IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  «Riordinamento  della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica.»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  «Riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.»;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
  Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente
l'approvazione  dell'elenco  delle  specializzazioni mediche conformi
alle   norme   della   Comunita'   economica   europea  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  decreto  interministeriale  4 marzo  2002,  concernente
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
  Visti  i  decreti  ministeriali  11 maggio  1995  e  3 luglio 1996,
concernenti    gli    ordinamenti    didattici    delle   scuole   di
specializzazione  del  settore  medico,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 settembre  1995,  relativo alle
scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
  Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola
di specializzazione di fisica sanitaria;
  Ritenuta  la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione
del settore odontoiatrico esistenti presso le Universita';
  Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127, «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242 «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed  in
particolare gli articoli 34 e seguenti;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art.
8;
  Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di
universita'   e   di   ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed  in
particolare l'art. 6, comma 6;
  Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo
decreto di modifica del 18 marzo 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 2000, «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° agosto  2005,  concernente  il
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza  dell'11 gennaio  2006,  relativo  alla riduzione della
durata di alcune specializzazioni;
  Ritenuto    opportuno   ridurre   la   durata   delle   scuole   di
specializzazione  in «fisica medica» e in «farmacia ospedaliera» da 5
a 4 anni, anche in relazione al programma di studi da svolgere;
  Sentito il Ministero della salute;
  Considerata   la   necessita'  di  rettificare  il  citato  decreto
ministeriale  1° agosto 2005 con riguardo alla durata delle Scuole di
«fisica medica» e di «farmacia ospedaliera»;
                              Decreta:
  Il  decreto  1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
176 del 5 novembre 2005 e' modificato come segue.
  Alla  fine  dell'art.  2  del  predetto  decreto  viene aggiunto il
seguente comma:
  «11. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie
dei corsi di specializzazione compresi nelle classi in farmaceutica e
in  fisica  sanitaria lo specialista in formazione deve acquisire 240
CFU  complessivi,  articolati  in  4  anni  di  corso e i cui crediti
formativi  sono  attribuiti  alle  varie  attivita'  formative con le
modalita'  indicate  nelle  relative  norme generali specifiche delle
citate classi.».
  La  prima  frase delle Norme generali specifiche delle classi delle
specializzazioni  in  farmaceutica  di  cui  alla pagina n. 163 della
Gazzetta  Ufficiale  n.  176 del 5 novembre 2005, e' rettificata come
segue:
    «al  posto  dell'indicazione  di  "300  CFU  complessivi",  viene
indicato "240 CFU complessivi";
    viene  eliminata  la  locuzione  "di  cui  60  CFU  in  attivita'
caratterizzanti   e   professionalizzanti  risultano  gia'  acquisiti
durante  il  corso  di  studio  per  il  conseguimento  della  laurea
specialistica   nella   classe   14  /S,  che  costituisce  requisito
indispensabile per l'accesso";
    dopo  la  frase  "Pertanto  tenuto  conto  della  specificita' di
accesso",  va aggiunta la locuzione "della laurea specialistica della
classe 14/S";
    va eliminata la dizione "ulteriori" prima di 240 CFU.».
  La  scheda  relativa  alle  attivita' formative per la tipologia in
«farmacia  ospedaliera»,  di  cui  alla  pagina  n.  167 della citata
Gazzetta  Ufficiale,  e'  modificata  nel  senso  che e' eliminata la
parola  «parziale» che affianca la parola «totale» nella quart'ultima
riga e sono eliminate le due righe sottostanti.
  La  prima  frase delle Norme generali specifiche delle classi delle
specializzazioni  in fisica sanitaria di cui alla pagina n. 168 della
Gazzetta  Ufficiale  n.  176 del 5 novembre 2005, e' rettificata come
segue:
    «al  posto  dell'indicazione  di  "300  CFU  complessivi",  viene
indicato "240 CFU complessivi";
    viene  eliminata la locuzione "di cui 60 CFU in attivita' di base
e caratterizzanti risultano gia' acquisiti durante il corso di studio
per  il  conseguimento  della  laurea specialistica nella classe 20/S
(fisica),  richiesta  per  l'ammissione  alla  scuola.  La presenza o
l'assenza  di  tali  CFU  saranno  conteggiati al fine dell'eventuale
debito/credito  formativo  del singolo studente. I laureati in fisica
secondo   gli  ordinamenti  precedenti  al  decreto  ministeriale  n.
509/1999   potranno  ottenere  la  conversione  in  CFU  degli  esami
sostenuti";
    dopo  la  frase  "Pertanto  tenuto conto della specificita' delle
basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per
l'accesso"  va  aggiunta  la  locuzione "per il quale e' richiesta la
laurea specialistica della classe 20/S (fisica)";
    va eliminata la dizione "ulteriori" prima di 240 CFU.».
  La  scheda  relativa  alle  attivita' formative per la tipologia in
«fisica  medica»,  di  cui  alla  pagina n. 171 della citata Gazzetta
Ufficiale,  e'  modificata  nel  senso  che  e'  eliminata  la parola
«parziale»  che affianca la parola «totale» nella quart'ultima riga e
sono eliminate le due righe sottostanti.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 31 luglio 2006
                                                   Il Ministro: Mussi
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 368