IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica  la  legge  18
marzo  1968,  n.  249,  concernente  delega   al   Governo   per   il
riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il  decentramento
delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni
dei dipendenti statali; 
  Udito il parere della Commissione parlamentare di cui  all'articolo
21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per il tesoro e per  il  bilancio  e  per  la
programmazione economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Per  le  cessazioni  dal  servizio  dei  dipendenti   dello   Stato
successive al 31 agosto 1971 la liquidazione dei trattamenti ordinari
di  quiescenza  si  effettua  sulla  base  degli  stipendi,  paghe  o
retribuzioni in vigore alla data  della  cessazione  dal  servizio  e
degli  altri  eventuali  assegni  pensionabili  spettanti  alla  data
stessa. Gli stessi stipendi o paghe, ridotti del  10  per  cento,  si
considerano  ai  fini  della  determinazione   dell'assegno   mensile
spettante in aggiunta  al  trattamento  di  quiescenza  al  personale
militare al quale e' dovuto il trattamento economico di sfollamento. 
  Per il personale  delle  ferrovie  dello  Stato  che  cessera'  dal
servizio  dopo  il  31  agosto  1971,  le  competenze  accessorie  da
sottoporre a ritenuta per  il  fondo  pensioni  ai  sensi  del  regio
decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono considerate per una somma
uguale ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili  e
dei  compensi  per  gli  ex  combattenti.  Le  competenze  accessorie
predette,  da  computare  nella  liquidazione  delle  pensioni,  sono
considerate per una somma uguale ad un decimo, nonche' ad  un  decimo
degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli
ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui  ha  cessato  di
percepire le competenze  predette.  Nel  caso  pero'  di  intervenute
modifiche nella misura del trattamento di attivita', si  computano  i
corrispondenti    stipendi,    assegni    e    compensi    risultanti
dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla  data  di  cessazione
dal servizio.