L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 16 novembre 2006
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto del Ministro dello sviluppo economico (di seguito: il
Ministro) 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02);
    la deliberazione 1° luglio 2003, n. 75/03;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
    il   documento   per  la  consultazione  28 giugno  2006  recante
«Modifica  e  integrazione  dei  criteri  per la determinazione delle
tariffe  di  trasporto  di  gas  naturale  di  cui alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 29 luglio 2005, n.
166/05».
  Considerato che:
    con   decreto  4 agosto  2006  il  Ministro  ha  disposto  misure
finalizzate  alla  massimizzazione  delle  importazioni per l'inverno
2006-2007, prevedendo, tra l'altro:
      che  i  quantitativi  complessivamente  «non  importati  per il
mancato  utilizzo  della  capacita'  conferita»  presso ogni punto di
entrata  interconnesso  con  l'estero,  tenuto  conto  di determinati
fattori,  siano  considerati «prelievi virtuali non autorizzati dallo
stoccaggio  strategico», per i quali l'utente responsabile sia tenuto
a versare uno specifico corrispettivo;
      tra  i suddetti fattori, la «messa a disposizione dei terzi» da
parte dell'utente delle proprie capacita' non utilizzate con adeguato
preavviso  e, per i contratti che prevedono la consegna in piu' punti
di  entrata  della rete nazionale di gasdotti, la possibilita' che le
capacita'  non  utilizzate  siano rese disponibili con programmazione
almeno settimanale;
      che   l'Autorita'  con  propria  deliberazione  disciplini  «la
riallocazione  delle  capacita'  non  utilizzate  incentivando per il
periodo   invernale   2006-2007,   il  riacquisto  di  capacita'  non
utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero»;
      che  la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
del  Ministero  dello  sviluppo economico effettui la valutazione dei
quantitativi  importati rispetto alle capacita' conferite agli utenti
del  sistema  di  trasporto  in relazione ai piani delle importazioni
presentati  dai  medesimi utenti, ai loro contratti di importazione e
alle autorizzazioni all'importazione loro rilasciate;
    la  disciplina  in materia di condizioni di accesso ed erogazione
del  servizio di trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione
n. 137/02, recepita dai codici di rete attualmente in essere, prevede
in particolare:
      agli articoli 9 e 10, conferimenti di capacita' di trasporto di
durata  almeno  annuale  presso  i punti di entrata interconnessi con
l'estero,  nonche'  conferimenti  in  corso  di  anno  termico  delle
capacita' di trasporto eventualmente disponibili;
      all'art.   15,   comma 4,  che  l'impresa  di  trasporto  renda
disponibile  per il servizio di trasporto interrompibile la capacita'
di trasporto che risulti non prenotata;
    in  applicazione del predetto art. 15, comma 4, il codice di rete
dell'impresa   maggiore  di  trasporto  contiene  una  procedura  che
consente   l'assegnazione   su   base  mensile  interrompibile  della
capacita'  di trasporto complessivamente non prenotata presso i punti
di  entrata  interconnessi  con  l'estero  ove  sia  stata  conferita
l'intera capacita' di trasporto;
  Ritenuto che:
    sia  necessario  e  urgente  adottare disposizioni transitorie in
deroga  alle  condizioni  di  accesso e di erogazione del servizio di
trasporto attualmente in vigore, limitatamente al periodo 1° dicembre
2006-31 marzo  2007, in applicazione delle citate disposizioni di cui
all'art.  1  del  decreto  4  agosto  2006;  e  che  a  tal  fine sia
necessario:
      riconoscere all'utente del servizio di trasporto la facolta' di
rinunciare   all'utilizzo   di   parte   delle   capacita'   continue
conferitegli presso i punti di entrata interconnessi con l'estero, al
fine  della  loro  assegnazione da parte dell'impresa di trasporto ad
altri utenti;
      prevedere  che  le  capacita'  di cui al precedente alinea, con
riferimento  alla  quota  e  al  periodo  di effettiva assegnazione a
terzi,   non   siano   considerate   ai  fini  dell'applicazione  del
corrispettivo  specifico  previsto  dall'art.  1, comma 5 del decreto
4 agosto 2006;
      prevedere che limitatamente ai contratti di importazione di cui
all'art. 1, comma 4, lettera e), del decreto 4 agosto 2006 i soggetti
titolari  abbiano la facolta' di rilasciare le capacita' di trasporto
su  base mensile interrompibile secondo le procedure di cui al codice
di  rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche nel caso in cui la
capacita' di trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente
conferita;  e  che  a  tal  fine  l'impresa  di  trasporto assegni le
suddette  capacita'  su  base  mensile  interrompibile  in  relazione
all'ordine di ricezione delle richieste;
      disporre  che  per  i  contratti di cui al precedente alinea ai
fini  dell'applicazione  del  corrispettivo  per  il mancato utilizzo
della  capacita'  conferita  di  cui all'art. 1, del decreto 4 agosto
2006:
        a) siano  sottratte dal calcolo del corrispettivo le quote di
capacita' rilasciate che risultino effettivamente assegnate;
        b) non  siano  considerate le capacita' assegnate ai relativi
soggetti assegnatari;
      prevedere  che  ai  fini dell'applicazione del corrispettivo di
cui  all'art.  1  del  decreto  4 agosto  2006  siano  fatte salve le
ulteriori   valutazioni   effettuate  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del medesimo decreto, e
riferite  alle capacita' rilasciate e non assegnate, per le quali gli
utenti  titolari  abbiano  rilasciato  la corrispondente capacita' di
trasporto  sulle  infrastrutture  interconnesse  a monte del punto di
entrata della rete nazionale di gasdotti
                              Delibera:
  1.  di prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del
servizio  di  cui  alla  deliberazione  n.  137/02,  per  il  periodo
1° dicembre   2006-31 marzo   2007,   presso   i   punti  di  entrata
interconnessi con l'estero:
    a) i  soggetti  titolari di capacita' di trasporto hanno facolta'
di rilasciare le capacita' di trasporto non programmate ogni mese per
il  mese  successivo,  a tal fine indicando all'impresa di trasporto,
tramite  dichiarazione impegnativa contestuale alla comunicazione del
programma mensile, la capacita' oggetto di rilascio;
    b) l'impresa di trasporto pubblica le capacita' rilasciate di cui
alla precedente lettera a), e le assegna su base mensile in relazione
all'ordine  di  ricezione delle richieste, le quali possono pervenire
sino al termine del mese cui si riferisce il rilascio di capacita';
    c) fino  all'assegnazione  di cui alla lettera b), ovvero in caso
di  mancata assegnazione, i soggetti che hanno esercitato la facolta'
di cui alla lettera a) rimangono titolari della capacita' rilasciata;
    d) i  soggetti assegnatari delle capacita' di cui alla lettera b)
subentrano   nella   titolarita'   della  capacita'  e  corrispondono
all'impresa di trasporto il corrispettivo CPe riproporzionato su base
mensile;
    e) ai  fini  dell'applicazione  del  corrispettivo per il mancato
utilizzo  della  capacita'  conferita  di cui all'art. 1, del decreto
4 agosto 2006:
      sono  sottratte  dal  calcolo  del  corrispettivo  le  quote di
capacita'  rilasciate  che  risultino effettivamente assegnate con la
procedura di cui alla precedente lettera b);
      sono  fatte  salve  le  ulteriori  valutazioni  effettuate  dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4,
del  decreto  4 agosto 2006, e riferite alle capacita' rilasciate che
non  risultino  assegnate  con  la  procedura  di cui alla precedente
lettera b),  per  le  quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la
corrispondente    capacita'   di   trasporto   sulle   infrastrutture
interconnesse  a  monte  del punto di entrata della rete nazionale di
gasdotti;
  2. di  prevedere che, in deroga alla disciplina dell'erogazione del
servizio  di  cui  alla  deliberazione  n.  137/02,  per  il  periodo
1° dicembre   2006-31 marzo   2007,   presso   i   punti  di  entrata
interconnessi con l'estero limitatamente ai contratti di importazione
di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), del decreto 4 agosto 2006:
    a) i  soggetti titolari hanno facolta' di rilasciare le capacita'
di  trasporto  su base mensile interrompibile secondo le procedure di
cui  al  capitolo  5,  paragrafo 8  del  codice  di rete dell'impresa
maggiore  di  trasporto,  anche  nel  caso  in  cui  la  capacita' di
trasporto nel punto di entrata non sia stata interamente conferita;
    b) l'impresa di trasporto pubblica le capacita' rilasciate di cui
alla   precedente   lettera a),   e   le   assegna  su  base  mensile
interrompibile  in relazione all'ordine di ricezione delle richieste,
le  quali possono pervenire sino al termine del mese cui si riferisce
il rilascio di capacita';
    c) ai  fini  dell'applicazione  del  corrispettivo per il mancato
utilizzo  della  capacita'  conferita  di cui all'art. 1, del decreto
4 agosto 2006:
      sono  sottratte  dal  calcolo  del  corrispettivo  le  quote di
capacita'  rilasciate  che  risultino effettivamente assegnate con la
procedura di cui alla precedente lettera b);
      non sono considerate le capacita' assegnate con la procedura di
cui alla precedente lettera b) ai relativi soggetti assegnatari;
    d) sono  fatte  salve  le  ulteriori  valutazioni  effettuate dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4,
del  decreto  4 agosto 2006, e riferite alle capacita' rilasciate che
non  risultino  assegnate  con  la  procedura  di cui alla precedente
lettera b),  per  le  quali gli utenti titolari abbiano rilasciato la
corrispondente    capacita'   di   trasporto   sulle   infrastrutture
interconnesse  a  monte  del punto di entrata della rete nazionale di
gasdotti;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.

    Milano, 16 novembre 2006

                                                 Il presidente: Ortis