IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2000, n. 279, concernente approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001, n. 163, concernente graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, concernente determinazioni in materia di trasferimento delle sale-bingo; Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo il quale prevede: «La presente convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco e puo' essere rinnovata per una sola volta. A tal fine il concessionario formula espressa richiesta all'Amministrazione, da effettuarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza. L'Amministrazione, valutata anche la gestione effettuata, comunica con lo stesso mezzo le proprie determinazioni al riguardo entro tre mesi dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel detto termine, la richiesta s'intende accettata.»; Ritenuto opportuno stabilire, ai fini istruttori del procedimento di rinnovo delle convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione del Bingo, le relative modalita' e requisiti e i criteri di valutazione della gestione effettuata, nonche' le procedure per l'assegnazione di eventuali nuove concessioni; Decreta: Art. 1. Rinnovo delle convenzioni di concessione per la gestione del Bingo 1. La richiesta di cui all'art. 15, comma 1, della vigente convenzione di concessione, e' inoltrata, con le modalita' ivi indicate, non prima di nove mesi dalla scadenza della convenzione stessa. 2. Unitamente alla istanza di cui al comma 1, e' trasmessa, a pena di improcedibilita' dell'istanza stessa, la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni della specie: a) dichiarazione del legale rappresentante, conforme allo schema allegato, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) certificazione di regolarita' contributiva rilasciata, per quanto di rispettiva competenza, dall'I.N.P.S. e dall'INAIL, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni; c) certificato di iscrizione nel registro delle imprese non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato, riportante le generalita' dell'impresa, gli organi sociali in carica, l'attivita' d'impresa, l'indicazione di insussistenza nell'ultimo quinquennio, di procedimenti concorsuali iniziati o pendenti a carico della societa', nonche' la dicitura anti-mafia ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; d) visura camerale contenente l'elenco dei soci e l'entita' delle quote sociali da essi rispettivamente possedute; e) copia dell'atto (contratto, compromesso, preliminare...) attestante la disponibilita' giuridica del locale ove si svolge l'attivita' oggetto della concessione Bingo per tutta la durata della convenzione. 3. Il rinnovo della convenzione di concessione e' subordinato: a) alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dall'art. 6 della convenzione di concessione, costituita a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente; b) alla presentazione del titolo definitivo attestante la disponibilita' giuridica, per tutta la durata della concessione, dell'immobile ove si svolge la gestione del bingo, qualora tale titolo definitivo non sia stato trasmesso unitamente all'istanza di cui al comma 1; c) alla restituzione dell'originale della convenzione di concessione di cui si richiede il rinnovo; d) al pagamento delle spese di scritturazione e copia della convenzione; 4. La convenzione non e' rinnovata nel caso in cui il concessionario: a) non abbia provveduto alla integrale estinzione di eventuali debiti a titolo di prelievo erariale e di compenso per il controllore centralizzato del gioco, compresi gli interessi di mora; b) non abbia provveduto al pagamento delle spese di registrazione, scritturazione e copia della convenzione di cui richiede il rinnovo; c) non abbia provveduto al pagamento della penale di cui all'art. 1, comma 5-bis della legge 8 agosto 2002, n. 178, salvo la pendenza di procedimenti giurisdizionali. 5. Le convenzioni di concessione rinnovate saranno registrate solo in caso d'uso.