IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2325 del 24 novembre 1997, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta Dauno;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  12 dicembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 298 del
24 dicembre  2003,  con  il quale l'organismo Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l., con
sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare
i controlli sulla denominazione di origine protetta Dauno;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 24 dicembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Vista  la comunicazione della regione Puglia datata 23 ottobre 2006
con  la  quale  viene  designata  la  Camera di commercio, industria,
artigianato   e  agricoltura  di  Foggia,  quale  Autorita'  pubblica
incaricata  a  svolgere  il  controllo sulla denominazione di origine
protetta  Dauno  in  sostituzione  di  Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l.;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
sulla  denominazione  di  origine  protetta  Dauno al fine di evitare
l'alternanza di due differenti organismi di controllo nel corso della
stessa campagna olearia;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 dicembre 2003, fino
all'emanazione  del  decreto di autorizzazione all'autorita' pubblica
designata  Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Foggia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l., con
sede  in  Roma,  via  Montebello  n. 8, con decreto 12 dicembre 2003,
effettuare  i controlli sulla denominazione di origine protetta Dauno
registrata  con  il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997, e'
prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto  di  autorizzazione
all'autorita'  pubblica  designata  Camera  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Foggia.