La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante. Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge e' definito nell'allegato n. 3.