LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (di seguito: decreto n. 252/2005), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279, ai sensi del quale le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2 del comma 3, possono, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR), dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni dalla stessa impartite; Visto il medesimo art. 23, comma 4, del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che solo le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 hanno ricevuto, anche tramite procedura di silenzio-assenso, l'autorizzazione o l'approvazione della COVIP in ordine agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2 del comma 3 ed abbiano altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007; Visto l'art. 19, comma 2, lettera b) del decreto n. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, e delle altre condizioni richieste dal decreto stesso e valutandone anche la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; Visto l'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che prevede l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito albo tenuto a cura della COVIP; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolamentazione generale, del principio di proporzionalita' inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; Viste le direttive emanate dalla COVIP con deliberazione del 28 giugno 2006; Visti gli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252/2005; Rilevata l'urgenza di adottare le presenti istruzioni e procedure in ragione dell'anticipo dei termini per gli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari alle disposizioni del decreto n. 252/2005, stabilito dal decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto n. 252/2005 (fondi pensione negoziali) che risultino autorizzati all'esercizio dell'attivita' entro il 31 dicembre 2006.