IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni, concernente l'approvazione del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, con particolare riferimento
all'art.  88  recante disposizioni sulla procedura autorizzatoria per
il  rilascio,  da  parte  dell'autorita' di pubblica sicurezza, della
licenza per l'esercizio delle scommesse;
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme
relative  alla  riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che  reca norme sull'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 gennaio  2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della
legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e' provveduto
all'affidamento  delle  attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale
sono  state  dettate  disposizioni  in  materia di unificazione delle
competenze in materia di giochi;
  Vista  la  legge  13 dicembre  1989, n. 401, recante interventi nel
settore  del  giuoco  e  delle  scommesse  clandestini e tutela della
correttezza  nello  svolgimento  di  manifestazioni  sportive  ed  in
particolare  l'art.  4 recante disposizioni sulla raccolta abusiva di
attivita' di giuoco o di scommessa;
  Visto  l'art.  1,  commi  286,  287,  290,  291  e  292 della legge
30 dicembre  2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il
2005);
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia
tributaria  e  finanziaria,  che  ha stabilito, tra l'altro, all'art.
11-quinquiesdecies,  disposizioni  inerenti  il  gioco  telematico ed
all'introduzione del mezzo di pagamento a distanza;
  Visto  l'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 concernente misure di contrasto del
gioco illegale;
  Visto  l'art.  1,  commi 50  e 51, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007);
  Visto  l'art.  4,  comma 4-ter,  della  legge  a  401 del 1989 come
modificato  dall'art.  1,  comma 539,  legge  n.  266  del  2005  che
stabilisce  che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via
telefonica    e    telematica   solo   se   previamente   autorizzati
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Considerato  che  e'  necessario  ed  urgente  impedire la raccolta
illegale  e  quella  di giochi e scommesse effettuata da operatori in
assenza  di  autorizzazione  o  che,  in  possesso di autorizzazione,
effettuano  l'accettazione  di  scommesse o di altri giochi in Italia
trasferendo le giocate all'estero;
  Ritenuto  che  il  contrasto  al  fenomeno  dell'offerta  di  gioco
illegale   e   irregolare   costituisce   obiettivo  prioritario  del
legislatore   e   del  governo  e,  come  tale,  di  AAMS,  al  fine,
soprattutto,  di  tutelare l'ordine pubblico, i giocatori, i minori e
gli operatori di gioco autorizzati;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce disposizioni finalizzate alla
rimozione dei casi di offerta, attraverso rete telematica, di giochi,
lotterie,  scommesse  o  concorsi pronostici con vincite in denaro in
assenza  di  concessione,  autorizzazione,  licenza  od  altro titolo
autorizzatorio  o  abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di  legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definite
da AAMS.
  2. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) concessionario,   l'operatore   di   gioco   titolare  di  una
concessione  mediante  la  quale  sono  state  trasferite attivita' e
funzioni pubbliche in materia di giochi;
    c) operatore   non   autorizzato,   l'operatore   che,  privo  di
concessione,  autorizzazione,  licenza o altro titolo autotizzatorio,
effettua  la  raccolta  di giochi riservati allo Stato, attraverso la
rete internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
    d) fornitore di servizi di rete:
      i.  di  connettivita',  ovvero gli access provider; vale a dire
ogni  soggetto  che  consente  all'utente  l'allacciamento  alla rete
internet  ovvero  ad  altre reti telematiche o di telecomunicazione o
agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici
o  di  telecomunicazione; l'access provider, puo' altresi', concedere
al  cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del
proprio elaboratore;
      ii.  di  servizi  di providing, ovvero servire provider, vale a
dire  ogni  soggetto  che,  una  volta  avvenuto  l'accesso alla rete
internet  ovvero  ad  altre  reti telematiche o di telecomunicazione,
consente   all'utente   di  compiere  determinate  operazioni,  quali
l'utilizzo  della  posta elettronica, la suddivisione e catalogazione
delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.;
      iii.  di  contenuti,  ovvero  content provider vale a dire ogni
operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere
di   qualsiasi  genere  (riviste,  fotografie,  libri,  banche  dati,
versioni  telematiche  di  quotidiani  e periodici, ecc.) caricandole
sulle  memorie  del proprio server e collegando tale server alla rete
internet  ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il
content  provider  e' anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare
le pagine «web» immesse in rete dal proprio cliente;
    e) inibizione,  l'attivita'  del  fornitore  di  servizi di rete,
finalizzata all'interruzione:
      i.  dell'allacciamento  alla rete internet ovvero ad altre reti
telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati;
      ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati;
      iii.  dei  servizi  di  content  provider  agli  operatori  non
autorizzati;
    f) partecipante  o  giocatore o scommettitore, colui che effettua
la giocata o la scommessa;
    g) giochi, uno o piu' dei giochi pubblici gestiti da AAMS, ovvero
concorsi  a  pronostico, lotterie, scommesse, gioco del bingo, giochi
con vincite in denaro nonche' giochi di nuova istituzione;
    h) giocata  telematica,  la  giocata  effettuata con modalita' «a
distanza»,  ovvero  effettuata  attraverso canale telefonico, fisso o
mobile, internet o TV interattiva;
    i) rete  telematica,  indica  la  rete internet ovvero altre reti
telematiche o di telecomunicazione;
    j) totalizzatore  nazionale,  il sistema di elaborazione centrale
di AAMS per la gestione dei giochi.