IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il Reg. (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto  il Reg. (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativo  allo  SFOP  -  Strumento  finanziario di orientamento della
pesca;
  Visto  il  Reg.  (CE)  n.  2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre
1999,  che stabilisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali
nel settore della pesca, e successive modifiche;
  Visto il decreto 30 giugno 2003 recante modalita' di compilazione e
termine di presentazione delle domande per 1'ammissione al contributo
per le nuove costruzioni di natanti;
  Visti,   in   particolare,   gli   articoli  10  e  11  riguardanti
rispettivamente  i  lavori  e  le  varianti  ai progetti ammessi e le
modalita' di erogazione dei contributi;
  Considerato  che  il  Reg. (CE) n. 1260/99 stabilisce, all'art. 3l,
che  la  quota  di  impegno per la quale non e' stata presentata alla
Commissione  europea  una  domanda  di  pagamento  alla  scadenza del
secondo  anno  successivo  a  quello  dell'impegno,  e'  disimpegnata
automaticamente dalla Commissione europea;
  Considerato   che  al  31  dicembre  2006  occorre  presentare  una
certificazione  di  pagamento  comprendente  il  totale  delle  quote
comunitaria  e nazionale, relative agli anni dal 2000 al 2004, di cui
al  Piano  finanziario  del Complemento di programmazione del DOCUP e
del PON Pesca;
  Ritenuto  che  la  modifica  delle  modalita'  di  cui  ai suddetti
articoli  10  e  11  puo' consentire di ottemperare alle disposizioni
citate e al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  Considerato  che le modifiche sono apportate sia per motivazioni di
ordine tecnico che per ragioni di ordine economico e sociale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'art. 10, comma 1, del decreto 30 giugno 2003 e' cosi' modificato:
«Il  Ministero  indica  nel decreto di concessione il termine di fine
lavori  che  potra'  essere  prorogato per un periodo di 12 mesi, per
cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.».