IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, ai sensi del quale l'attivita' dei concessionari del servizio
nazionale  della  riscossione  e' remunerata con un aggio sulle somme
iscritte  a  ruolo  riscosse pari ad una percentuale di tali somme da
determinarsi  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sulla base dei criteri ivi indicati;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze;
  Visto  l'art.  3, comma 28, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, secondo il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti  in  norme  vigenti ai concessionari del servizio nazionale
della  riscossione si intendono riferiti alla «Riscossione S.p.a.» ed
alle  societa'  dalla stessa partecipate, complessivamente denominati
agenti della riscossione;
  Visto il comma 3 dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112
del  1999,  come  riformulato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge
3 ottobre  2006,  n.  262,  ai  sensi del quale, in caso di pagamento
entro  il  sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, l'aggio
di remunerazione del servizio di riscossione e' a carico del debitore
nella  misura  determinata  con  il  decreto  di  cui  al comma 1 del
medesimo art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, comunque,
non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo;
  Considerato  che,  come  risulta dalla relazione di accompagnamento
all'art.  2, comma 3, del decreto-legge n. 262 del 2006, la finalita'
di  tale disposizione e' quella di operare un ampio trasferimento sui
debitori  degli  oneri  dell'attivita'  di  riscossione coattiva e di
evitare,  cosi',  che  la  generalita'  dei cittadini debba sostenere
impropriamente i costi derivanti dagli inadempimenti che originano le
iscrizioni  a ruolo e che, conseguentemente, occorrerebbe determinare
la  percentuale  da  individuare con il presente decreto nella misura
massima consentita dal legislatore;
  Considerato,  tuttavia,  che,  in  sede  di  prima applicazione del
novellato  art.  17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.  112,  evidenti  motivi  di  ragionevolezza  inducono a fissare la
percentuale  dell'aggio  di  riscossione  a  carico  del debitore che
effettua  il  pagamento  entro  il  termine di sessanta giorni in una
misura comunque non superiore a quella del 4,65 per cento delle somme
iscritte  a  ruolo,  che,  anteriormente  all'entrata  in  vigore del
decreto-legge  n.  262  del  2006,  gravava  sul  debitore in caso di
pagamento oltre il predetto termine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura  dell'aggio di cui all'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo  13 aprile 1999, n. 112, a carico del debitore in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella,
e' determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 2006
                                          Il Ministro: Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
  Economia e finanze, foglio n. 375