IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 132 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265;
  Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 30 settembre 1938, con il
quale  e' stato determinato il programma di insegnamento nelle scuole
convitto professionali per infermiere;
  Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 124;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,
n. 4;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 10;
  Vista la legge 15 novembre 1973, n. 795;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta    la    necessita'    di   apportare   alcune   modifiche
all'ordinamento  delle  scuole  per  infermieri  professionali  ed ai
relativi  programmi  di  insegnamento,  in  applicazione dei disposti
dell'accordo  europeo  sull'istruzione e formazione degli infermieri,
adottato  a  Strasburgo  il 25 ottobre 1967, ed entrato in vigore l'8
settembre 1974;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la sanita', di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il
conseguimento  del  diploma  di  Stato di infermiere professionale e'
ripartito in tre anni scolastici.