IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio
1992,  concernente  disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della
comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
  Visto  visto l'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 che al
fine  di  assicurare la continuita' territoriale per la Sardegna e le
isole  minori della Sicilia assegna al Ministro dei trasporti e della
navigazione  oggi  Ministro  dei trasporti, la competenza di disporre
con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento
CEE  n.  2408/92,  l'imposizione  degli  oneri  di  servizio pubblico
relativi agli scali contemplati nello stesso articolo;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  36  del  29 dicembre  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  8  del-l'11 gennaio 2006,
avente  per  oggetto  «Imposizione  degli  oneri di servizio pubblico
sulle   tratte   Alghero-Bologna,  Alghero-Torino,  Cagliari-Bologna,
Cagliari-Torino, Cagliari-Firenze, Cagliari-Verona, Cagliari- Napoli,
Cagliari-Palermo, Olbia-Bologna, Olbia-Verona;
  Vista  la  comunicazione  pubblicata  nella G.U.U.E. n. C 93/13 del
21 aprile 2006;
  Visto  il  bando  di  gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/14 del
22 aprile  2006  ai  sensi  dell'art.  4, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento  CEE  2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla
rotta Cagliari-Bologna e viceversa;
  Visto  il  bando  di  gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/22 del
22 aprile  2006  ai  sensi  dell'art.  4, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento  CEE  2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla
rotta Cagliari-Torino e viceversa;
  Visto  il  bando  di  gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/24 del
22 aprile  2006  ai  sensi  dell'art.  4, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento  CEE  2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla
rotta Cagliari-Verona e viceversa;
  Visto  il  bando  di  gara pubblicato nella G.U.U.E. n. C 95/26 del
22 aprile  2006  ai  sensi  dell'art.  4, paragrafo 1, lettera d) del
regolamento  CEE  2408/92 per la gestione del servizio di linea sulla
rotta Olbia-Bologna e viceversa;
  Vista  la nota n. 003359/DIRGEN/ETA del 23 maggio 2006 con la quale
l'E.N.AC. comunica che il vettore Meridiana, ai sensi dell'art. 3 del
decreto  ministeriale  sopraccitato,  ha  accettato  di operare senza
esclusiva  e  senza  compensazione  finanziaria  a carico dello Stato
sulle  rotte  onerate Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e
viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa;
  Vista  la nota n. 0038334/DIRGEN/DG del 13 giugno 2006 con la quale
l'E.N.A.C.  comunica  di  aver  valutato  con  la regione Sardegna la
documentazione   depositata   dalla   societa'   Meridiana,  inerente
l'accettazione  degli  oneri di servizio pubblico per le rotte di cui
sopra e di averla ritenuta in linea con il decreto di imposizione;
  Ritenuto  che  ai  sensi  dell'art.  2,  del  decreto  ministeriale
29 dicembre  2005  occorre stabilire la data dalla quale gli oneri di
servizio pubblico diventano obbligatori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli   oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
riguardanti  le rotte Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e
viceversa,  Cagliari-Verona  e  viceversa, Olbia-Bologna e viceversa,
divengono obbligatori dal 15 gennaio 2007.
  L'E.N.A.C.  e'  incaricata  di dare attuazione al presente decreto,
secondo le disposizioni della normativa vigente, citata in premessa.