IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n.  615, concernente la bonifica
sanitaria  degli  allevamenti  dalla tubercolosi e dalla brucellosi e
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4 giugno  1968,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 236 del 16 settembre 1968,
concernente  il  piano  nazionale della brucellosi ovina e caprina, e
successive modificazioni;
  Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  legge  2 giugno  1988, n. 218 concernente «Misure per la
lotta  contro  l'afta  epizootica ed altre malattie epizootiche degli
animali»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  sanita'  28 marzo  1989,
pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  29 marzo  1989
concernente   l'obbligo   in  tutto  il  territorio  nazionale  delle
operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da
brucellosi;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453,
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  23 novembre  1992,  n.  276,
concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione della brucellosi
negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651
pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  26 novembre  1994,  n.  277,
concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione della brucellosi
negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n.
592,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 maggio 1996, n. 125,
concernente  il  Piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi
negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva 92/102/CEE del
Consiglio  del  27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, recante
il  Regolamento  concernente  il  piano  nazionale per l'eradicazione
della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,
n.    437,   concernente   il   Regolamento   delle   modalita'   per
l'identificazione e la registrazione dei bovini;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  31 gennaio  2002,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002 n. 72 concernente
disposizioni   in   materia   di   anagrafe   bovina,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione
della  direttiva  97/12/CE  del  consiglio  del  17 marzo  1997,  che
modifica  e  aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE  del  Consiglio  del
26 giugno  1964  relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
  Vista  la  decisione  90/424/CEE  del  Consiglio del 26 giugno 1990
relativa a talune spese nel settore veterinario;
  Vista  la  direttiva  91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991 e
successive modifiche relativa alle condizioni di polizia sanitaria da
applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;
  Vista  la  decisione  2002/677/CE  della  Commissione del 22 agosto
2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi
di  eradicazione  e  di controllo delle malattie animali cofinanziati
dalla Comunita', e successive modificazioni;
  Vista  la  decisione  2004/450/CE  della  Commissione del 29 aprile
2004,  che  stabilisce  requisiti  uniformi  per  il  contenuto delle
domande   di   finanziamenti  comunitari  destinati  a  programmi  di
eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali;
  Visto  il  regolamento  CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre
2003,  che  istituisce  un sistema di identificazione e registrazione
degli  animali  della  specie  ovina  e  caprina  e  che  modifica il
regolamento  CE  1782/2003  del  Consiglio del 29 settembre 2003 e le
direttive  92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992 e 64/432/CEE
del Consiglio del 26 giugno 1964;
  Considerato  il  persistere  di  focolai di tubercolosi, brucellosi
bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi negli ultimi anni
nelle  regioni  Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tale da indurre
la  Commissione  europea  ad  effettuare varie missioni ispettive per
valutare la situazione epidemiologica, l'ultima delle quali, mirata a
verificare il sistema di controllo della brucellosi, si e' svolta dal
26 al 30 giugno 2006;
  Considerato  il rapporto definitivo degli esperti della Commissione
europea   (report   DG(SANCO)/8204/2006),   che   nelle   conclusioni
raccomanda   l'adozione   di   efficaci  misure  di  controllo  della
brucellosi  bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud
Italia;
  Considerato  che,  nonostante  l'adozione  di  vari piani regionali
straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi
ovi-caprina,  tubercolosi  e leucosi continua a essere endemica nelle
Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che
ha  preventivato  il  taglio della quota di co-finanziamento prevista
per  i  piani  di  risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina,   brucellosi   ovi-caprina   e   leucosi   presentati   per
l'approvazione  comunitaria  per  l'anno  2007  nel  caso  in cui non
vengano intraprese adeguate misure correttive,;
  Ritenuto  necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro
tubercolosi,  brucellosi  bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e
leucosi,  ai  fini  della  salvaguardia della sanita' animale e anche
della  salute  pubblica,  considerati  i  casi di infezione nell'uomo
riscontrati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  Considerata  la  necessita'  di  prevenire  l'interferenza  con  la
diagnosi  ufficiale  di  brucellosi  bovina  e  bufalina e brucellosi
ovi-caprina  dell'utilizzazione  privata dei kit diagnostici posti in
commercio;
  Considerato  che  e'  stata  rilevata tramite controllo genetico la
presenza  di  piu'  campioni  che,  riferiti a numeri di matricola di
animali diversi, sono riconducibili ad un unico genotipo;
  Visto   il   principio   statuito   nella   sentenza   della  Corte
costituzionale  n.  12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento
di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati
in  territori  individuati  da decisioni comunitarie in diversi Stati
membri  della  Comunita'  europea  sono riconducibili alla materia di
legislazione   esclusiva   dello   Stato  attenendo  alla  profilassi
internazionale  e  riguardano  anche  profili  incidenti sulla tutela
dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale .
  Acquisito  il  parere  conforme  espresso  in  proposito dal Centro
Nazionale  di  Referenza  per  le  brucellosi  di  Teramo, dal Centro
Nazionale  di  Referenza per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di
Brescia  e dal Centro Nazionale di Referenza per la leucosi enzootica
bovina di Perugia;

                               Ordina:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1. La  presente  ordinanza stabilisce misure straordinarie di lotta
ed  eradicazione  contro la tubercolosi (TBC), la brucellosi bovina e
bufalina  (BRC), la brucellosi ovi-caprina ai fini anche della tutela
della  salute  pubblica,  nonche'  contro la leucosi bovina enzootica
(LEB) nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
  2. Ai  fini della presente ordinanza si applicano le definizioni di
cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 196 e
all'art.  2  del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.
453.
  3.  La  presente  ordinanza  deve  essere  divulgata,  anche per il
tramite delle associazioni degli allevatori, ai soggetti interessati.