La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.