L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 dicembre 2006,
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
    i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico);
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
    la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
    la  deliberazione  27 dicembre  2002,  n.  233/2002  (di seguito:
deliberazione n. 233/02);
    la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito:
deliberazione n. 103/03) e successive modifiche e integrazioni;
    la   deliberazione   14 luglio   2004,  n.  167/04  (di  seguito:
deliberazione n. 167/04);
    la deliberazione 23 maggio 2006, n. 98/06;
  Considerato che:
    l'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale elettrico
20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di
incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali a carico dei
distributori  di energia elettrica nell'anno 2007, ai sensi dell'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    l'art.  3,  comma 1,  lettera c),  del  decreto  ministeriale gas
20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di
risparmio  energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei
distributori  di  gas naturale nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    l'art.  4,  comma 1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio  2004
stabilisce  che,  fino  all'emanazione dei decreti del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  d'intesa con la Conferenza unificata
Stato-regioni,  citta'  e  autonomie  locali  (di seguito: Conferenza
unificata),  di  cui al secondo capoverso del medesimo articolo, sono
soggetti  agli  obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i
distributori  di  energia  elettrica e i distributori di gas naturale
che  fornivano  non  meno  di  100.000  clienti  finali alla data del
31 dicembre 2001;
    l'art.  4,  comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1,
del   medesimo  decreto,  che  deve  essere  conseguita  dal  singolo
distributore,  e'  determinata  dal  rapporto tra l'energia elettrica
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
propria  rete,  e  da  esso  autocertificata,  e  l'energia elettrica
complessivamente  distribuita sul territorio nazionale, determinata e
comunicata  annualmente  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: Autorita), entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso;
    l'art.  2,  comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004   stabilisce   che   per   energia   elettrica  complessivamente
distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia
elettrica  trasportata  ai  clienti  finali,  a  tutti  i  livelli di
tensione,   da   tutti   i  soggetti  aventi  diritto  ad  esercitare
l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia  elettrica  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi
gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
    l'art.  2,  comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004   stabilisce   che  per  energia  elettrica  distribuita  da  un
distributore  si  intende  l'energia  elettrica trasportata a tutti i
livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso
distributore,   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'   di
distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, ivi inclusi gli autoconsumi del
distributore medesimo;
    l'art.  3,  comma 4,  del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004
prevede  che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore
e'  determinata  dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  gas  naturale
distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla
sua  rete,  e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale
distribuita   sul  territorio  nazionale,  determinata  e  comunicata
annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
  Considerato altresi' che:
    l'art.  14,  comma 2,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004
stabilisce    che   sono   fatti   salvi   i   procedimenti   avviati
dall'Autorita',  quelli  in  corso  e  i  provvedimenti emanati dalla
medesima  Autorita'  in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
    a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della   deliberazione   n.   233/02  l'Autorita'  ha  identificato  i
distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano
almeno 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001;
    con   deliberazione   n.   167/04  l'Autorita'  ha  richiesto  ai
distributori  di  energia  elettrica  che  servivano  piu' di 100.000
clienti   finali  al  31 dicembre  2001  di  trasmettere  annualmente
all'Autorita'  stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione
della   quantita'   di   energia   elettrica   distribuita  nell'anno
precedente,   come   definita   dal  decreto  ministeriale  elettrico
20 luglio  2004;  ha  chiesto  al  Gestore della rete di trasmissione
nazionale  di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire
dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia
elettrica   complessivamente  distribuito  sul  territorio  nazionale
nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale
elettrico;  ha chiesto alle imprese di distribuzione del gas naturale
che  servivano  piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di
trasmettere  annualmente  all'Autorita'  stessa,  a partire dall'anno
2005,  l'autocertificazione  della  quantita'  di  gas  naturale come
definita dal decreto ministeriale gas 20 luglio 2004; ha chiesto alle
imprese   di  trasporto  del  gas  naturale  che  hanno  impianti  di
distribuzione  interconnessi  con  le  proprie  reti  di  trasmettere
annualmente  all'Autorita'  stessa,  a partire dall'anno 2004, i dati
relativi  alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di
interconnessione nell'anno precedente;
    a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione
della  deliberazione  n. 167/04 l'Autorita' dispone dei dati relativi
all'energia  elettrica e al gas naturale complessivamente distribuiti
sul   territorio   nazionale  nell'anno  2005  e  dei  dati  relativi
all'energia  elettrica  e  al gas naturale distribuiti nell'anno 2005
dai  distributori  che  servivano  almeno  100.000  clienti finali al
31 dicembre 2001;
    l'art.  17, comma 2, della deliberazione n. 103/03 stabilisce che
la  dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui
all'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e
che  ai  fini  dell'emissione  dei titoli di efficienza energetica, i
risparmi  di  energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16,
comma 16.1  della  medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep
con criterio commerciale;
  Considerato infine che:
    l'art.  11,  comma 2,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004
prevede  che  l'Autorita'  verifichi  annualmente il conseguimento da
parte  dei  distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno
di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti;
  Ritenuto  di  determinare  la  quota  degli  obiettivi quantitativi
nazionali  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  lettera c),  dei  decreti
ministeriali  20 luglio  2004, che deve essere conseguita dai singoli
distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale soggetti agli
obblighi di cui ai decreti stessi;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini  della  presente  deliberazione  si  applicano  le
definizioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 e alla
deliberazione n. 167/04.