La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di
Trento e Bolzano, provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i
principi  e  i criteri stabiliti dalla presente legge per il recupero
produttivo  delle  terre  incolte,  abbandonate  o insufficientemente
coltivate,   anche   al   fine  della  salvaguardia  degli  equilibri
idrogeologici e della protezione dell'ambiente.