IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive  modificazioni  e,  in
particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
  Visto   lo  statuto  dell'Agenzia  del  territorio  deliberato  dal
Comitato  direttivo  del  13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a
decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62,  63,  64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente  il  «Regolamento  recante  norme per l'automazione delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
  Visto   il   decreto   direttoriale  7 novembre  2001,  concernente
«Presentazione  delle  planimetrie  degli  immobili  urbani  e  degli
elaborati  grafici,  nonche'  dei  relativi dati metrici, su supporto
informatico  unitamente  alle dichiarazioni di nuova costruzione e di
variazione   di   unita'   immobiliari   da  presentare  agli  uffici
dell'Agenzia del territorio»;
  Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  4, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006, n. 80, ed in particolare
l'art.  34-quinquies  recante  «Disposizioni  di  semplificazione  in
materia edilizia»;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali che ha
espresso il proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

  1.  L'Agenzia  del territorio, fino a quando non sara' operativo il
modello  unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica
o  su  supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova
costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006.
  2.  Le  incoerenze  riscontrate e validate da personale tecnico del
comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso,
sono  segnalate  dal  responsabile del procedimento del comune stesso
all'ufficio  provinciale  dell'Agenzia  del  territorio, che provvede
agli adempimenti di competenza.
  3.  Il  comune  si  impegna  ad  utilizzare  i  dati  ricevuti ed i
documenti  planimetrici,  ai  soli  fini  istituzionali, nel rispetto
delle norme vigenti in materia.