aggiudicatore e' individuato in Centro Intermodale
Merci (C.I.M.) S.p.A.
  1.3  L'importo  di  3.373.000  euro, indicato nella «presa d'atto»,
costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.
  1.4  Le  prescrizioni  citate al punto B.1.1, a cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto,  sono  riportate  nell'allegato 1, che
forma parte integrante della presente delibera.
  1.5   L'approvazione   del   progetto   in  questione  e'  altresi'
condizionata  all'assunzione,  da  parte  del soggetto aggiudicatore,
dell'impegno ad accollarsi, utilizzando esclusivamente i fondi propri
ovvero  i fondi provenienti da eventuali ribassi d'asta relativi alle
gare  d'appalto  dei  lavori di completamento del terminale ovest, il
costo di realizzazione della terza fase del progetto nell'ipotesi che
il  soggetto  aggiudicatore  stesso  intenda realizzare detta fase in
anticipo    rispetto    all'approvazione    generale    tecnica    ed
economico-finanziaria  del  progetto relativo al terminale est ovvero
nell'ipotesi  in cui l'onere relativo non trovi copertura nell'ambito
di quest'ultimo progetto.
  Ai  fini  di cui sopra il soggetto aggiudicatore dovra' trasmettere
apposito  atto  formale  d'impegno alla Segreteria di questo Comitato
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale.
2. Altre disposizioni
  2.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti  componenti il progetto definitivo approvato al punto B.1.1
della presente delibera.
  2.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori   previsti   nel   citato   progetto   definitivo,  a  fornire
assicurazioni  al  predetto  Ministero sull'avvenuto recepimento, nel
progetto  esecutivo,  delle  prescrizioni  riportate  nel  menzionato
allegato,   nonche'  sull'ottemperanza  alle  ulteriori  prescrizioni
previste nell'allegato stesso.
  Il  citato  Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione
al riguardo alla Segreteria di questo Comitato.
  2.3  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  dovra' contenere apposita
clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare
alla  stazione  appaltante  i  dati relativi a tutti i sub-contratti,
stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive  modifiche  ed  integrazioni, ponga, a carico dell'impresa
aggiudicataria,  adempimenti  ulteriori rispetto alle prescrizioni di
cui  all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche
antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari  indipendentemente  dai  limiti  d'importo fissati dal
citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche'
forme   di  monitoraggio  durante  la  realizzazione  dei  lavori:  i
contenuti  di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del
pari forma parte integrante della presente delibera.
  2.4 Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto di cui
al  punto  B.1.1,  ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato
nella   documentazione   amministrativa   e   contabile   riguardante
l'intervento.
C. Disposizioni comuni
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvedera' a
svolgere  le  attivita'  di  supporto  intese  a  consentire a questo
Comitato  di  espletare  i  compiti  di vigilanza sulla realizzazione
delle  opere  ad  esso  assegnati dalla normativa citata in premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra
richiamata.
    Roma, 29 marzo 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE : Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 23 novembre 2006 Ufficio controllo
Ministeri  economico-finanziari,  registo  n. 6 Economia   e finanze,
foglio n. 248