IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:

1. Individuazione  dei  dipendenti degli agenti della riscossione che
possono  accedere  ai  dati  trasmessi  all'Anagrafe tributaria dagli
operatori finanziari.

  1.1.  Possono  accedere  ai  dati di cui all'art. 35, comma 25, del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006,  n. 248, i dipendenti di ciascun agente
della  riscossione  indicati  dal  relativo direttore generale, sulla
base  di  valutazioni  di  competenza  e professionalita', tra quelli
autenticati  ai  sensi  dell'allegato n. 2 al decreto del 16 novembre
2000  del  Ministro delle finanze ed il cui rapporto di lavoro con lo
stesso  agente  della  riscossione  e'  in essere da almeno due anni;
ciascun  accesso  a  tali dati e', comunque, autorizzato dallo stesso
direttore generale.
  1.2.  In  sede  di prima applicazione del presente provvedimento, i
direttori   generali   degli  agenti  della  riscossione  trasmettono
all'Agenzia  delle  entrate  un  elenco  dei  dipendenti  autorizzati
all'accesso di cui all'art. 1.1; a decorrere dal 2008, tale elenco e'
trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno.
2.  Individuazione  dei dipendenti degli agenti della riscossione che
possono accedere ai restanti dati rilevanti ai fini della riscossione
mediante ruolo.

  2.1.  Possono  accedere  ai  dati di cui all'art. 35, comma 26, del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006,  n. 248, i dipendenti di ciascun agente
della  riscossione  indicati  dal  relativo direttore generale, sulla
base  di  valutazioni di competenza e professionalita', tra quelli il
cui  rapporto  di lavoro con lo stesso agente della riscossione e' in
essere da almeno un anno.
  2.2.  Ai  fini dell'accesso ai dati di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dall'art. 1.2.
Motivazioni.

  Il  presente  provvedimento  e' emanato in attuazione dell'art. 35,
comma 26-bis,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, secondo il
quale   l'Agenzia   delle  entrate  individua  in  modo  selettivo  i
dipendenti  degli  agenti  della riscossione (vale a dire Riscossione
s.p.a e le sue partecipate) che possono accedere ai dati rilevanti ai
fini della riscossione a mezzo ruolo.
  L'articolo  1.1  regola  l'accesso  ai  dati  relativi  ai rapporti
detenuti  con  gli  operatori  finanziari  e messi da questi ultimi a
disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria.  A tale accesso sono
ammessi  i  dipendenti  di  ogni  agente della riscossione scelti dal
proprio  direttore  generale,  in  base a valutazioni di competenza e
professionalita',    tra    coloro    che    risultano    autenticati
all'utilizzazione  della  c.d.  procedura «Arco» (attraverso la quale
gli  stessi  agenti  della  riscossione  consultano  le  categorie di
informazioni,  contenute  nell'Anagrafe  tributaria, identificate nel
decreto  ministeriale  16 novembre  2000)  e  che sono in servizio da
almeno due anni.
  In  tal modo, l'accesso in parola sara' consentito esclusivamente a
soggetti che:
    1)  in  base  alle  vigenti  norme  dell'ordinamento,  sono  gia'
considerati  idonei  ad  acquisire  le  altre  notizie,  estremamente
riservate,   consultabili   dagli   agenti   della   riscossione  con
interrogazioni  al  sistema  informativo  dell'Anagrafe tributaria e,
sono,  pertanto, facilmente identificabili, in quanto autenticati con
le   modalita'   previste   dall'allegato  n.  2  al  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000;
    2) possiedono adeguati requisiti sotto il profilo dell'anzianita'
di servizio, della competenza e della professionalita'.
  Viene, cosi', rigorosamente limitata la discrezionalita' attribuita
in  materia  dalla  legge  ai  direttori  generali degli agenti della
riscossione.
  L'art.  1.1,  infine,  precisa  - per evitare possibili abusi - che
l'autorizzazione del direttore generale dell'agente della riscossione
deve riguardare ciascun accesso ai predetti dati.
  All'art.   1.2   sono   dettate   le   regole  procedurali  per  la
comunicazione all'Agenzia delle entrate dei nominativi individuati ai
sensi  dell'art.  1.1,  regole  che si applicano anche per i soggetti
autorizzati  all'accesso  alle informazioni di cui al successivo art.
2.1.
  L'articolo  2.1  prevede  che  dei  restanti dati rilevanti ai fini
della  riscossione  coattiva possano prendere conoscenza i dipendenti
di  ciascun agente della riscossione con almeno un anno di anzianita'
scelti,   sempre   in   considerazione   della   loro   competenza  e
professionalita',   dal   relativo   direttore  generale.  Anche  per
l'accesso  a  tali  dati,  quindi,  la discrezionalita' del direttore
generale  dell'azienda  procedente,  pur  se  piu'  ampia  di  quella
disciplinata all'art. n. 2.1, viene adeguatamente limitata.
Riferimenti normativi.

  a)  Disposizioni  relative  alle  attribuzioni  dell'Agenzia  delle
entrate:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
    statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b);
  b) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
    statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6);
  c) Disposizioni relative all'accesso degli agenti della riscossione
ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo:
  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 35, comma 25, 26 e 26-bis);
  d) Disposizioni  relative alla riforma del servizio nazionale della
riscossione:
    decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (art. 3).
      Roma, 18 dicembre 2006
                                                 Il direttore: Romano