LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

  Visto  l'art.  23,  comma 4,  del  decreto  legislativo  n. 252 del
5 dicembre  2005  (di  seguito: decreto n. 252/2005), come sostituito
dall'art.  1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 novembre 2006,
n.  279, ai sensi del quale le forme pensionistiche complementari che
hanno  provveduto  agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2
del comma 3, possono, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ricevere nuove
adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del   trattamento   di  fine  rapporto  (di  seguito:  TFR),  dandone
comunicazione   alla   COVIP   secondo  le  istruzioni  dalla  stessa
impartite;
  Visto  il  medesimo  art.  23,  comma 4,  del decreto n. 252/2005 e
successive  modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che
solo  le  forme  pensionistiche  che  entro  il  30 giugno 2007 hanno
ricevuto,    anche    tramite    procedura    di    silenzio-assenso,
l'autorizzazione   o   l'approvazione  della  COVIP  in  ordine  agli
adeguamenti  di cui alle lettere a) e b), n. 2 del comma 3 ed abbiano
altresi'   provveduto,  per  quanto  di  competenza,  agli  ulteriori
adeguamenti  di  cui  al  comma 3,  lettera b),  n.  1,  ricevono,  a
decorrere  dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 giugno 2007;
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera b) del decreto n. 252/2005, nella
parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti
delle  forme  pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
dei  requisiti  di  cui all'art. 4, comma 3, e delle altre condizioni
richieste  dal  decreto  stesso e valutandone anche la compatibilita'
rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
  Visto  l'art.  19,  comma 1,  del  decreto  n. 252/2005 che prevede
l'iscrizione  delle  forme pensionistiche complementari nell'apposito
albo tenuto a cura della COVIP;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede
che  si  tenga  conto,  nella definizione del contenuto degli atti di
regolamentazione  generale,  del principio di proporzionalita' inteso
come  criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del
fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
  Viste  le  direttive  emanate  dalla  COVIP  con  deliberazione del
28 giugno 2006;
  Visti  gli  Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa
adottati  dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252/2005;
  Rilevata  l'urgenza  di adottare le presenti istruzioni e procedure
in  ragione dell'anticipo dei termini per gli adeguamenti delle forme
pensionistiche   complementari   alle  disposizioni  del  decreto  n.
252/2005, stabilito dal decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art.
4,  comma 1,  del  decreto n. 252/2005 (fondi pensione negoziali) che
risultino   autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'   entro   il
31 dicembre 2006.