IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  l'art.  17,  comma 1  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata
in   vigore   del   regolamento  stesso  figurano  nell'allegato  del
Regolamento  (CE)  n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del
Regolamento  (CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente  iscritte  nel
«registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette»;
    Visti  i  regolamenti  (CE) con i quali, sono state registrate le
D.O.P.  e  la  I.G.P.  per  gli  oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
    Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P.
o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
    Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 27 gennaio 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)
n.  32  dell'8 febbraio  2006  con  il  quale  al  laboratorio Unione
Italiana  Vini  soc. coop., ubicato in Siena, via Massetana Romana n.
58/B  e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati
di  analisi  nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale,
aventi valore ufficiale;
    Vista   la   domanda  di  ulteriore  rinnovo  dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 novembre 2006;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 156 recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in  merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari, e in
particolare  sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui
all'art. 3 del citato decreto legislativo;
    Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
    Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto c)  della  predetta  circolare e in
particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006
l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al
presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
    Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
                     Si rinnova l'autorizzazione
al laboratorio Unione Italiana Vini soc. coop., ubicato in Siena, via
Massetana  Romana n. 58/B, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore  oleicolo,  per  l'intero territorio nazionale, aventi valore
ufficiale,  limitatamente alle prove elencate in allegato al presente
decreto.
    L'autorizzazione  ha  validita'  fino  al 31 ottobre 2010 data di
scadenza  dell'accreditamento  a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
    La  eventuale  domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata
al  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali almeno
tre mesi prima della scadenza.
    Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di  comunicare
all'Amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti
interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,
la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra
modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio
medesimo e' accreditato.
    L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione
dell'autorizzazione.
    Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di
comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario
indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
    L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 11 dicembre 2006
                                      Il direttore generale: La Torre