IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che
stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'
concedere,  sulla  base  di specifici accordi in sede governativa, in
caso  di  crisi  occupazionale,  di  ristrutturazione  aziendale,  di
riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa
integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al
personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie.»;
  Visto  l'accordo  in  data  16 maggio  2006,  intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, alla presenza dei
rappresentanti  della societa' Volare S.p.a., interamente controllata
da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonche' delle Organizzazioni
sindacali, con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  per  un numero massimo di
trecentonovanta  addetti,  come  previsto dall'art. 1-bis della legge
3 dicembre  2004,  n.  291,  per  un  periodo  di ventiquattro mesi a
decorrere  dal  14 aprile  2006,  data in cui la predetta societa' ha
rilevato  il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione
straordinaria,  con  conseguente  passaggio  dei  rapporti  di lavoro
afferente  a  seicentocinquantaquattro  dipendenti ai sensi dell'art.
2112 del codice civile;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  39134  del  1°  agosto  2006,
articoli 2  e  3, con i quali e' stata autorizzata la concessione del
trattamento  in questione relativa alla societa' Volare S.p.a. per il
periodo dal 14 aprile 2006 al 13 ottobre 2006;
  Viste  le  istanze presentate in data 27 ottobre 2006, con le quali
la  societa' Volare S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi
dell'art.  1-bis  della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il secondo
semestre  decorrente dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007, in favore
del personale dipendente, sia di terra che navigante;
  Ritenuto  per  quanto  precede, di autorizzare la concessione della
proroga  del trattamento straordinario di integrazione salariale, per
il  periodo  dal  14  ottobre  2006  al 13 aprile 2007, in favore del
personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalla societa' Volare
S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
autorizzata    la   concessione   della   proroga   del   trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in  data  16  maggio  2006,  in favore del personale di terra, per un
numero massimo di cinquantacinque unita', dipendente dalla societa':
    Volare S.p.a.;
    sede in Ferno - Aeroporto Malpensa (Varese);
    unita'   in:  Ferno  (Varese)  -  Aeroporto  Malpensa;  Gallarate
(Varese)  -  Via  Carlo  Noe';  Segrate  (Milano) - Aeroporto Linate;
Thiene (Vicenza) - Corso Garibaldi; Catania - Aeroporto Fontanarossa;
Cinisi  (Palermo)  -  Aeroporto  Falcone Borsellino; Roma - Aeroporto
Fiumicino;  Venezia  - Aeroporto Marco Polo; Bari - Aeroporto Civile;
Milano - Via G. B. Pirelli;
    per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007;
    pagamento diretto: SI.