IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
  Visto  l'art.  16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e
alle  BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote
in euro;
  Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE
e   alle  BCN  dell'Eurosistema  il  diritto  esclusivo  di  emettere
banconote in euro;
  Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
  Visto  l'art.  6  del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del
28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione
dell'euro  contro  la  falsificazione,  secondo  il quale le banche e
qualsiasi  soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di
selezione  ed  erogazione al pubblico di banconote hanno l'obbligo di
ritirare  dalla circolazione tutte le banconote ricevute che hanno la
certezza  o  sufficiente  motivo  di ritenere che siano contraffatte,
nonche'  di  trasmetterle  immediatamente  alle  autorita'  nazionali
competenti;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  350,
convertito  con  modificazioni  in legge 23 novembre 2001, n. 409, in
materia  di  ritiro  dalla  circolazione e di trasmissione alla Banca
d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita', che ha attuato
la  sopra  menzionata  disciplina  comunitaria  in  tema di banconote
false;
  Visto  il  Provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del
21 gennaio  2002,  modificato  il 15 marzo 2006, in materia di ritiro
dalla  circolazione  e  di  trasmissione  alla  Banca  d'Italia delle
banconote in euro sospette di falsita';
  Visto  il  documento  della  Banca Centrale Europea del 16 dicembre
2004  «Ricircolo  delle  banconote in euro: quadro di riferimento per
l'identificazione  dei  falsi  e  la selezione dei biglietti non piu'
idonei  alla  circolazione  da  parte  delle  banche  e  di  tutte le
categorie professionali che operano con il contante»;
  Considerato  che, complementare alla funzione delle Banche Centrali
dell'Eurosistema  di  emettere  banconote  in  euro, riveste primaria
importanza  il compito di assicurare l'integrita' e il buono stato di
conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare quindi la
fiducia del pubblico nelle banconote in euro;
  Considerato  che,  per  conseguire  questi  obiettivi gli esemplari
devono  mantenere  un  buon  livello  qualitativo,  affinche' vengano
accettati come mezzo di pagamento da tutti gli utilizzatori e possano
essere   impiegati   senza  problemi  nelle  macchine  che  accettano
banconote;
  Considerato che i controlli di autenticita' delle banconote in euro
risultano  facili e attendibili soltanto se i biglietti sono in buone
condizioni;
  Considerato  che  per salvaguardare l'integrita' delle banconote in
euro  come  mezzo  di  pagamento  e'  necessario  che  i  falsi siano
prontamente   riconosciuti  e  consegnati  alle  autorita'  nazionali
competenti,  a  supporto  dell'attivita'  investigativa  delle  forze
dell'ordine;
  Considerato   che   la   Banca   d'Italia   persegue   il  regolare
funzionamento   del   sistema  dei  pagamenti  nazionale  e  promuove
l'affidabilita' dei sistemi di pagamento in tutte le loro componenti;
  Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista
dall'art.  146  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la
Banca   d'Italia   puo'  emanare  disposizioni  volte  ad  assicurare
l'affidabilita' dei sistemi di pagamento;

                              E m a n a
                      le seguenti disposizioni:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  Nel presente provvedimento si intende per:
    1) banconote: banconote denominate in euro;
    2) intermediari: le banche e la Societa' p.a. Poste italiane;
    3) societa' di servizi: le societa' che effettuano il trattamento
del contante per conto di un intermediario;
    4)  trattamento  del  contante:  le operazioni di contazione e di
autenticazione o di selezione buono/logoro delle banconote;
    5)  operazione  di  autenticazione  delle  banconote:  operazione
finalizzata  ad individuare fra le banconote trattate quelle che sono
sospette di falsita';
    6)   operazione   di   selezione  buono/logoro  delle  banconote:
operazione  finalizzata  a  separare,  fra  le  banconote autentiche,
quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione;
    7) banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse
in circolazione;
    8)  banconote  logore:  banconote autentiche non piu' idonee alla
circolazione;
    9)  apparecchiature  di selezione: apparecchiature che consentono
di  effettuare  automaticamente  la contazione, l'autenticazione e la
selezione  buono/logoro  delle  banconote.  Ai  fini  delle  presenti
disposizioni  sono  assimilati  alle apparecchiature di selezione gli
apparati    automatici   di   deposito   in   grado   di   effettuare
automaticamente  la contazione, l'autenticazione e la selezione delle
banconote  immesse  dal  pubblico e di classificarle separatamente in
banconote buone, logore e sospette di falsita';
    10)   apparecchiature   di  autenticazione:  apparecchiature  che
consentono    di   effettuare   automaticamente   la   contazione   e
l'autenticazione  delle  banconote introdotte dagli intermediari e di
classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette
di falsita'. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle
apparecchiature  di  autenticazione le apparecchiature di deposito in
grado  di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione
delle   banconote   introdotte   dal   pubblico  e  di  classificarle
separatamente in banconote buone e sospette di falsita';
    11)   apparecchiature   di   ricircolo:   apparati   utilizzabili
autonomamente  dalla  clientela  per  il versamento e prelevamento di
banconote;
    12)  sportelli  bancari  automatici:  dispositivi  automatici  di
erogazione di banconote al pubblico.