IL DIRETTORE GENERALE per la pesca marittima e l'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stato istituito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79 «regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 26 maggo 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005 concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006 concernente « Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2006); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 19, lettera f, che reca deroghe all'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attivita' di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'amministrazione; Decreta: Art. 1. 1. E' aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per le attivita' di ricerca a supporto del programma nazionale per la pesca e l'acquacoltura per l'anno 2006. La presentazione dei progetti e' riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica. 2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purche' le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.