LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 14 dicembre 2006:
    Vista  la  legge  5 giugno 2003, n. 131, che all'art. 8, comma 6,
prevede  la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di
obiettivi comuni, in sede di Conferenza Stato-regioni;
    Visto   il   regolamento  (CEE)  n.  3950/92  del  Consiglio  del
28 dicembre  1992  e  successive  modificazioni  che  istituisce, nel
settore   del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari,  il  regime
dell'assegnazione   a   ciascun  produttore  di  un  quantitativo  di
riferimento  produttivo  individuale «quota latte» con l'applicazione
di  un  prelievo  supplementare,  tramite  multa,  su  tutto il latte
prodotto in eccesso, al fine di ridurre il divario tra l'offerta e la
domanda  nel  mercato  del  latte e dei prodotti lattiero-caseari per
conseguire un migliore equilibrio del mercato;
    Vista  la  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  sulla riforma della
normativa  in  tema  di  applicazione  del prelievo supplementare nel
settore  del  latte  e dei prodotti lattiero-caseari, che affida alle
regioni e alle province autonome, previa intimazione nei confronti di
acquirenti  e  produttori,  la  riscossione  coattiva  dei  prelievi,
mediante   ruolo,  con  la  previsione  del  successivo  riversamento
all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  che ha la
responsabilita'  dei  rapporti finanziari sui contributi agricoli con
l'Unione europea;
    Considerato  che,  nella seduta di Comitato tecnico permanente di
coordinamento in materia di agricoltura del 6 dicembre 2006, e' stata
affrontata  fuori  sacco  la  problematica,  segnalata  da  parte dei
competenti  assessorati  regionali  in accordo con il Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sulle  difficolta' di
carattere   amministrativo  ed  organizzativo  incontrate  a  livello
regionale  nell'attuare  il  recupero  delle somme dovute a titolo di
prelievo  supplementare,  anche  a causa dell'inadeguatezza dei tempi
con cui le procedure di riscossione si attuano;
    Considerato che nella medesima seduta Comitato si e' convenuto di
adottare    modalita'    uniformi   sul   territorio,   da   attuarsi
sinergicamente  da parte delle amministrazioni regionali interessate,
come  presupposto  indispensabile  per  l'ottemperanza puntuale della
normativa  vigente  a  livello  comunitario, nazionale e regionale ai
fini della regolarizzazione del sistema;
    Visto  inoltre,  che  nella citata sede, al fine di dare certezza
politica  ai  produttori  agricoli  che  operano  nel  rispetto delle
normative  nazionali  e comunitarie e con la motivazione dell'urgenza
in  merito  all'esposizione  finanziaria  nei  confronti  dell'Unione
europea,   anche   in   considerazione  dell'imminente  scadenza,  al
31 dicembre  2006,  del terzo pagamento della rateizzazione, e' stato
proposta   un'intesa   da   sancire   in   questa  Conferenza,  luogo
istituzionale  deputato  per  l'armonizzazione dei diversi livelli di
governo  del territorio nazionale, per il raggiungimento di posizioni
unitarie ai fini del conseguimento di obiettivi comuni;
    Visto  il  contenuto  dell'intesa,  trasmesso  dal Ministro delle
politiche  agricole  alimentari e forestali con nota protocollo 11350
del  12 dicembre  2006, inviato dalla segreteria di questa Conferenza
alle  regioni  e province autonome in data 13 dicembre 2006, con nota
protocollo  n. 5473 che prevede procedure da attuarsi sinergicamente,
da  parte  dei  diversi soggetti attori degli adempimenti, ai fini di
una  maggiore  efficacia  nelle  attivita'  di  recupero del prelievo
supplementare pregresso, anche tramite compensazioni;
    Visti  gli  esiti  dell'odierna  seduta di questa Conferenza, nel
corso  della  quale  i  presidenti  delle  regioni  e  delle province
autonome  ed il Governo hanno convenuto sul contenuto nelle modalita'
proposte;
                           Sancisce intesa
sulle  procedure  di  recupero  del  prelievo  supplementare mediante
compensazione,  nel  settore  lattiero-caseario, nei termini indicati
nel documento allegato, parte integrante del presente atto.
      Roma, 14 dicembre 2006
                                           Il presidente: Lanzillotta