IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
                              Dispone:
  1. Ai  sensi  dell'art.  35,  comma 11,  del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  i  veicoli  che,  a  prescindere  dalla categoria di
omologazione,   risultano  da  adattamenti  che  non  ne  impediscono
l'utilizzo  per  il trasporto privato di persone sono quelli che, pur
immatricolati   o   reimmatricolati   come   N1,  abbiano  codice  di
carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o piu' posti e un rapporto tra la
potenza  del  motore  (Pt),  espressa  in  KW,  e  la portata (P) del
veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la
tara  (T),  espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo
la formula di seguito indicata.

(Formula   da   utilizzare   per  la  determinazione  del  valore  di
                            riferimento)


                                  Pt (Kw)
                            I = ----------- > o uguale 180
                                 Mc - T (t)

  2.  Con  successivi  provvedimenti,  sentito  il Dipartimento per i
trasporti  terrestri  del  Ministero  dei  trasporti,  possono essere
individuati veicoli:
    per  i quali si disapplica il presente provvedimento, nei casi in
cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;
    ai  quali  si  estende l'applicazione del presente provvedimento,
pur  non  rientrando nei parametri di cui al punto 1, nei casi in cui
comunque consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Motivazioni.
  L'art.  35,  comma 11,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al
fine   di   contrastare   gli   abusi   delle   disposizioni  fiscali
disciplinanti  il settore dei veicoli, prevede che, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per
i  trasporti terrestri del Ministero dei trasporti -- che ha espresso
il  proprio parere favorevole il 5 dicembre 2006 -- siano individuati
i  veicoli  che,  a  prescindere  dalla  categoria  di  omologazione,
risultano  da  adattamenti  che  non ne impediscono l'utilizzo per il
trasporto privato di persone.
  Si  rammenta  che,  in base all'allegato II al decreto del Ministro
delle  infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, la categoria N1
definisce i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66,
67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).
  Statuto   dell'Agenzia   delle  entrate  (articoli 5,  comma 1;  6,
comma 1).
  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1).
  Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno
2002.
  Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 6 dicembre 2006

                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano