IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi; Considerata l'opportunita' di dotare i battaglioni e le unita' equivalenti di bandiera di guerra e le scuole dell'Esercito di bandiera di istituto militare; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Art. 1. Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra: 4° battaglione fanteria "Guastalla"; 45° battaglione fanteria "Arborea"; 47° battaglione fanteria "Salento"; 72° battaglione fanteria "Puglie"; 91° battaglione fanteria "Lucania"; 14° battaglione bersaglieri "Sernaglia".