IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2 aprile  1998  e
successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  del senato accademico dell'11 ottobre 2006 che
modifica l'art. 10 dello statuto d'Ateneo;
  Vista  la  nota  del  M.I.U.R,  acquisita  al  protocollo  in  data
23 novembre   2006,  con  la  quale  si  fa  presente  di  non  avere
osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico:

                              Decreta:

  L'art. 10 dello Statuto e' cosi' modificato:
  «Art.  10  (Il  rettore: elezione). - 1. Il rettore e' eletto tra i
professori  di  ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino
di  optare  per  il  regime  a tempo pieno in caso di nomina, dura in
carica   tre   anni   accademici   e   non   puo'   essere   rieletto
consecutivamente  piu'  di due volte. Le candidature, sottoscritte da
venticinque elettori, devono essere trasmesse al decano almeno cinque
giorni prima di ogni votazione.
  2. L'elettorato attivo spetta:
    a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda
fascia;
    b) ai   ricercatori   confermati   e   alle   figure   a   questi
giuridicamente assimilate;
    c) al  personale  tecnico-amministrativo  e  dirigente  con  peso
individuale pari allo 0,2 e con modalita' definite da Regolamento;
    d) ai componenti del Consiglio degli studenti.
  3. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in  caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia
che  lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, per l'ultimo lunedi'
del mese di settembre prima della scadenza del rettore in carica. Nel
caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il
quinto  lunedi'  successivo  alla  data  della  cessazione. Il decano
provvede  altresi'  alla  costituzione  del  seggio elettorale e alla
designazione  del  professore  ordinario  che  dovra' presiederlo; il
segretario  del  seggio  e' scelto dal presidente tra i professori di
ruolo.
  4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
nella  prima  votazione  ed  a  maggioranza dei votanti nella seconda
votazione.  Qualora  nessun  candidato  riporti  tale maggioranza, si
procede  ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i
due  candidati  che  nella  votazione precedente abbiano riportato il
maggior  numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono,
rispettivamente,  il  secondo  e  il  terzo lunedi' dopo la prima. E'
eletto  chi  ottiene  il maggior numero di voti. A parita' di voti e'
eletto  o  entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianita'
nel  ruolo  dei  professori  di  prima fascia e, in caso di ulteriore
parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
  5.  Il  rettore  e'  proclamato  eletto  dal  presidente del seggio
elettorale  e,  nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, e'
nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio
dell'anno  accademico.  Nel  caso  di  anticipata  cessazione del suo
predecessore,  l'eletto  assume  la  carica  all'atto  della nomina e
completa  il  mandato  interrotto  se,  alla  data  della cessazione,
mancano  piu'  di  due  anni al termine di detto mandato; altrimenti,
porta  a  termine  il  mandato  interrotto  e rimane in carica per il
triennio successivo. In ambedue le eventualita', il completamento del
mandato interrotto non e' computato ai fini del precedente comma 1.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2006
                                            Il rettore: Finazzi Agro'