IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 dicembre
1978,  n.  915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra»;
  Vista  la  legge  2 maggio  1984,  n. 111, concernente «Adeguamento
delle  pensioni  dei  mutilati  ed  invalidi  per servizio alla nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»,
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel  prevedere  in  favore  di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra  e  per  servizio  un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,
demanda  a  un  decreto  interministeriale  l'accertamento del numero
degli  assegni  composti  al  30 aprile di ciascun anno di quelli che
potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno,
  Vista  la  legge  23 agosto  2004, n. 226, concernente «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per  il  conseguente  coordinamento  con la normativa di settore», la
quale,  con  l'art.  1,  ha  sospeso  dal 1° gennaio 2005 il servizio
obbligatorio di leva;
  Vista   la   legge  7 febbraio  2006,  n.  44,  concernente  «Nuove
disposizioni  in  materia  di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare»,  che  ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
29 dicembre 2005, recante la ripartizione delle unita previsionali di
base  relative  al  bilancio  di  previsione  dello  Stato per l'anno
finanziario  2006,  con  il  quale  e  stato  iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia e delle finanze il capitolo
1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  difesa, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali  in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e
19 dicembre 2005, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n.
288 del 2002;
  Viste  le  comunicazioni dei competenti Uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze,
rispettivamente, in data 2 maggio 2006 e in data 26 aprile 2006;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio  2006,  n.  233,  recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e    dei    Ministeri»,   che   ha   conferito   un   nuovo   assetto
all'organizzazione  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Alla  data  del  30 aprile  2006, il numero dei grandi invalidi
affetti  dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e
4),  secondo  comma,  e A-bis della tabella E allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno  mensile  di  900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi  dell'art.  1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e
della  legge  7 febbraio 2006, n. 44, e' di 563 unita', per l'importo
annuo complessivo di euro 6.080.400.
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative  all'anno  2006, pari ad euro 15.514.600, sono liquidati, in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti  dalle  infermita'  di  cui  al  comma 1  che prevedibilmente
verranno  a  trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2,
della   legge   n.   288   del   2002,  dopo  il  30 aprile  2006  e,
successivamente,  nell'ordine,  e  secondo  la  data di presentazione
delle  domande  per  ottenere  il  servizio  di accompagnamento, alle
seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui
alle  lettere  A),  numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B),
numero 1); C); D); ed E), numero 1) della citata tabella E:
    a) grandi  invalidi  che  hanno  fatto  richiesta del servizio di
accompagnamento   almeno   una   volta  nel  triennio  precedente  al
15 gennaio  2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado
di assicurarlo;
    b) grandi  invalidi  che  hanno  fatto  richiesta del servizio di
accompagnamento  per  la  prima  volta dopo l'entrata in vigore della
citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo;
    c) grandi  invalidi  che abbiano richiesto il servizio stesso per
la prima volta nell'anno 2006, senza ottenerlo.
  3.  Gli  assegni  sostitutivi  di  cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile  di  900  euro  ovvero  nella  misura  ridotta  del 50%, sono
corrisposti,  a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio
2006  e  fino  al  31 dicembre  dello stesso anno, con esclusione dei
periodi  in  cui  il  grande  invalido  ha  fruito  del  servizio  di
accompagnamento,  ovvero  dal  primo  giorno del mese successivo alla
data  di  presentazione  della  domanda per l'accompagnamento per gli
invalidi indicati nella lettera c) del comma 2.
  4.  Ai  fini della determinazione della data di presentazione delle
domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.