Con  decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S.9604-XV.J(4389)  del  4
dicembre 2006, il manufatto esplosivo denominato «PROFI» (massa netta
g 4768)  e' riconosciuto, su istanza del sig. Monetti Carlo, titolare
di  esercizio di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto),
ai  sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificato nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9605-XV.J(4390)  del
4 dicembre  2006,  i manufatti esplosivi denominati: «SQUIB GSF-22» e
«limitatore  di  carica  LL  022»  (contenente  lo squib GSF-22) sono
riconosciuti,   su  istanza  del  sig.  Monetti  Carlo,  titolare  di
esercizio  di minuta vendita di esplosivi in Orbetello (Grosseto), ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2 gennaio  1997,  n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificati nella V
categoria - gruppo «B» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione
del citato testo unico, con numero ONU 0454, 1.4S.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio   dei   predetti  manufatti,  che  sono  destinati  ad  uso
esclusivamente    pirotecnico,   e'   soggetta   agli   obblighi   di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale   n.  557/P.A.S.9857-XV.J(4024)  del
4 dicembre  2006, i manufatti esplosivi denominati: «PIROTER SFONDO A
LAMPEGGIO  C/100»  (massa netta g 595); «PIROTER SFONDO A LAMPEGGIO E
TONANTE  C/100»  (massa  netta  g 740);  «PIROTER  SBRUFFO  A  STELLE
MULTICOLORI  55»  (massa  netta g 125); «PIROTER SBRUFFO A STRISCIONE
MULTICOLORE  55»  (massa  netta  g  80);  «PIROTER SBRUFFO A STELLE E
STRISCIONE  MULTICOLORI  55»  (massa netta g 150); «PIROTER SBRUFFO A
STELLE  E  STUCCHIO  MULTICOLORI 55»  (massa  netta  g 146); «PIROTER
SBRUFFO  A  STELLE  MULTICOLORI E FONTANELLE 55» (massa netta g 175);
«PIROTER  CAMURO  CK + COMETA C/75» (massa netta g 356); «PIROTER BIG
CK  +  COMETA  C/75»  (massa  netta g 356); PIROTER SFERA C/l0 (massa
netta  g  345); PIROTER SFERA C/13 (massa netta g 700); PIROTER SFERA
C/16  (massa  netta  g 1180); PIROTER SFERA C/21 (massa netta g 2790)
sono  riconosciuti,  su  istanza del sig. Iannotta Amato, titolare di
fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  Casagiove (Caserta), localita'
Boscariello,  ai  sensi  del combinato disposto dell'art. 1, comma 3,
lettera  a)  del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art.
53  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati
nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del
citato testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10746-XV.J(4030)  del
4 dicembre  2006,  i  manufatti esplosivi denominati: «SC 15 SFERA DI
MATTEO»  (massa netta g 1150); «SC 20 SFERA DI MATTEO» (massa netta g
2150);  «SC  25  SFERA  DI  MATTEO»  (massa  netta g 4300); «BC 160/F
CILINDRICA  DI  MATTEO»  (massa  netta  g 1756) sono riconosciuti, su
istanza  del  sig.  Di  Matteo Amodio, titolare di fabbrica di fuochi
artificiali  in  Orta  di  Atella (Caserta), localita' S. Stefano, ai
sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 1, comma 3, lettera a) del
decreto  legislativo  2  gennaio  1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e classificati nella IV
categoria  dell'allegato  «A» al regolamento di esecuzione del citato
testo unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  dei  predetti  manufatti  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10967-XV.J(4057)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH1131-5 (d.f.:
LH1131-5 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 639,50) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10966-XV.J(4056)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7704-4 (d.f.:
LH7704-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10965-XV.J(4055)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7703-4 (d.f.:
LH7703-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10964-XV.J(4054)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7737-4 (d.f.:
LH7737-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10963-XV.J(4053)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «YHR-620B (d.f.:
YHR-620B  Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 39,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del  citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10962-XV.J(4052)  del
12 dicembre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «YHR-620 (d.f.:
YHR-620  Pirotecnica  allevi di Daziani C.)» (massa netta g 39,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10961-XV.J(4051)  del
12 dicembre  2006,  il manufatto esplosivo denominato «YHR-137 (d.f.:
YHR-137  Pirotecnica  allevi  di Daziani C.)» (massa netta g 2,50) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10960-XV.J(4050)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7308-4 (d.f.:
LH7308-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 341,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.
    Con   decreto   ministeriale  n.  557/P.A.S.10959-XV.J(4049)  del
12 dicembre  2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7307-4 (d.f.:
LH7307-4 Pirotecnica allevi di Daziani C.)» (massa netta g 324,40) e'
riconosciuto,  su  istanza  della  sig. Daziani Carmine, ai sensi del
combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 3,  lettera a)  del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  e  classificato  nella  IV  categoria
dell'allegato  «A»  al  regolamento  di  esecuzione  del citato testo
unico.
    La  produzione,  l'importazione,  il  deposito  e l'immissione in
commercio  del  predetto  manufatto  e'  soggetta  agli  obblighi  di
etichettatura  previsti,  oltre  che  dal  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  e  dalle  conseguenti  disposizioni, anche dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.
    Avverso    il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario
al  Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro sessanta o
centoventi giorni dalla notifica.