IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale
                               Art. 1.
                               Omissis


    6.  Con  decorrenza  dall'anno  di imposta successivo a quello in
corso   alla   data  del  31 dicembre  2006  l'aliquota  dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive e' determinata, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive,   revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione di una addizionale regionale a
tale  imposta,  nonche' riordino della disciplina dei tributi locali)
nella misura del 5,25%.
    7.  In  deroga  a  quanto  stabilito  nel comma 6, per i soggetti
passivi   di   cui   alle  sotto  elencate  disposizioni  legislative
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'
determinata  nella  misura  del  4,25%,  nei  limiti  previsti  dalle
rispettive  leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica
l'aliquota del 5,25%:
      1)  art.  14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante
«Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002
e  pluriennale  2002-2004  della  Regione  Abruzzo (legge finanziaria
2002)»,  come  modificata dall'art. 84, comma 5 della legge regionale
26 aprile  2004,  n.  15  recante  «Disposizioni  finanziarie  per la
redazione  del  bilancio  annuale  2004 e pluriennale 2004-2006 della
Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;
      2)  art.  43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante
«Disposizioni  finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003
e  pluriennale  2003-2005  della  Regione  Abruzzo (legge finanziaria
regionale 2003)»;
      3)  art.  84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile
2004,  n.  15  recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio  annuale  2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo
(legge finanziaria regionale 2004)»;
      4) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore
delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).
    8.    A    decorrere   dall'anno   d'imposta   2007,   l'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche di cui al comma 3 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446
del 1997 e' fissata all'l,4%.
    9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario
regionale  2006-2009  di cui all'art. 1 comma 180 della legge 311 del
30 dicembre  2004,  finalizzato  alla  stipula  dell'accordo  di  cui
all'art.  8 dell'intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, nel caso sia
accertato  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi per gli anni
2006,  2007,  2008  e  2009,  le  aliquote dell'addizionale regionale
all'imposta   sul   reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'Imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive si applicano, con riferimento
all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, oltre i livelli massimi
previsti  dalla  legislazione  vigente,  fino all'integrale copertura
degli obiettivi.
    10.  Ai  fini  di  quanto  previsto al comma 9, la determinazione
delle  relative  aliquote  sara' fissata con apposita legge regionale
entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, verificate le possibilita' di
esenzione.
    11.  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
      L'Aquila, 12 dicembre 2006
                                             Il presidente: Del Turco