IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  Commissione  del
17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri,
dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in   merito  al  controllo  ufficiale  dei  prodotti  alimentari  che
individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano
analisi  finalizzate  a  detto controllo e tra essi la conformita' ai
criteri  generali  stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita
nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Visto  il decreto ministeriale del 21 luglio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
191  del  16 agosto  2004 con il quale il laboratorio ARPAM - Agenzia
regionale  per la protezione ambientale delle Marche - sede di Ascoli
Piceno  e'  stato  autorizzato al rilascio dei certificati di analisi
nel  settore  vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi
valore   ufficiale   fino   al   10 ottobre  2007  a  condizione  del
mantenimento    del   requisito   dell'accreditamento   delle   prove
autorizzate   e   del  suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
  Considerato   che   il   predetto   laboratorio  non  risulta  piu'
accreditato  per nessuna delle prove di analisi indicate nel predetto
decreto ministeriale del 21 luglio 2004.
  Ritenuto  che  si  sono  concretizzate  le condizioni preclusive al
mantenimento  del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e
conseguentemente   l'esigenza   di  procedere  alla  sospensione  del
predetto provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  concessa  con  decreto ministeriale del 21 luglio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n.  191  del  16 agosto  2004  con  il  quale  il
laboratorio  ARPAM  -  Agenzia regionale per la protezione ambientale
delle  Marche  -  sede  di  Ascoli  Piceno,  e'  stato autorizzato al
rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi
ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai
fini della esportazione, e' temporaneamente sospesa a decorrere dalla
data del presente decreto.