L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 15 dicembre 2006,
  Visti:
    la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    il  regolamento  (CE)  n.  1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  26 giugno  2003 con il relativo allegato (di seguito:
regolamento  n.  1228/2003),  cosi'  come  modificato dalla decisione
della  Commissione  europea  2006/770/CE  del  9 novembre 2006, ed in
particolare gli articoli 5 e 6;
    la legge 14 novembre 1995 n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
    la legge 12 dicembre 2002 n. 273;
    la legge 27 ottobre 2003 n. 290;
    la  legge 23 agosto 2004 n. 239, concernente riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:
      a) l'art. 1, comma 3, lettera f), secondo cui fra gli obiettivi
generali  di  politica  energetica  del  Paese  vi  e'  promuovere la
valorizzazione  delle  importazioni  per  le  finalita'  di sicurezza
nazionale  e  di  sviluppo della competitivita' del sistema economico
del Paese;
      b) l'art.  1,  comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle
funzioni  attribuite  allo  Stato,  che le esercita anche avvalendosi
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita),    le    determinazioni    inerenti   l'importazione   e
l'esportazione di energia;
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2006
recante   modalita'   e  condizioni  delle  importazioni  di  energia
elettrica  per  l'anno  2007  (di seguito: decreto 15 dicembre 2006),
trasmesso  all'Autorita' in data 15 dicembre 2006, prot. Autorita' n.
030903 in pari data;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99;
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n.  168/03,  come successivamente modificata e integrata (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  15 dicembre  2006,  n.  287/06
recante  parere  della  medesima Autorita' al Ministro dello sviluppo
economico  sullo schema di decreto circa le modalita' e i criteri per
le importazioni di energia elettrica per l'anno 2007;
    la    decisione    della    Commissione    europea    2003/796/EC
dell'11 novembre  2003  con  cui  viene  istituito l'ERGEG, gruppo di
lavoro europeo dei regolatori di elettricita' e gas;
    gli  atti del Comitato di coordinamento regionale (RCC) istituito
nell'ambito dell'Iniziativa Regionale Centro-Sud Europa dell'ERGEG di
cui l'Autorita' e' capofila;
    le linee guida per la gestione delle congestioni transfrontaliere
«Guidelines  for  2007  CBT  congestion  management methods», inviate
dall'Autorita', per il Comitato di coordinamento regionale Centro Sud
Europa,  con lettera in data 21 settembre 2006, prot. GB/M06/4324, al
Gruppo  di Implementazione, cui partecipano regolatori e responsabili
delle  reti  di  trasmissione  di Italia, Francia, Austria, Slovenia,
Grecia,  Germania  e,  in  qualita'  di  osservatori,  Svizzera  (nel
seguito: linee guida RCC);
    la  lettera  di  TERNA  prot. TE/P2006013431 del 21 novembre 2006
avente  oggetto  «Capacita'  di  trasporto  sull'interconnessione con
l'estero (NTC) per l'anno 2007» con cui si comunicano all'Autorita' i
valori  della  capacita'  di trasporto per l'anno 2007 delle linee di
interconnessione  sulle  frontiere  elettriche con Francia, Svizzera,
Austria, Slovenia e Grecia;
  Considerato che:
    il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
      a) all'art.  6,  comma 1,  che  i problemi di congestione della
rete  siano  risolti  con  soluzioni  non  discriminatorie fondate su
criteri  di  mercato  che  forniscano segnali economici efficienti ai
soggetti  partecipanti  al  mercato  e  ai  gestori  dei  sistemi  di
trasmissione;
      b) all'art.    6,    comma 6,    che   i   proventi   derivanti
dall'assegnazione  delle capacita' di interconnessione possano essere
utilizzati,  tra  l'altro,  per  garantire l'effettiva disponibilita'
della  capacita' assegnata, ovvero quali proventi di cui le autorita'
di  regolamentazione  devono  tener conto in sede di approvazione del
metodo di calcolo delle tariffe della rete e/o in sede di valutazione
dell'opportunita' o meno di modificare le tariffe;
      c) all'art.  9,  che,  nell'esercizio delle loro competenze, le
autorita'  nazionali  di  regolazione  garantiscano  il  rispetto del
regolamento   medesimo  e  che,  se  necessario  per  realizzare  gli
obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
    l'allegato  al  regolamento n. 1228/2003 «Orientamenti in materia
di   gestione   e   assegnazione   della   capacita'  disponibile  di
trasmissione  sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali»,
prevede tra l'altro:
      a) all'art.   2,  comma 1,  che  le  capacita'  sono  assegnate
soltanto  tramite  aste  esplicite  o  implicite  e  che i due metodi
possono coesistere per la stessa connessione;
      b) all'art. 2, comma 11, che i soggetti partecipanti al mercato
comunicano   ai   gestori   della  rete  di  trasmissione,  in  forma
irrevocabile,  il  rispettivo utilizzo della capacita' entro una data
definita  per  ciascuna  scadenza,  fissata  in modo da permettere ai
gestori di ridistribuire le capacita' non utilizzate;
      c) all'art.  3,  comma 1,  che  l'assegnazione  di  capacita' a
livello  di  un'interconnessione  e' coordinata e attuata dai gestori
dei   sistemi  di  trasmissione  interessati  mediante  procedure  di
assegnazione comuni;
      d) all'art.  3,  comma 2,  che  tra  Italia, Francia, Germania,
Austria,  Slovenia  e  Grecia,  entro  il  primo  gennaio  2007  sono
applicati  un  metodo  comune per la gestione delle congestioni e una
procedura  comune  per  l'assegnazione  al  mercato  della capacita',
almeno con scadenza ad un anno, ad un mese e ad un giorno;
    nell'anno  2006, in coerenza con le citate disposizioni di cui al
regolamento n. 1228/2003, l'ERGEG ha avviato i lavori di 7 iniziative
regionali   europee  (ERI)  tra  cui  quella  relativa  alla  Regione
Centro-Sud  di  cui  fanno parte Italia, Austria, Germania, Slovenia,
Francia  e  Grecia  con l'obiettivo di fornire un contributo concreto
all'integrazione dei rispettivi mercati nazionali;
    l'organo decisionale dell'ERI Centro-Sud, costituito dal Comitato
di  coordinamento  regionale (RCC), nel corso del 2006 ha individuato
gli obiettivi prioritari da perseguire per l'integrazione dei mercati
indicando come particolarmente urgenti tra gli altri:
      a) l'armonizzazione dei metodi di risoluzione delle congestioni
transfrontaliere;
      b) il  calcolo  coordinato  da  parte dei gestori di rete della
capacita' disponibile per gli scambi su ciascuna frontiera elettrica;
    in  accordo  con le priorita' individuate, l'RCC ha sviluppato ed
emanato le linee guida RCC, e le ha fatte pervenire in particolare ai
gestori  di  rete  di  Italia,  Francia, Svizzera, Austria, Slovenia,
Grecia e Germania;
    il decreto 15 dicembre 2006 prevede, tra l'altro, che:
      a) l'assegnazione  dei  diritti  di utilizzo della capacita' di
trasporto  sulle frontiere con Francia Austria e Grecia e' effettuata
nell'ambito di procedure concorsuali condotte da Terna congiuntamente
ai   gestori  di  rete  dei  paesi  interconnessi  per  l'allocazione
congiunta della capacita' assegnabile;
      b) l'assegnazione  dei  diritti  di utilizzo della capacita' di
trasporto  sulle  frontiere  con  Svizzera  e  Slovenia e' effettuata
nell'ambito   di   procedure   concorsuali   condotte  da  Terna  per
l'allocazione della capacita' assegnabile;
      c) i  proventi  delle  procedure  di assegnazione, per la quota
spettante  a  Terna, sono utilizzati a salvaguardia dell'economicita'
delle  forniture  per  i  clienti finali, in misura corrispondente ai
consumi medi degli stessi;
    il decreto 15 dicembre 2006 prevede inoltre:
      a) il  mantenimento  della riserva di capacita' di trasporto ai
fini  dell'esecuzione  dei  contratti  pluriennali  per  la frontiera
svizzera;
      b) di ottemperare agli accordi assunti con la Repubblica di San
Marino  e  lo  Stato  Citta' del Vaticano ripartendo i proventi delle
assegnazioni  dei  DCT  sulle  interconnessioni  con  i  Paesi  della
Comunita'   europea,   garantendo  l'equivalenza  economica  rispetto
all'assegnazione   di  riserva  di  capacita'  di  trasporto,  ovvero
assegnando una riserva sulla capacita' della frontiera svizzera;
      c) la destinazione di una quota di capacita' di trasporto sulla
frontiera   svizzera  per  il  reingresso  in  Italia  di  una  parte
dell'energia  elettrica  prodotta  presso  il bacino idroelettrico di
Innerferrera,  rendendo  disponibile  per  il mercato libero la quota
parte di detta capacita' giornaliera non utilizzata;
  Ritenuto che sia opportuno:
    in  forza delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento n.
1228/2003,  stabilire  disposizioni  per  l'anno  2007  in materia di
gestione   delle   congestioni   sulla   rete   di  interconnessione,
coerentemente  al  decreto  15 dicembre  2006 e alle linee guida RCC,
prevedendo che:
      a) le  congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte
per  mezzo  di  un  metodo  di  mercato  basato sull'assegnazione dei
diritti  di  utilizzo  della  capacita' disponibile per mezzo di aste
esplicite, su base annuale, mensile e giornaliera;
      b) i  proventi delle procedure di assegnazione siano utilizzati
per  la  salvaguardia  dell'economicita'  degli approvvigionamenti di
energia elettrica per i clienti finali;
                              Delibera:
  1.  Di  approvare  le  disposizioni  per  l'anno 2007 in materia di
gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete
di  interconnessione  con  l'estero  come definite nell'allegato A al
presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
  2. Di  inviare,  per informazione, copia del presente provvedimento
alla   Commission  de  regulation  de  l'energie,  2  rue  du  Quatre
Septembre,  75084  Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia,
Worblenstrasse  32,  Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner
Rudolfsplaz  13a,  1010,  Wien,  Austria,  all'Agencija  za  energijo
Republike  Slovenije,  Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla
Regulatory  Authority  for  Energy,  Michalakopoulou Street 80, 10192
Athens, Grecia.
  3.  Di  trasmettere  copia  del  presente provvedimento al Ministro
dello  sviluppo  economico,  al  Ministro  degli  affari  esteri,  al
Ministro  delle  politiche  comunitarie,  al  Commissario europeo con
delega  all'energia,  alla  societa' Terna - Rete elettrica nazionale
S.p.a. e alla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Milano, 15 dicembre 2006
                                                 Il presidente: Ortis