IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.   3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380  della  legge
23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve,  medio,  e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso  d'interesse  o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal
direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
Direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ - 24»);
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  «CTZ  -  24», con
decorrenza   2 gennaio   2007   e  scadenza  31 dicembre  2008,  fino
all'importo  massimo  di  3.500  milioni  di  euro,  da  destinarsi a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli e'   disposta   automaticamente  l'emissione  della  seconda
tranche  dei  certificati,  per  un  importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.