IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto  il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  31 marzo  2004, relativo alle statistiche comunitarie
degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE)
n. 3330/91 del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1982/2004  della  Commissione del
18 novembre  2004,  attuativo  del  regolamento  (CE) n. 638/2004 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio che abroga i regolamenti (CE) n.
1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;
  Considerato  che  i  predetti  regolamenti adeguano le disposizioni
statistiche  sugli  scambi  di  beni  tra  Stati  membri alle attuali
esigenze in tema di informazioni, favorendo l'applicazione omogenea e
precisa  del  sistema  e  la  definizione  delle  soglie  al  fine di
rispondere  in  modo  soddisfacente alle esigenze degli utenti, anche
limitando   l'onere   di  fornire  le  informazioni  statistiche,  in
particolare per le piccole e medie imprese;
  Vista  la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977,
sul  sistema  comune  di  imposta  sul  valore aggiunto, e successive
modificazioni;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre
2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta
sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/1992 del
Consiglio del 27 gennaio 1992;
  Visto   l'art.   6   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  passivi all'imposta sul valore
aggiunto,  di  presentare  ai  competenti uffici doganali gli elenchi
riepilogativi  periodici  degli  scambi  di  beni  effettuati  con  i
soggetti  IVA  residenti  nei  territori  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su
stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, recante, fra
l'altro,  armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;
  Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  21 ottobre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con
il  quale  sono  stati  approvati  i  suddetti  modelli degli elenchi
riepilogativi e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, e
il  decreto  4 febbraio  1998 del direttore generale del Dipartimento
delle  dogane  e delle imposte indirette del Ministero delle finanze,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9 febbraio 1998,
recante modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992;
  Visto  il  decreto  27 ottobre  2000  del  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  dogane  e  delle imposte indirette del Ministero
delle   finanze,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  261
dell'8 novembre  2000,  concernente  l'approvazione  dei  modelli dei
predetti  elenchi  riepilogativi  in  euro,  da ultimo modificato con
decreto  del  direttore del Dipartimento per le politiche fiscali del
3 agosto 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2005;
  Visto   il  Trattato  relativo  all'adesione  della  Repubblica  di
Bulgaria   e  della  Romania  all'Unione  europea,  pubblicato  nella
G.U.C.E. del 21 giugno 2005, Serie L 157;
  Ritenuto  opportuno,  allo  scopo  di  semplificare gli adempimenti
amministrativi  a  carico  degli operatori interessati, rimodulare ed
armonizzare  le  soglie concernenti la fornitura dei dati relativi il
valore  statistico,  alle  condizioni di consegna e alle modalita' di
trasporto  negli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli
acquisti  intracomunitari, prevedere un'autorizzazione preventiva per
l'applicazione,  in materia statistica, dei benefici applicabili agli
impianti industriali nonche' una proroga dei termini di presentazione
degli  elenchi  riepilogativi  inviati tramite il servizio telematico
doganale;
  Ritenuto  altresi'  opportuno, al fine di contrastare con efficacia
fenomeni  di  frode,  ridefinire  i  criteri  di  presentazione degli
elenchi    riepilogativi    delle    cessioni    e   degli   acquisti
intracomunitari;
  Visto il parere formulato dall'Istituto nazionale di statistica con
fax  del  22 novembre  2006,  dall'Agenzia  delle entrate con nota n.
184247  del  6 dicembre  2006,  dall'Agenzia delle dogane con nota n.
4048  del  13 dicembre 2006 e dalla Guardia di finanza n. 0282805 con
fax del 12 dicembre 2006;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
        Periodicita', presentazione e contenuto degli elenchi
  1. Al decreto 27 ottobre 2000 del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art. 3, comma 1:
      1)   alla   lettera a),   le  parole  «200.000,00  euro;»  sono
sostituite dalle seguenti: «250.000,00 euro;»;
      2)  alla  lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«in  caso  di  superamento  della soglia di 250.000,00 euro nel corso
dell'anno,  il  soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi
con  cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel
corso del quale la soglia e' stata superata;»;
      3)  alla  lettera c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora  nel  corso  dell'anno siano superate le soglie di 40.000,00
euro  o  di  250.000,00  euro,  il  soggetto  obbligato  e'  tenuto a
presentare  gli  elenchi  con cadenza, rispettivamente, trimestrale o
mensile a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del
quale  la  soglia  e' stata superata. In questa evenienza il soggetto
obbligato  e'  tenuto, contestualmente al primo elenco presentato con
la  nuova  cadenza,  alla  presentazione  di  un elenco contenente le
cessioni effettuate nei mesi precedenti.»;
    b) all'art. 3, comma 2:
      1)   alla   lettera a),   le  parole  «150.000,00  euro;»  sono
sostituite dalle seguenti: «180.000,00 euro;»;
      2)  alla lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In  caso  di  superamento  della soglia di 180.000,00 euro nel corso
dell'anno,  il  soggetto obbligato e' tenuto a presentare gli elenchi
con  cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel
corso  del  quale la soglia e' stata superata. In questa evenienza il
soggetto   obbligato   e'  tenuto  contestualmente  al  primo  elenco
presentato  con  la  nuova  cadenza,  alla presentazione di un elenco
contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti.»;
    c) all'art.   4,  comma 5,  lettere a)  e  b),  le  parole  «euro
10.000.000,00;»     sono    sostituite    dalle    seguenti:    «euro
20.000.000,00;»;
    d) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente:
  «Art.  4-bis (Impianti industriali). - 1. In applicazione dell'art.
15,  paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione
del   18 novembre   2004,   e  previa  autorizzazione  da  richiedere
all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono usufruire
delle  semplificazioni  ivi  previste per gli impianti industriali di
valore superiore a euro 3.000.000,00.»;
    e) all'art.  6,  comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Le  suddette  scadenze  sono prorogate di giorni cinque in
caso  di  utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la
presentazione degli elenchi riepilogativi.».