IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro; Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro; Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE; Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, secondo il quale le banche e qualsiasi soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni di selezione ed erogazione al pubblico di banconote hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote ricevute che hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano contraffatte, nonche' di trasmetterle immediatamente alle autorita' nazionali competenti; Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita', che ha attuato la sopra menzionata disciplina comunitaria in tema di banconote false; Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita'; Visto il documento della Banca Centrale Europea del 16 dicembre 2004 «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante»; Considerato che, complementare alla funzione delle Banche Centrali dell'Eurosistema di emettere banconote in euro, riveste primaria importanza il compito di assicurare l'integrita' e il buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare quindi la fiducia del pubblico nelle banconote in euro; Considerato che, per conseguire questi obiettivi gli esemplari devono mantenere un buon livello qualitativo, affinche' vengano accettati come mezzo di pagamento da tutti gli utilizzatori e possano essere impiegati senza problemi nelle macchine che accettano banconote; Considerato che i controlli di autenticita' delle banconote in euro risultano facili e attendibili soltanto se i biglietti sono in buone condizioni; Considerato che per salvaguardare l'integrita' delle banconote in euro come mezzo di pagamento e' necessario che i falsi siano prontamente riconosciuti e consegnati alle autorita' nazionali competenti, a supporto dell'attivita' investigativa delle forze dell'ordine; Considerato che la Banca d'Italia persegue il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale e promuove l'affidabilita' dei sistemi di pagamento in tutte le loro componenti; Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare l'affidabilita' dei sistemi di pagamento; E m a n a le seguenti disposizioni: Art. 1. Definizioni Nel presente provvedimento si intende per: 1) banconote: banconote denominate in euro; 2) intermediari: le banche e la Societa' p.a. Poste italiane; 3) societa' di servizi: le societa' che effettuano il trattamento del contante per conto di un intermediario; 4) trattamento del contante: le operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione buono/logoro delle banconote; 5) operazione di autenticazione delle banconote: operazione finalizzata ad individuare fra le banconote trattate quelle che sono sospette di falsita'; 6) operazione di selezione buono/logoro delle banconote: operazione finalizzata a separare, fra le banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla circolazione; 7) banconote buone: banconote autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione; 8) banconote logore: banconote autentiche non piu' idonee alla circolazione; 9) apparecchiature di selezione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione, l'autenticazione e la selezione buono/logoro delle banconote. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilati alle apparecchiature di selezione gli apparati automatici di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione, l'autenticazione e la selezione delle banconote immesse dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone, logore e sospette di falsita'; 10) apparecchiature di autenticazione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle banconote introdotte dagli intermediari e di classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di falsita'. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle apparecchiature di autenticazione le apparecchiature di deposito in grado di effettuare automaticamente la contazione e l'autenticazione delle banconote introdotte dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone e sospette di falsita'; 11) apparecchiature di ricircolo: apparati utilizzabili autonomamente dalla clientela per il versamento e prelevamento di banconote; 12) sportelli bancari automatici: dispositivi automatici di erogazione di banconote al pubblico.