IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    Vista   la   legge   4 dicembre   1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
    Visti  i  commi 224,  225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (finanziaria 2005);
    Visti  i  commi 89,  90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(finanziaria 2006);
    Vista  la  convenzione  tra  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato e la
Fintecna  -  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e dei servizi
S.p.a.,  sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata dalla Corte
dei conti in data 4 ottobre 2004 ed in virtu' della quale la gestione
della  liquidazione  degli  enti  soppressi ed in liquidazione presso
l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione,  degli enti disciolti
(IGED),  nonche'  del  relativo  contenzioso,  e'  affidata  a  detta
societa'  alle  condizioni indicate nella convenzione medesima, ferma
restando  la  titolarita'  in capo al Ministero dell'economia e della
finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;
    Visto    l'atto   aggiuntivo   alla   convenzione,   sottoscritto
l'8 novembre   2005  e  registrato  alla  Corte  dei  conti  in  data
5 dicembre 2005;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988,
n.  396,  con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni e' stato denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998,
n. 154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997,
n.  94,  ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  Dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'Ispettorato
generale  per  gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti   e'   stato   denominato   Ispettorato   generale  per  la
liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
    Visto  il  decreto ministeriale del 22 aprile 1998 che dispone la
soppressione  e messa in liquidazione del Fondo di previdenza per gli
uffici  del  lavoro  e  della massima occupazione (U.L.M.O.) ai sensi
della succitata legge n. 1404/1956;
    Accertato  che  le  operazioni  di liquidazione del predetto ente
sono  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre
1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
    Visti  il  bilancio  e  la relazione, illustrativa della gestione
liquidatoria di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  liquidazione  del  patrimonio del Fondo di previdenza per gli
uffici  del lavoro e della massima occupazione (U.L.M.O.) e' chiusa a
tutti gli effetti.