IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  modifiche,  n.  189,  che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista l'istanza del sig. Iannaccone Giuliano, nato il 29 marzo 1972
a  San  Dona'  di  Piave  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento
del  titolo  professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui
e' in possesso dall'11 dicembre 2000, come attestato dalla «Appellate
Division  of  the  Supreme  Court  of  the  State of New York - First
Judicial  Department»,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in
Italia della professione di avvocato;
  Considerato  che  il  sig.  lannoccone  ha  conseguito il titolo di
dottore in giurisprudenza in data 16 luglio 1997 presso l'Universita'
degli studi di Trieste;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Master  of  Laws in Comparative Law» rilasciato dalla «University of
Florida» di Gainesville (USA) in data 1°maggio 1999;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 settembre 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Iannaccone Giuliano, nato il 29 marzo 1972 a San Dona' di
Piave   (Italia),  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.