La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende
esercenti  la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto,
di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di
attivita' superino la durata di tre giorni.