IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il Reg. (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il Reg. (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modifiche; Visto il decreto 30 giugno 2003 recante modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per 1'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti; Visti, in particolare, gli articoli 10 e 11 riguardanti rispettivamente i lavori e le varianti ai progetti ammessi e le modalita' di erogazione dei contributi; Considerato che il Reg. (CE) n. 1260/99 stabilisce, all'art. 3l, che la quota di impegno per la quale non e' stata presentata alla Commissione europea una domanda di pagamento alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno, e' disimpegnata automaticamente dalla Commissione europea; Considerato che al 31 dicembre 2006 occorre presentare una certificazione di pagamento comprendente il totale delle quote comunitaria e nazionale, relative agli anni dal 2000 al 2004, di cui al Piano finanziario del Complemento di programmazione del DOCUP e del PON Pesca; Ritenuto che la modifica delle modalita' di cui ai suddetti articoli 10 e 11 puo' consentire di ottemperare alle disposizioni citate e al raggiungimento degli obiettivi prefissati; Considerato che le modifiche sono apportate sia per motivazioni di ordine tecnico che per ragioni di ordine economico e sociale; Decreta: Art. 1. L'art. 10, comma 1, del decreto 30 giugno 2003 e' cosi' modificato: «Il Ministero indica nel decreto di concessione il termine di fine lavori che potra' essere prorogato per un periodo di 12 mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.».