IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo
per  l'emanazione  di  norme  sullo  stato  giuridico  del  personale
direttivo,  ispettivo,  docente  e  non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato;
  Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge
30 luglio 1973, n. 477;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  la  riforma della pubblica
amministrazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Liberta' di insegnamento

  Nel  rispetto  delle norme costituzionali e degli ordinamenti della
scuola  stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti e' garantita la
liberta'  di  insegnamento.  L'esercizio di tale liberta' e' inteso a
promuovere  attraverso  un confronto aperto di posizioni culturali la
piena formazione della personalita' degli alunni.
  Tale  azione  di promozione e' attuata nel rispetto della coscienza
morale e civile degli alunni stessi.