IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834», Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni composti al 30 aprile di ciascun anno di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno, Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva; Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2005, recante la ripartizione delle unita previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, con il quale e stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 1319 Economia, UPB 2.1.2.3 «pensioni di guerra»; Visti i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, di cui all'art. 1, comma 4, della predetta legge n. 288 del 2002; Viste le comunicazioni dei competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 2 maggio 2006 e in data 26 aprile 2006; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che ha conferito un nuovo assetto all'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Decreta: Art. 1. 1. Alla data del 30 aprile 2006, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e della legge 7 febbraio 2006, n. 44, e' di 563 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 6.080.400. 2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2006, pari ad euro 15.514.600, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui al comma 1 che prevedibilmente verranno a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 2002, dopo il 30 aprile 2006 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1); C); D); ed E), numero 1) della citata tabella E: a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo; b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo; c) grandi invalidi che abbiano richiesto il servizio stesso per la prima volta nell'anno 2006, senza ottenerlo. 3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con esclusione dei periodi in cui il grande invalido ha fruito del servizio di accompagnamento, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per l'accompagnamento per gli invalidi indicati nella lettera c) del comma 2. 4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande per l'accompagnamento fa fede la data del timbro postale.