Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alle   Amministrazioni  centrali  dello
                              Stato - Gabinetto
                              All'Amministrazione     autonoma    dei
                              monopoli di Stato
                              Al Consiglio di Stato
                              Alla Corte dei conti
                              All'Avvocatura generale dello Stato
                              Agli   Uffici   centrali  del  bilancio
                              presso   le   Amministrazioni  centrali
                              dello Stato
                              All'Ufficio   centrale   di  ragioneria
                              presso  l'Amministrazione  autonoma dei
                              monopoli di Stato
                              Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Premessa.
  Com'e'  noto,  con la circolare 30 dicembre 2004, n. 42, sono state
impartite  istruzioni  per il rinnovo degli inventari dei beni mobili
di proprieta' dello Stato.
  Ora,  tenuto  conto  della  portata innovativa del quadro normativo
delineatosi  col  nuovo  regolamento  dei consegnatari e dei cassieri
emanato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2002,  n.  254,  si  ritiene  opportuno,  anche alla luce dei quesiti
pervenuti  in  ordine  alle  modalita'  operative  da  seguire  nella
gestione  dei  beni  mobili, fornire ulteriori precisazioni su alcuni
concetti-chiave,    quali    l'universalita'   di   beni   mobili   e
l'ammortamento,  nonche'  impartire  istruzioni  di carattere pratico
riguardanti,   in  particolare,  le  modalita'  di  applicazione  del
criterio dell'ammortamento dei beni in questione.
  Inoltre, con l'occasione, stante le sollecitazioni pervenute in tal
senso,    si   espongono   anche   gli   esiti   di   approfondimenti
giuridico-normativi condotti sui temi della delega e del comodato.
  Preliminarmente  e'  apparso  utile fornire qualche precisazione in
ordine ai cosiddetti «beni durevoli».
  Ad ogni buon conto si precisa che sono tuttora validi, per tutte le
tematiche  sopraindicate,  i  chiarimenti  e le indicazioni contenuti
nelle circolari 7 dicembre 2005, n. 39, e 17 maggio 2006, n. 22, alle
quali, per quanto di interesse, si fa rinvio.
  Quale ultima notazione, va posto in luce che la disciplina inerente
alla  gestione  dei  beni  mobili statali, in virtu' delle istruzioni
succedutesi  negli  anni  passati,  presenta ancora alcune regressive
incongruenze che dovrebbero avere definitiva composizione in sede del
prossimo  rinnovo  inventariale,  pronosticato  al  31 dicembe  2010,
giusta  lettera  dell'art.  17,  comma 5,  del decreto del Presidente
della Repubblica n. 254/2002.
Beni  durevoli  di  valore  non  superiore  a  cinquecento  euro, IVA
                              compresa.
  Il  regolamento  concernente  le  gestioni  dei  consegnatari e dei
cassieri  delle  amministrazioni  dello Stato, emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica n. 254/2002, disciplina espressamente
il  regime  giuridico  e  contabile  dei  beni mobili da iscrivere in
inventario  e  del materiale di facile consumo, lasciando in ombra il
regime  contabile di quei beni che non rientrano in nessuna delle due
categorie.  Infatti,  come  noto, i beni da inserire in inventario, a
norma  dell'art.  17  del  citato regolamento, devono avere un valore
superiore   a   cinquecento   euro,   IVA   compresa,  e  non  essere
riconducibili ai beni di facile consumo.
  Al fine di colmare la rilevata lacuna, la circolare 13 giugno 2003,
n.  32, in via interpretativa, ha provveduto a ricavare la disciplina
per  i  beni  con  un valore pari o inferiore a cinquecento euro, IVA
compresa,  definendoli,  al paragrafo 5, «beni durevoli di valore non
superiore  a 500 euro» (di seguito «beni durevoli»). Soprattutto, con
il  chiaro  intento  di  fornire  un supporto concreto ai compiti che
incombono   al  consegnatario,  la  medesima  circolare  ha  previsto
l'istituzione  di  un  distinto  registro  per  tali  beni in modo da
poterne  sorvegliare l'utilizzo e la movimentazione. Tale registro e'
stato  anche attivato nel sistema informatico di gestione e controllo
dei  beni mobili dello Stato GE.CO., che, peraltro, contiene l'intera
procedura gestionale dei beni durevoli.
  Le  scritture  dedicate  ai  beni  in rassegna hanno esclusivamente
finalita'  di  vigilanza  e  monitoraggio,  senza nessun riflesso sul
Conto  generale  del  patrimonio dello Stato. Tali scritture, pure in
assenza di una specifica modulistica ufficiale, possono essere tenute
similmente   a  quelle  in  uso  per  i  beni  inventariati.  Per  la
registrazione  delle  movimentazioni si puo' ricorrere ad un registro
strutturato in modo analogo al giornale di entrata e di uscita - mod.
96  C.G.,  opportunamente  adattato  e semplificato in funzione delle
finalita'   perseguite  (cosi',  ad  esempio,  non  sara'  necessario
prevedere l'indicazione delle causali ne' del capitolo di spesa). Per
di piu', si mette in luce che il valore annotato, nel caso di specie,
costituisce  un  mero elemento descrittivo, a nulla influendo, com'e'
stato  piu' sopra riferito, sulla determinazione delle risultanze del
Conto  generale  del  patrimonio.  Del  pari,  per  le movimentazioni
potranno essere emessi appositi buoni di carico e di scarico numerati
progressivamente, ai quali allegare la documentazione relativa.
  Per  i beni durevoli, inoltre, l'attribuzione della classificazione
SEC  '95  risponde  alle  esigenze  derivanti dall'introduzione della
contabilita' economica per centri di costo e a quelle di agevolare un
eventuale  successivo  passaggio  di  tali beni in inventario, mentre
risponde ad esigenze di monitoraggio la loro elencazione nella scheda
dei  beni mobili (gia' mod. 227 P.G.S.), giusta chiarimenti contenuti
nella circolare n. 39/2005.
  Quanto  al  regime  giuridico  dei  beni  durevoli,  esso  e'  pure
riconducibile,  per  alcuni versi, a quello dei beni inventariati. In
particolare,  per  le  modalita'  di  dismissione  e  per  quelle  di
discarico  dovra' essere seguita la disciplina prevista per i beni di
maggior  valore  (cfr.  art.  14  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  254/2002 e art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827).
  Per  quanto  riguarda  altri  aspetti,  invece, si trovano punti di
contatto  con  il  regime  giuridico  previsto  per  i beni di facile
consumo.  Cosi',  ad esempio, devono essere osservate le modalita' di
rendicontazione   all'ufficio  riscontrante  previste  dall'art.  22,
comma 4,  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
254/2002.
  Pertanto,  alla  fine  di ogni esercizio, il dirigente responsabile
degli  acquisti  di  beni  e  servizi  provvedera',  anche per i beni
durevoli,  a trasmettere al titolare del centro di responsabilita' ed
all'ufficio  riscontrante  il  rendiconto  annuale,  corredato di una
relazione  volta  ad illustrare le modalita' di acquisizione dei beni
stessi.
  In   via   generale,   non  sembra  superfluo  sottolineare  che  i
consegnatari  hanno  la  responsabilita'  sulla conservazione e sulla
gestione  dei  beni  mobili  dello Stato insieme alla vigilanza sugli
stessi,  nonche'  sul loro regolare e corretto uso, senza distinzione
circa  il  valore  e  la  tipologia  dei  beni (art. 10, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 254/2002), ad esclusione
degli oggetti di cancelleria e del materiale di facile consumo, per i
quali la responsabilita' attiene fondamentalmente alla gestione ed al
corretto uso.
                    Universalita' di beni mobili.
  Sulla figura dell'universalita' di beni mobili, specie in occasione
del  rinnovo delle operazioni inventariali, sono state rappresentate,
in  particolare,  da  parte dei consegnatari per debito di vigilanza,
varie  difficolta', talora di carattere operativo, talaltra di natura
piu' strettamente concettuale.
  In  considerazione della cennata circostanza, si e' convenuto circa
l'utilita' di fornire ulteriori chiarimenti sull'argomento.
  Al  riguardo,  appare  decisamente  opportuno, sebbene si tratti di
concetti  noti,  svolgere  qualche  breve cenno preliminare in ordine
alle  competenze  del  consegnatario ed alla funzione delle scritture
contabili  legate  alla  gestione dei beni mobili di proprieta' dello
Stato,  allo  scopo  di  meglio  cogliere  le  finalita' sottese agli
adempimenti richiesti in materia.
  Il    consegnatario,    avvalendosi    delle   apposite   scritture
inventariali,  da  un  lato  svolge  un compito di vigilanza sui beni
mobili  affidatigli, dall'altro deve soddisfare una serie di esigenze
di  natura  conoscitiva,  tra  le  quali,  oltre  a  quanto  previsto
dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
254/2002,  particolare  importanza  assume  la  rendicontazione della
gestione ai fini della compilazione del Conto generale del patrimonio
dello  Stato.  Sono,  dunque,  dette finalita' che possono fornire un
solido  ausilio  nell'analisi  interpretativa diretta alla ricerca di
possibili   soluzioni,   qualora  dovessero  insorgere  problematiche
applicative nello svolgimento delle attivita' correlate alla gestione
dei  beni  mobili statali. Peraltro, le medesime finalita' si pongono
alla base dell'impianto del relativo sistema di scritture contabili.
  Cio'  ricordato,  occorre  pure  richiamare,  quantunque per grandi
linee,  la  nozione di «universalita' di mobili» e la sua valenza nel
contesto  in  esame,  sviluppando  le  argomentazioni gia' esposte in
proposito  nella  circolare  16 gennaio  2003,  n.  2, e nelle citate
circolari n. 42/2004 e n. 39/2005.
  Come noto, l'art. 816 del codice civile prevede che «E' considerata
universalita'  di  mobili la pluralita' di cose che appartengono alla
stessa  persona  e  hanno  una destinazione unitaria». Quindi, per il
codice  civile,  affinche' possa essere configurata una universalita'
di  mobili occorre una pluralita' di cose (al limite anche solo due),
le  quali  abbiano  una propria autonomia materiale e giuridica. Tali
cose  devono,  dunque,  avere  innanzitutto una individualita' che ne
permetta  una considerazione distinta e, nel contempo, le stesse, pur
avendo  un  proprio  valore  e  una propria individualita', attengono
tutte  insieme  ad  una  funzione comune. Si ha, in altri termini, un
insieme  di cose che mantengono inalterata la propria individualita',
ma   che   vanno  considerate  in  modo  aggregato  a  cagione  della
destinazione  e funzione unitarie loro impressa dal possessore. Ed in
effetti,   l'universalita'   e'   una   aggregazione   di   carattere
socio-economico, ancor prima che giuridico.
  Peraltro, in diritto, vale il principio del riconoscimento relativo
dell'universalita'  di  mobili, dove la relativita' sta a significare
la  dipendenza  dall'esistenza  di una volonta' in tal senso da parte
dei soggetti interessati.
  Cio' posto, a titolo di delucidazione, si svolgono alcune ulteriori
riflessioni.
  Lo scopo della contabilizzazione in inventario dei beni mobili alla
stregua  di  universalita',  come gia' evidenziato nella circolare n.
42/2004,  e'  rinvenibile fondamentalmente nell'intento di far meglio
aderire  la realta' fattuale alle risultanze patrimoniali, in modo da
rendere  i  dati  contabili  rendicontati  piu'  vicini all'esistente
valore effettivo, specie nel caso di pluralita' di elementi di valore
unitario  inferiore  a  cinquecento  euro,  IVA  compresa, aventi una
destinazione  unitaria. Inoltre, l'inserimento delle universalita' in
inventario  permette  una  piu' costante e approfondita vigilanza sui
beni  stessi, stante il piu' rigoroso regime contabile previsto per i
beni di valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
  Va, poi, sottolineato che, nell'individuazione di una universalita'
di  beni  mobili  e,  conseguentemente,  dei singoli elementi ad essa
riconducibili,  non  si  puo'  prescindere  dal  riconoscere un certo
margine  di  discrezionalita'  decisionale a favore del consegnatario
ovvero   del   dirigente  competente.  Infatti,  nel  rispetto  delle
finalita'  sopra esplicitate, i soggetti che hanno la responsabilita'
della  gestione dei beni mobili sono tenuti a valutare caso per caso,
in  base  alle risorse strumentali effettivamente disponibili ed alla
funzionalita'  cui  le  stesse  devono  attendere, la sussistenza dei
requisiti  necessari  e sufficienti per considerare un gruppo di beni
come   universalita'.   Ovviamente,   l'ampiezza   di   tale   spazio
discrezionale  sara'  direttamente  proporzionale  alle  possibili  e
concrete situazioni di incertezza.
  Va  da  se'  che tale relativita' non implica una arbitrarieta' nel
riconoscimento  dell'universalita'  di mobili. D'altra parte, proprio
l'individuazione  dei  requisiti  enucleabili dal citato art. 816 del
codice   civile   nonche'   la   configurazione   alla   stregua   di
un'aggregazione  avente  rilievo  socio-economico,  rappresentano  le
chiavi  risolutive  per un'affidabile e fondata individuazione di una
universalita' di mobili.
  Fermo  restando  l'imprescindibile  condizionamento delle variegate
realta', che comportano l'impossibilita' di individuare in modo certo
e  univoco  una  figura  astratta e sempre valida di universalita' di
beni  mobili,  si  reputa che possano ritenersi, in genere e a titolo
esemplificativo,  universalita':  gli  arredi di uno studio completo,
una  batteria  di  pentole, un servizio di stoviglie o di posate, una
serie  di  utensili  (ad  esempio, di chiavi, di giravite, ecc.), una
collana  di  libri,  un gruppo di stampe (ad esempio, un dittico), un
set  di  valigie  da  viaggio,  eccetera.  In  tali  fattispecie, gli
elementi  appartenenti  ad una universalita' dovranno essere annotati
nelle  scritture inventariali come un unicum, sempreche', ovviamente,
abbiano un valore totale superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
  Relativamente   ai   singoli   elementi,  verranno  annotati  nelle
scritture  i  dati  identificativi degli stessi (descrizione, valore,
ecc.).
  Le  consequenziali  variazioni  (valore,  aumento  o diminuzione di
singoli  elementi)  comportano l'emissione di un conseguente buono di
carico  o scarico (gia' modello 130 P.G.S.) che, comunque, in caso di
diminuzione,   non   condurra'   all'eliminazione  dell'universalita'
dall'inventario  fino  a  quando  la  stessa  mantenga,  pur  con una
composizione  piu'  ristretta,  un  valore, riferito al costo storico
degli  elementi che continuano a costituirla, superiore a cinquecento
euro, IVA compresa.
  Per  completezza,  seppure  le  ripercussioni  pratiche per il tema
trattato   si  rivelano  circoscritte,  appare  conveniente  svolgere
qualche  notazione,  per evidenti affinita' di argomento, sulle «cose
composte» e le «pertinenze».
  Nella  cosa  composta,  contrariamente all'universalita', i singoli
elementi  che  la  formano perdono la loro individualita' economica e
giuridica  -  che,  tuttavia,  si  mantiene  allo stato latente - per
essere  incorporati,  come  parti  di  un  tutto, in un unico nuovo e
diverso  bene:  ad  esempio,  un'automobile  e'  composta  da  ruote,
carrozzeria   e   motore;   un   impianto   sonoro   e'  composto  da
amplificatore,   microfono   e  casse  acustiche,  eccetera.  Talora,
l'individualita'   puo'  riemergere  in  virtu'  della  volonta'  del
possessore  di scomporre la cosa composta nei singoli elementi che la
costituiscono.
  La  cosa composta, inoltre e in via generale, non puo' esistere dal
punto  di  vista socio-economico una volta privata degli elementi che
la  compongono  (auto  senza  ruote;  pattino senza remi; ventilatore
senza pale; macchina fotografica senza obiettivo; ecc.).
  Tali  caratteristiche  impongono una inventariazione unitaria della
cosa composta.
  Per  quanto  inerisce  alle  pertinenze  di  mobile  a  mobile  (si
prescinde  dagli altri rapporti pertinenziali in quanto non attinenti
al  tema affrontato), esse afferiscono ad un bene, avente un distinto
valore  ed  una propria individualita', il quale e' destinato in modo
duraturo  al  servizio  o  all'ornamento  di  un  altro  bene ed e' a
quest'ultimo  fisicamente unito, ma non incorporato. Ne costituiscono
esempi:   la  cornice  e  il  quadro;  l'autoradio  e  l'autovettura,
eccetera.
  In tema di pertinenze di mobile a mobile, similmente all'ipotesi di
universalita',  ha  rilievo l'apprezzamento del soggetto interessato.
Infatti, se e' vero che per far sorgere il rapporto pertinenziale non
occorre  l'osservanza  di  alcuna  particolare  forma  giuridica,  e'
parimenti  vero  che la pertinenzialita' puo' essere esclusa mediante
una manifestazione di volonta' contraria.
  Cosicche',  ai fini inventariali, il bene in rapporto di pertinenza
sara'  considerato  unitariamente o meno al bene principale a seconda
dell'apprezzamento  effettuato.  Consequenziale  sara' il trattamento
contabile ai fini delle registrazioni sulle scritture inventariali.
  Giova ribadire conclusivamente che, in tutti i casi prospettati, il
valore  rappresenta il discrimine per l'inserimento in inventario del
bene  unitariamente  considerato  - sia esso un'universalita' di beni
mobili,  una  cosa composta o una pertinenza con il bene principale -
dovendo essere superiore a cinquecento euro, IVA compresa. Qualora il
bene abbia un valore inferiore e non sia riconducibile alla categoria
degli  oggetti  di  facile  consumo,  esso dovra' essere compreso nel
novero dei beni durevoli.
                            Ammortamento.
  Con  la  piu'  volte  menzionata  circolare  n.  42/2004 sono state
diramate, contestualmente alle direttive concernenti il rinnovo degli
inventari   dei   beni   mobili   statali,   le  istruzioni  relative
all'aggiornamento  dei  valori  dei  beni  medesimi,  introducendo il
criterio dell'ammortamento.
  Tale  scelta,  a  seguito della ristrutturazione del Conto generale
del  patrimonio  dello  Stato  in  attuazione del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279 (cfr. circolare 12 marzo 2003, n. 13), e' stata
determinata  dall'esigenza  di  rendere  il  piu' possibile coerenti,
secondo  un  processo  «a  tendere»,  le  risultanze  delle scritture
patrimoniali  con  i dati delle rilevazioni effettuate dal sistema di
contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni e, per questo,
l'applicazione   del   criterio   dell'ammortamento  e'  stata  fatta
decorrere  dall'anno  2000,  momento  in  cui dette rilevazioni hanno
avuto avvio.
  Percio',  in  base  alla  richiamata  circolare  n. 42/2004, i beni
mobili  sono  stati  convenzionalmente  divisi  in  due  gruppi: beni
acquisiti  prima  dell'anno  2000 e beni acquisiti a far data da tale
esercizio,  ed e' stato stabilito di aggiornarne i valori applicando,
ai  primi,  il  criterio  dei  coefficienti  ed,  ai  secondi, quello
dell'ammortamento.
  Si  prescinde  in  questa  sede  dal  considerare  le  procedure di
ammortamento riguardanti i beni informatici acquisiti prima dell'anno
2000,  per  i  quali  l'anzidetto  criterio era stato gia' introdotto
dall'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dovendosi
presumere  che,  a  seguito  della redazione del nuovo inventario, il
valore   dei  beni  in  questione  sia  stato  azzerato  per  effetto
dell'ormai avvenuto completo ammortamento.
  Per  quanto  attiene  alla  delineata  distinzione  in  due gruppi,
introdotta  in  sede  di  rinnovo  inventariale, si sottolinea che la
stessa e' da intendersi valida anche nella fase della gestione.
  Conseguentemente,  una  volta redatto il nuovo inventario - Mod. 94
C.G.,  devono essere sottoposti all'ammortamento soltanto i beni, ivi
iscritti,  acquisiti  a  partire  dall'anno  2000. Eappena il caso di
soggiungere  che,  per i beni acquisiti prima di tale anno, il valore
rideterminato in base al criterio dei coefficienti restera' invariato
fino a nuove istruzioni.
  Relativamente  alla  periodicita' dell'ammortamento, si rappresenta
che  esso andra' eseguito annualmente sui valori dei beni acquisiti a
partire  dall'anno  2000,  singolarmente considerati, in concomitanza
con le operazioni di chiusura delle contabilita' patrimoniali.
  Il calcolo sara' eseguito sulla base dei seguenti elementi:
    valore,  rappresentato  dal  costo  storico, del bene iscritto in
inventario;
    anno  in  cui  il  bene e' stato acquisito per la prima volta nel
patrimonio dello Stato;
    aliquota  di  ammortamento  riferita  alla  tipologia del bene da
ammortizzare come ricavabile dalla tabella riportata nella piu' volte
richiamata  circolare  n. 42/2004 e che, per comodita', e' di seguito
riprodotta:

=====================================================================
  Tipologia beni   |              |  Tipologia beni   |
      mobili       |Aliquota annua|      mobili       |Aliquota annua
=====================================================================
Mezzi di trasporto |              |Impianti e         |
stradali leggeri   |     20%      |attrezzature       |      5%
---------------------------------------------------------------------
Mezzi di trasporto |              |                   |
stradali pesanti   |     10%      |Hardware           |     25%
---------------------------------------------------------------------
Automezzi ad uso   |              |Equipaggiamento e  |
specifico          |     10%      |vestiario          |     20%
---------------------------------------------------------------------
Mezzi di trasporto |              |                   |
aerei              |      5%      |Opere artistiche   |      2%
---------------------------------------------------------------------
Mezzi di trasporto |              |Materiale          |
marittimi          |      5%      |bibliografico      |      5%
---------------------------------------------------------------------
Macchinari per     |              |                   |
ufficio            |     20%      |Strumenti musicali |     20%
---------------------------------------------------------------------
Mobili e arredi per|              |                   |
ufficio            |     10%      |Animali            |     20%
---------------------------------------------------------------------
Mobili e arredi per|              |                   |
alloggi e          |              |Opere dell'ingegno |
pertinenze         |     10%      |(Software)         |     20%
---------------------------------------------------------------------
Mobili e arredi per|              |                   |
locali ad uso      |              |                   |
specifico          |     10%      |                   |

  Ad  esempio,  quindi,  un bene della tipologia «mobili e arredi per
ufficio»   (corrispondente   all'omonima  classificazione  SEC  '95),
acquisito nel primo semestre dell'anno 2006 ed iscritto in inventario
per  la prima volta con un valore di euro 600,00, IVA compresa (costo
storico),  scontera' una quota annuale di ammortamento di euro 60,00,
pari  al  10% del valore inventariale. Pertanto, il valore aggiornato
al 31 dicembre 2006 risultera' uguale ad euro 540,00.
  Parimenti,  si  consideri un bene del costo storico di euro 800,00,
IVA  compresa,  appartenente alla tipologia «macchinari per ufficio»,
che  sconta  un'aliquota  annua  del  20%,  acquisito nel 2004 e che,
quindi, a seguito del recente rinnovo inventariale, ha gia' subito la
diminuzione  di  due  quote di ammortamento (anni 2004 e 2005) per un
importo complessivo pari ad euro 320,00. Il relativo valore, iscritto
nel  nuovo  inventario  redatto  con riferimento al 31 dicembre 2005,
attualmente  corrisponde ad euro 480,00, IVA compresa. Dall'esercizio
2006,  l'ammortamento del costo del bene di che trattasi proseguira',
senza  soluzione di continuita', secondo il normale procedimento, per
cui  la  terza  quota  di  ammortamento,  pari  ad euro 160,00, sara'
calcolata  applicando la medesima aliquota del 20% sul costo storico.
Conseguentemente,  il  valore  residuo al 31 dicembre 2006 risultera'
essere di euro 320,00, IVA compresa.
  Si  soggiunge  che  l'applicazione  del  criterio dell'ammortamento
risponde,   peraltro,  all'esigenza  di  rendere  omogenei  i  valori
determinati  in  occasione  del  rinnovo  inventariale, a prescindere
dalla  data alla quale le operazioni di rinnovo sono riferite, com'e'
stato posto in luce nella circolare n. 22/2006.
  Relativamente  ai  nuovi  beni, si precisa che per quelli acquisiti
nel  secondo  semestre di ciascun anno la prima quota di ammortamento
sara' calcolata nell'anno successivo a quello di acquisizione.
  Pertanto,  a  titolo  di  esempio,  il valore dei beni inventariati
acquisiti  nel secondo semestre del corrente anno, restera' invariato
per l'esercizio 2006. Gli stessi saranno sottoposti ad ammortamento a
partire dall'esercizio 2007.
  Una  volta  calcolate  in  relazione  ai  singoli beni, le quote di
ammortamento,  previa  emissione  di  un unico buono di scarico (gia'
mod.  130 P.G.S.) «a valore», saranno contabilizzate complessivamente
con  una  sola operazione per ogni classifica SEC '95 nel giornale di
entrata e di uscita - Mod. 96 C.G. come variazione in diminuzione con
la   causale   «svalutazione»,  apponendo  a  margine  la  nota  «per
ammortamento».
  E' opportuno precisare che il sistema GE.CO. e' in grado di fornire
l'emissione  di  buoni  di  scarico  in cui e' contenuto il dettaglio
delle operazioni di ammortamento relative a ciascun bene.
  Al  riguardo,  corre  l'obbligo  di  precisare che nelle ipotesi di
movimentazione  (per  dismissione,  trasferimento  ad  altro ufficio,
passaggio  di classificazione e/o categoria, ecc.) di singoli beni in
corso di ammortamento, dovra' essere appositamente indicato sul buono
di  scarico  il  valore  residuo  di  ognuno.  Allo  scopo,  poi,  di
consentire - ad esempio, nel caso di trasferimento ad altro ufficio -
la corretta determinazione delle successive quote di ammortamento, il
medesimo  buono  deve  contenere  anche l'indicazione, da apporre nel
campo  «descrizione  del bene», del costo storico del bene trasferito
nonche' dell'anno della sua originaria acquisizione.
  Tale operazione per i consegnatari che utilizzano il sistema GE.CO.
sara'  effettuata  in  automatico,  sempreche' ovviamente siano stati
inseriti  dal  consegnatario  gli  elementi necessari all'applicativo
informatico  per  l'esecuzione  del  calcolo  dell'ammortamento  e la
conseguente determinazione del valore residuo.
  Inoltre,  con riferimento all'ammortamento di universalita' di beni
mobili,  nel  convincimento che questo possa costituire il terreno di
maggiore  difficolta', si reputa opportuno fornire alcune indicazioni
in proposito.
  In primo luogo, occorrera' distinguere tra universalita' costituite
da  elementi  omogenei,  per  tipologia  ed  anno di acquisizione, ed
universalita'  formate  da  elementi  eterogenei,  in  relazione agli
stessi dati.
  Secondo  quanto  gia'  affermato,  l'universalita'  di beni mobili,
anche ai fini dell'ammortamento, andra' considerata come un unicum e,
pertanto, il computo delle quote di ammortamento sara' effettuato sul
valore  complessivo  della  stessa,  come  risultante dalla somma dei
valori dei singoli componenti.
  Nel  caso, quindi, di universalita' omogenee, dal momento che tutti
gli  elementi  dell'universalita'  rientrano nell'ambito della stessa
tipologia  e  sono  stati  acquisiti  nello  stesso  anno,  si  fara'
riferimento per tutti alla stessa aliquota, calcolando la quota annua
di  ammortamento  secondo  la regola generale come sopra enunciata, e
per ciascun componente la durata del periodo di ammortamento sara' la
stessa.
  E'  evidente  che  anche  laddove  detto  calcolo  venga eseguito a
partire dal valore dei singoli elementi, esso non potra' che condurre
al medesimo risultato.
  Tale considerazione sottolinea l'assoluta singolarita' di possibili
universalita'  cosiddette eterogenee, nel senso sopra esposto, di cui
si da' cenno solo per completezza di trattazione.
  Tuttavia,   volendo   prendere   in   esame   anche  l'ipotesi,  da
considerarsi,   come   si   ribadisce,  assolutamente  marginale,  di
universalita'  formata  da elementi eterogenei, oggettive esigenze di
rispetto   dei   principi   che  regolano  il  trattamento  contabile
dell'ammortamento comportano che, in tal caso, il calcolo della quota
annua  di  ammortamento  sia  effettuato  con  riferimento al valore,
all'aliquota   e   all'anno   di  acquisizione  di  ciascun  elemento
costituente l'universalita' medesima.
  E'  appena  il  caso  di soggiungere che le eventuali universalita'
gia'   costituite   impropriamente   con   beni  eterogenei  dovranno
correttamente  essere  rideterminate  sulla base dei criteri previsti
dalle istruzioni diramate in materia.
  In  tutti i casi, comunque, come gia' stabilito con la circolare n.
42/2004,  i  beni ammortizzabili, il cui costo storico e' superiore a
cinquecento  euro,  IVA  compresa,  andranno  mantenuti in inventario
anche  qualora  abbiano  raggiunto  un  valore pari od inferiore alla
predetta  soglia,  opportunamente annotando che si tratta di «beni in
corso di ammortamento».
  Si   evidenzia,   inoltre,   che  e'  configurabile  l'ipotesi  che
un'universalita'   per   la  quale  e'  in  corso  l'ammortamento  si
arricchisca di nuovi elementi.
  In  siffatta evenienza, sempre in ossequio ai principi che regolano
l'ammortamento,   il   valore   dell'elemento   sopravvenuto   verra'
ammortizzato distintamente dagli altri componenti dell'universalita'.
  Da  quanto  detto,  comunque,  nel  caso di una nuova acquisizione,
l'autonoma  inventariazione  dei  beni  aventi  un valore superiore a
cinquecento euro, IVA compresa, ancorche' teoricamente ascrivibili ad
una  universalita',  non  comportera'  significative ripercussioni in
termini  patrimoniali.  E'  appena  il  caso di precisare che in tale
eventualita',  onde  meglio  soddisfare le finalita' di vigilanza dei
beni,  verra'  predisposta  un'idonea  annotazione  contabile  in cui
indicare  l'esistenza del solo legame teleologico con l'universalita'
di beni mobili interessata, ma inventariata autonomamente.
  Giova,  infine, precisare che i beni mobili acquisiti al patrimonio
per  donazione  e  per invenzione (in quanto res nullius) non saranno
assoggettati  all'ammortamento, dal momento che non sono imputabili a
costi  sostenuti dall'Amministrazione. Al riguardo, si segnala che il
sistema  GE.CO.  opera  automaticamente  tale  esclusione, essendo in
grado  di  riconoscere detta tipologia di beni grazie all'apposizione
della causale di carico «donazioni».
  Nella  consapevolezza  che  le  operazioni  legate al computo delle
quote  di  ammortamento  possano  verosimilmente creare difficolta' o
appesantimenti  procedurali  ai consegnatari che non si avvalgono del
sistema  GE.CO.,  si  sottolinea,  nell'interesse  degli  stessi,  il
vantaggio  recato  dall'utilizzazione  del predetto sistema nel quale
tali problematiche sono state affrontate e risolte.
                          Delega di poteri.
  In  relazione  alla gestione dei beni mobili statali, sono altresi'
pervenute  richieste in ordine alla possibilita' di trasferire alcune
competenze,  avvalendosi  dello  strumento  della delega di poteri (o
delegazione),  e,  nel caso positivo, all'ampiezza di tale strumento.
Le  sollecitazioni  hanno  indotto  ad  approfondire l'argomento onde
vagliare   con   maggiore  consapevolezza  l'ambito  di  applicazione
dell'istituto richiamato alla disciplina in trattazione.
  Orbene,  in  via  generale,  e'  da  osservare  che  la  competenza
amministrativa  si  fonda sul principio di legalita', in quanto e' la
legge  che  individua  e  ripartisce i poteri tra i vari soggetti e i
vari  organi  delle  pubbliche  amministrazioni.  Pertanto, affinche'
possa  essere  legittimamente  adottato  un  provvedimento di delega,
solitamente,  necessita una esplicita previsione normativa. Tuttavia,
la  Corte  dei conti ha rilevato che «la delegazione e' legittima nei
casi  in  cui  la norma attributiva della competenza esplicitamente o
implicitamente  la  preveda» (delibera 2 aprile 1993, n. 2, Sez. Enti
locali). In buona sostanza, pure in assenza di un'espressa previsione
normativa,   qualora  dalla  disciplina  specifica  non  si  traggano
elementi   giuridici   impeditivi,  e'  possibile  trasferire  alcune
competenze utilizzando la delega di poteri.
  Cio' precisato, occorre anche ricordare, brevemente, la distinzione
tra  delega  interorganica  e  delega  intersoggettiva.  La  prima e'
riscontrabile  allorche' il trasferimento delle competenze avvenga da
un  organo  ad un altro appartenenti entrambi alla medesima struttura
amministrativa.  La seconda, invece, e' connotata da un trasferimento
delle  competenze  disposto  tra  due  soggetti  che  appartengono  a
pubbliche amministrazioni differenti.
  Per  quanto  attiene  alla  tematica  in  esame,  dalla lettura del
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  254/2002,  l'unica
manifesta  interdizione  alla  possibilita'  di delega e' rinvenibile
all'art.  10,  comma 2, che testualmente recita: «E' fatto divieto ai
consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte,
le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso,
la personale responsabilita' dei medesimi e dei loro sostituti».
  In  presenza dell'enunciato divieto, la disamina sulla legittimita'
del  rilascio  di  una  delega in materia di gestione dei beni mobili
statali  non  puo'  che  essere rivolta agli altri soggetti coinvolti
nella  medesima  gestione,  e  cioe'  il dirigente responsabile degli
acquisti e il titolare del centro di responsabilita'.
  Con  riferimento alle due cennate figure, in assenza di preclusioni
specifiche,  ma  anche  di una esplicita norma autorizzativa, occorre
indagare  sull'esistenza  di  eventuali impedimenti desumibili in via
interpretativa dalla disciplina di settore, onde valutare, sulla base
del  citato orientamento della magistratura contabile, la fruibilita'
dello strumento della delega.
  Al  riguardo,  facendo  leva su alcune delle prescrizioni contenute
nel  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 254/2002 nonche' su
principi  di  carattere  generale,  si  ritiene  che talune funzioni,
attese  le conseguenze in ordine al regime delle responsabilita', non
possano  essere  delegate.  Si  tratta,  eminentemente,  di  funzioni
collegate  agli adempimenti previsti in materia di comunicazione e di
rendicontazione  i quali, piu' che momenti di esercizio di un potere,
costituiscono  soprattutto  incombenti  connessi  a puntuali doveri e
costanti  obblighi  informativi,  la cui violazione potrebbe generare
precise   ipotesi   di   responsabilita'   dirigenziale   (oltre  che
amministrativa  e  disciplinare).  A  titolo  esemplificativo, tra le
funzioni  disciplinate  nel  richiamato  decreto del Presidente della
Repubblica   n.   254/2002  e  ritenute  non  delegabili  si  possono
annoverare:
    - la  comunicazione  semestrale,  concernente  gli elementi degli
ordinativi  di  fornitura  di  beni  e  servizi,  resa  dal dirigente
responsabile degli acquisti (art. 5, comma 3);
    - il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili
-  Mod. 1998 C.G., validato dal dirigente responsabile degli acquisti
o   dal   titolare   dell'ufficio   periferico,  avvenute  nel  corso
dell'esercizio scaduto (art. 19, comma 2);
    - il  rendiconto  annuale,  approntato dal dirigente responsabile
degli  acquisti, sulla gestione del materiale di facile consumo (art.
22, comma 4).
  Simili  ostacoli,  per  altro  verso,  non  si rinvengono quanto al
potere  di  conferimento  di  alcune  funzioni,  quali  la nomina del
consegnatario, degli eventuali sub-consegnatari, dei componenti della
cosiddetta  commissione  per  il  fuori  uso  (art.  14, comma 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 254/2002). Nelle suddette
ipotesi,  infatti,  non  si  rinvengono  elementi preclusivi circa la
adottabilita',  da  parte del titolare del centro di responsabilita',
di   un   provvedimento   di  delega  a  favore  di  altro  dirigente
appartenente     alla     medesima    amministrazione,    trattandosi
dell'esplicazione di un potere avente carattere fiduciario, selettivo
e  puntuale.  E'  appena  il caso di soggiungere, poi, che la delega,
atto  per  cui  necessita  la  forma  scritta,  e' sempre revocabile.
Peraltro,  si  ritiene che la delega possa essere fatta solo a favore
di  un altro dirigente. Difatti, assume carattere residuale il potere
di  conferimento  in  materia,  peraltro  limitato  alla  nomina  del
consegnatario,  previsto  nel  caso  in cui il titolare di un ufficio
periferico non rivesta qualifica dirigenziale.
  Conclusioni  analoghe  valgono relativamente alla possibilita', per
quanto  concerne  l'emissione  del  decreto  di  discarico  nei  casi
previsti  dall'art.  194  del regio decreto n. 827/1924 (furto, forza
maggiore,  naturale  deperimento), dell'impiego dello strumento della
delega da parte del titolare del centro di responsabilita'.
  In  tutte  le  ipotesi sopra delineate, com'e' intuibile, la delega
non  potra'  che  essere  ricondotta  alla  fattispecie  della delega
interorganica,  diretta,  quindi, ad attribuire il potere ad un altro
dirigente appartenente alla medesima amministrazione del delegante.
  Non  si ritiene, invece, ammissibile una delega intersoggettiva tra
diverse  amministrazioni. Una simile problematica, essenzialmente, e'
sorta  per l'avvenuto verificarsi, anche a seguito delle evoluzioni e
trasformazioni che hanno interessato la struttura organizzativa delle
Amministrazioni pubbliche nel loro complesso, di circostanze in cui i
beni  mobili  statali  sono  pervenuti  in  uso presso altro soggetto
(pubblico o privato). Ciononostante, in dette fattispecie, sempreche'
i  beni  permangano  di  proprieta'  statale, indipendentemente dalle
vicende  organizzative,  restano ferme le competenze attribuite dalla
disciplina  specifica  di  settore,  mentre  i soggetti utilizzatori,
tanto   pubblici   che   privati,   assumeranno  sostanzialmente,  in
osservanza  dei  principi  giuridici generali, la responsabilita' del
comodatario.
  Neppure  si  ritiene  ammissibile,  per le ragioni sopra esposte in
ordine  al  fondamento  delle  competenze  dei  pubblici  uffici  sul
principio   di  legalita',  un  provvedimento  di  delega,  ancorche'
interorganica, con facolta' di sub-delega.
                              Comodato.
  Quanto  esposto  in  tema  di  delega introduce, quale conseguenza,
l'inevitabile  trattazione,  almeno  per grandi linee, del comodato e
della  sua  estensione  applicativa  alla gestione dei beni mobili di
proprieta' statale.
  Nel   caso   in  cui  detti  beni  escano  dalla  diretta  cura  di
un'amministrazione  statale  per essere attribuiti in uso gratuito ad
altre  amministrazioni  pubbliche  o  ad  altri  soggetti (pubblici o
privati),  si rientra a pieno titolo nell'istituto del comodato d'uso
di  beni mobili. L'origine della delineata circostanza puo' risiedere
in  una  legge,  in  un  altro  atto  normativo,  in un provvedimento
amministrativo  ed anche in un semplice fatto giuridico. Il risultato
di  tale  situazione e' rappresentato dalla detenzione di beni mobili
statali  da  parte  di  soggetti non appartenenti all'Amministrazione
proprietaria, i quali, comunque, nell'utilizzazione dei beni detenuti
sono   vincolati   a  rispettare  il  soddisfacimento  dell'interesse
pubblico loro affidato.
  Il   rapporto  che  viene  cosi'  a  delinearsi  trova  il  proprio
riferimento  normativo  negli  articoli 1803  e  seguenti  del codice
civile,  che  individuano  gli elementi essenziali del comodato nella
gratuita'  e  nella  realita'.  Infatti,  nel  comodato  un  soggetto
(comodante)  consegna  una  cosa  ad  un altro soggetto (comodatario)
perche'  se  ne  serva  per  un  tempo  e per un uso determinati, con
l'obbligo  di  restituirla  entro  il  termine  convenuto  ovvero, in
mancanza, su richiesta del comodante.
  Pur  non  essendo  contemplata  una  controprestazione da parte del
comodatario, sullo stesso gravano precisi obblighi e responsabilita',
tra i quali, per i profili di interesse, vanno evidenziati: l'obbligo
di  custodire  e  conservare  la  cosa  oggetto  di  comodato  con la
diligenza del buon padre di famiglia; l'obbligo di sostenere le spese
di  manutenzione  ordinaria  necessarie per evitare il deterioramento
non fisiologico della cosa stessa; il divieto di concedere la cosa in
godimento  a  terzi senza la preventiva autorizzazione del comodante;
l'obbligo   di  restituire  eandem  rem  alla  scadenza  del  termine
convenuto,  ovvero allorquando il comodante la richieda. Soprattutto,
il comodatario deve adoperarsi per impedire il perimento della cosa.
  I   suddetti   obblighi   e   responsabilita'  del  comodatario  si
riverberano,  sostanzialmente,  nell'onere  di risarcire il comodante
nel  caso  di  inadempimento. Inoltre, quale corollario discende pure
l'obbligo  per il comodatario di rendere conto dell'utilizzazione dei
beni  statali  detenuti,  sia  per  quanto  attiene alla verifica sul
rispetto   dell'interesse   pubblico  che  gli  stessi  sono  tesi  a
soddisfare,  sia  per  consentire  lo  svolgimento  dell'attivita' di
vigilanza  esplicitamente  affidata al consegnatario dall'art. 10 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 254/2002. Le modalita' di
esplicazione della vigilanza potranno essere concordate tra comodante
e  comodatario,  fermi restando gli specifici ruoli e responsabilita'
attribuiti a ciascuno.
  E'  bene  sottolineare  che  restano  a carico dell'Amministrazione
titolare  dei  beni  mobili  statali  gli  adempimenti  connessi alla
periodica   rendicontazione   patrimoniale   al   competente  ufficio
riscontrante,  applicandosi  allo  stesso consegnatario per debito di
vigilanza,  pure per i beni oggetto di comodato a favore di terzi, le
prescrizioni  dettate  dal decreto del Presidente della Repubblica n.
254/2002.
    Roma, 12 dicembre 2006
                           Il ragioniere generale dello Stato: Canzio