IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda presentata dall'Associazione produttori Ciliegia
dell'Etna,  con  sede  in  Giarre  (Catania), via Emilia 21 intesa ad
ottenere  la  registrazione della denominazione «Ciliegia dell'Etna»,
ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
  Vista la nota protocollo n. 66794 del 22 novembre 2006 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'Associazione produttori Ciliegia
dell'Etna,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio della
stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE)
510/2006,  espressamente  esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Ciliegia
dell'Etna»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
produttori  Ciliegia  dell'Etna,  assicuri  la  protezione  a  titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione «Ciliegia
dell'Etna»,  secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota
n. 66794 del 22 novembre 2006, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione «Ciliegia dell'Etna».