IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, che ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Sentito  il  parere della commissione paritetica prevista dall'art.
56,  primo  comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,
nonche'  il  parere  del  consiglio  regionale della regione autonoma
della Sardegna;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste e del
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  il  primo  comma  dell'art.  34  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  trasferite  alla regione autonoma della Sardegna le funzioni
amministrative,  comprese  quelle di vigilanza e di tutela esercitate
dagli  organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'Ente di
sviluppo della Sardegna (E.T.F.A.S.), ivi comprese le attribuzioni in
ordine  alla  nomina del collegio dei revisori, salva la designazione
da  parte  del  Ministro  del  tesoro  di  un componente del collegio
stesso,   in   relazione   alla  permanenza  nell'ente  di  interessi
finanziari dello Stato".