IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  904, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione  sul  mercato e all'uso di talune sostanze e preparati
pericolosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215,  attuazione  delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti,
rispettivamente  la  quinta  e  la  settima  modifica (amianto) della
direttiva CEE n. 76/769;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed
in  particolare  l'art.  27  che  ha  introdotto  nel  citato decreto
presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;
  Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  luglio 1994,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12  agosto 1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del  21  marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15  giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26  aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15  maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17  aprile  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11  agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  17  ottobre 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302
del  31  dicembre  2003,  concernente  il recepimento delle direttive
2002/45/CE,  2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima
modifica   della  direttiva  76/769/CE  ed  il  decimo  e  dodicesimo
adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della medesima
direttiva;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  10  maggio  2004
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
agosto   2004,   n.  198,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
2003/53/CE, recante la 26ª modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  14 dicembre 2004
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8
febbraio   2005,  n.  31,  che  recepisce  la  direttiva  comunitaria
1999/77/CE,  che  adegua  per  la  sesta  volta  al progresso tecnico
l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;
  Vista   la  direttiva  2005/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  che  modifica  per  la  28ª volta la direttiva 76/769/CEE
(toluene e triclorobenzene);
  Vista   la  direttiva  2005/69/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  che  modifica  per  la  27ª volta la direttiva 76/769/CEE
(idrocarburi  policiclici  aromatici  contenuti  negli oli diluenti e
negli pneumatici);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'allegato  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
settembre  1982,  n.  904,  come  modificato dal decreto del Ministro
della  salute  del 14 dicembre 2004 sono aggiunti i punti 46, 47 e 48
come riportato nell'allegato al presente decreto.