IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 21 della legge 30  aprile  1976,  n.  373,  contenente
norme per il contenimento del  consumo  energetico  per  usi  termici
negli edifici; 
  Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 
  Udito il Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Considerato che - in difforme  avviso  del  Consiglio  di  Stato  -
spetta   istituzionalmente   al    consiglio    di    amministrazione
dell'Associazione nazionale per il  controllo  della  combustione  il
potere di stabilire la  determinazione  dei  costi  di  verificazione
delle prove e dei controlli di omologazione di cui all'art. 5, ultimo
comma, del presente  regolamento,  non  rientrando  nei  compiti  del
C.I.P. tale attribuzione; 
  Ritenuto che il Consiglio  nazionale  delle  ricerche  ha  proposto
l'eliminazione dall'art. 15, primo comma, delle parole  "nel  periodo
medio stagionale e  durante  le  ore  di  soleggiamento  in  giornata
serena", in quanto  renderebbero  piu'  difficili  le  operazioni  di
collaudo; 
  Considerato che e', invece,  indispensabile  che  il  collaudo  sia
eseguito  nel  periodo  medio  stagionale  e  durante   le   ore   di
soleggiamento  perche'  durante  tale  periodo  vi  sono   escursioni
giornaliere di temperatura esterna  sufficienti  per  rilevare  punti
della curva di regolazione di valore abbastanza diverso tra loro  per
valutare l'efficacia della  regolazione  centrale  e/o  di  eventuali
altri sistemi di regolazione  atti  ad  evitare  che  la  temperatura
all'interno  degli  ambienti  superi  i  20  °C,  come  espressamente
richiesto dall'art. 11  della  legge,  controllo  questo  tanto  piu'
necessario negli edifici di nuova costruzione, termicamente  isolati,
dove gli apporti di calore estranei all'impianto sono particolarmente
importanti; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  Legge: la legge 30 aprile 1976, n. 373. 
  Regolamento: il presente decreto, emanato in base all'art. 21 della
legge. 
  Decreto: il decreto emanato in base all'art. 15 della legge. 
  Prototipo: modello di un apparecchio. 
  Serie: gruppo di apparecchi ottenuti dallo  sviluppo  dello  stesso
prototipo. 
  Potenza termica al  focolare:  potenza  termica  massima  che  puo'
essere sviluppata nel focolare, accertata in sede di omologazione  ed
espressa in kcal/h o in W. 
  Nel caso di impianti che prevedono la  produzione  del  calore  con
piu' generatori, per potenza termica al focolare si intende la  somma
delle potenze termiche al focolare dei singoli generatori. 
  Modifica di impianto: interventi sull'impianto che  ne  portano  la
potenza termica  a  un  valore  eccedente  di  oltre  il  10%  quella
installata alla data di entrata in vigore del regolamento. 
  Ristrutturazione di edificio  esistente:  intervento  che  comporta
l'esecuzione di opere murarie di modifica o di rifacimento  di  opere
preesistenti, che interessino almeno il 50%  di  una  delle  seguenti
parti dell'edificio: 
    muri di tamponamento; 
    solai di sottotetto o copertura; 
    pavimenti su solai che insistono su spazi aperti, o che  comporta
un aumento della superficie vetrata dell'edificio superiore al 5  per
cento.