IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 12 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  25
ottobre 1947, n. 1152; 
  Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi; 
  Considerata l'opportunita' di dotare  i  battaglioni  e  le  unita'
equivalenti di bandiera  di  guerra  e  le  scuole  dell'Esercito  di
bandiera di istituto militare; 
  Sulla proposta del Ministro per la difesa; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra: 
    4° battaglione fanteria "Guastalla"; 
    45° battaglione fanteria "Arborea"; 
    47° battaglione fanteria "Salento"; 
    72° battaglione fanteria "Puglie"; 
    91° battaglione fanteria "Lucania"; 
    14° battaglione bersaglieri "Sernaglia".