La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 31 del "Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri" - approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, e' sostituito dal seguente: "Il piu' anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalle leggi. Puo' essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 maggio 1976 LEONE MORO - FORLANI - COSSIGA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO