IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 132 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1938, con il quale e' stato determinato il programma di insegnamento nelle scuole convitto professionali per infermiere; Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 124; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; Vista la legge 15 novembre 1973, n. 795; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento, in applicazione dei disposti dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, ed entrato in vigore l'8 settembre 1974; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale e' ripartito in tre anni scolastici.