La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. In attesa del riordinamento della materia, cui si provvedera' con la legge organica di riforma delle attivita' musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalita' giuridica pubblica o privata, nonche' da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, e' assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053. E' ammessa la richiesta nominativa. Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.