IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»; Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare l'art. 34-quinquies recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia»; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006. 2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico-amministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. 3. Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti planimetrici, ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.