La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  presente  legge s'intende per calamita' naturale o
catastrofe  l'insorgere  di  situazioni  che comportino grave danno o
pericolo  di  grave  danno alla incolumita' delle persone e ai beni e
che  per  la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con
interventi tecnici straordinari.