La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La  produzione  a  scopo  di  vendita  e  la  vendita  di  prodotti
sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali,  sono
regolate dalle disposizioni della presente legge. 
  Sono considerati prodotti  sementieri:  le  sementi,  i  tuberi,  i
bulbi, i  rizomi  e  simili,  destinati  alla  riproduzione  ed  alla
moltiplicazione naturale delle piante. 
  Il significato dei termini tecnici usati nella  presente  legge  e'
definito nell'allegato n. 3.