IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto   l'art.  195,  commi 3  e  3-bis,  del  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada;
  Ritenuto   di   dover   provvedere,   in  conformita'  alla  citata
disposizione,   all'aggiornamento   delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie  previste  dal  citato nuovo codice della strada in misura
pari  all'intera  variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel
biennio dal 1° dicembre 2004 al 1° dicembre 2006;
  Ritenuto  di  dover  operare  il predetto aggiornamento anche sulle
sanzioni  amministrative pecuniarie introdotte nel nuovo codice della
strada   per  effetto  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo
15 gennaio  2002,  n.  9,  della  legge  7 aprile  2003,  n.  72, del
decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto
2003,  n.  214,  e  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito  con  legge  24 novembre  2003, n. 326, non ricomprese nel
precedente  aggiornamento  attuato  con  decreto  del  Ministro della
giustizia  del  22 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  30 dicembre  2004,  n.  305,  non  essendo  a quella data ancora
decorso un biennio dalla loro entrata in vigore;
  Ritenuto  di  dovere includere nell'aggiornamento anche le sanzioni
previste  dall'art.  172  del  nuovo  codice della strada, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, trattandosi
di  sanzioni  pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi, sempre
riguardanti  infrazioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta;
  Ritenuto  che  anche  sulle sanzioni che per la prima volta vengono
ora   aggiornate  debba  operare  l'adeguamento  solo  in  base  alla
variazione  biennale verificatasi nel periodo indicato dall'art. 195,
comma 3, del nuovo codice della strada;
  Ritenuto  di  dover  escludere dal predetto aggiornamento l'importo
della  sanzione  di  cui  all'art.  116, comma 13 bis, introdotto dal
decreto   legislativo   15 gennaio   2002,   n.   9,  modificato  dal
decreto-legge  27 giugno  2003,  n.  151,  convertito  in  legge, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora
modificato  dal  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perche'
entrata in vigore il 1° luglio 2005, e della sanzione di cui all'art.
126  bis,  comma 2, sesto periodo, cosi' come modificato dall'art. 44
del   decreto-legge   3 ottobre   2006,   n.   262,  convertito,  con
modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perche' entrata in
vigore il 3 ottobre 2006;
  Considerato  che  l'indice  di variazione percentuale dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati, verificatosi nel
periodo  intercorrente  tra  il  mese  di novembre  2004  ed  il mese
di novembre  2006 e comunicato dall'Istituto nazionale di statistica,
e' pari a 3,6%;
  Di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dei trasporti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice
della  strada,  e  successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata
secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
  2.  Dall'adeguamento  di  cui  al  comma precedente sono escluse le
sanzioni pecuniarie amministrative previste dagli articoli 116, comma
13  bis,  e  126 bis, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  recante  il  nuovo codice della strada, e
successive modifiche e integrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.
    Roma, 29 dicembre 2006
                     Il Ministro della giustizia
                              Mastella
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa
                      Il Ministro dei trasporti
                               Bianchi